COMUNE DI NAGO-TORBOLE

PROVINCIA DI TRENTO

 

 

 

 

 

 

 

originale

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 53/2007

del Consiglio comunale

 

 

OGGETTO:  Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): determinazioni per l’anno 2008. Modifica.

 

 

L'anno duemilasette, addì cinque del mese di dicembre (05.12.2007) alle ore 18,00 nella sala Consiliare di Torbole, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

 

 

PRESENTI

 

 

 

ASSENTI

 

 

 

giustificati

ingiustificati

Bertolini Ennio

 

 

 

Morandi Gianni

 

 

 

Mazzoldi Mario

 

 

 

Polidoro Bruno

 

 

 

Bellotti Ruggero

 

 

 

Tonelli Silvio

 

 

 

Rosà Armando

 

 

 

Di Lucia Giovanni Giuseppe

 

 

 

Tonelli Andrea

 

 

 

Mandelli Germano

 

 

 

Bertoldi Roberta

 

 

 

Rosà Lorenzo

(Entra al punto n. 3 dell’O.d.g.)

X

 

Civettini Luca

 

 

 

Mazzoldi Orlando

 

 

 

Tonelli Eraldo

 

 

 

 

 

Assiste il Segretario comunale Guella Alda.

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Bertolini dott. Ennio nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.


In precedenza ad ore 19,10 durante la trattazione del punto n. 3 dell’O.d.g. (Interrogazioni ed Interpellanze a risposta scritta: comunicazione delle risposte) si univa all’assemblea consiliare il consigliere Rosà Lorenzo. Presenti 15.

 

In precedenza ad ore 22,10 durante la trattazione del punto n. 7 dell’O.d.g. (Esame ed approvazione “regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili”.) si e’ assentato il consigliere Civettini Luca. Presenti 14.

 

In precedenza ad ore 22,15 durante la trattazione del punto n. 7 dell’O.d.g. (Esame ed approvazione “regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili”.) si sono assentati i consiglieri Mazzoldi Orlando, Rosà Lorenzo e Bertoldi Roberta. Presenti 11.

 

 

Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): determinazioni per l’anno 2008. Modifica.

 

 

Il Consiglio comunale

 

Letta la proposta di deliberazione presentata dal Servizio Economico-Finanziario e ritenutola meritevole di adozione;

 

Premesso che il D.L. 30 dicembre 1992, n. 504, emanato per l’attuazione della delega al Governo per il riordino della finanza degli Enti territoriali ha istituito, dall’anno 1993, l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinandone l’applicazione;

 

Esaminata la Circolare del Ministero delle Finanze 14.06.1993 n. 9;

 

Ricordato che ai sensi dell’art. 6, primo comma, del D.Lgs. 504/92, come modificato ed integrato dall’art. 31, primo comma, della legge 23.12.1998 n. 448 le aliquote d’imposta per i tributi locali devono essere stabilite dal Comune con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo;

 

Rilevato che la Legge n. 296 dd. 27.12.2006 (legge finanziaria dello Stato per il 2007) detta nuove disposizioni in materia di ICI e che in particolare l’art. 1 comma 169 della medesima prevede, fra l’altro, che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il termine suddetto, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

 

Chiarito quindi che a decorrere dal 2007 se non viene adottata una nuova determinazione delle aliquote ICI continuano ad applicarsi quelle da ultimo deliberate;

 

Visto l'art. 37, comma 53, del D.L. 223/2006 (decreto Bersani), convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1 della legge 248/2006, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 174, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007), che prevede la soppressione dell'obbligo della presentazione della dichiarazione ICI ovvero della Comunicazione prevista dall'art. 59, comma 1, lettera l), per tutti i dati che possono essere ricavati dall'operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali da accertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio. Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedura telematiche previste dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernete la disciplina del modello unico informatico;

 

Rilevato al riguardo che ora l’art. 26, comma 3 lett. i) del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L recante “Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige” fissa in capo al Consiglio comunale la competenza all’istituzione e all’ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote;

 

Richiamati ora integralmente il contenuto e le determinazioni assunte con la propria precedente deliberazione n. 68/2006 dd. 18.12.2006 con la quale venne in particolare stabilito, in relazione alle aliquote d’imposta ed alle detrazioni per l’anno 2007, quanto segue:

 

-    ALIQUOTA ORDINARIA 7 PER MILLE per tutti gli immobili (comprese aree fabbricabili)

 

Riduzione dell’aliquota ordinaria al 4 PER MILLE:

1)    per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale:

a)  del soggetto passivo residente nel Comune;

b)  dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune;

c)  di persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per le abitazioni possedute a titolo di proprietà od usufrutto, a condizione che le stesse non risultino locate.

2)    per la pertinenza dell’abitazione principale (classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7, destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole al servizio dell’abitazione principale, anche non appartenente allo stesso fabbricato. Nel caso che all’abitazione principale siano asservite più pertinenze il beneficio del presente punto è esteso ad un unica unità immobiliare di pertinenza). Tale agevolazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

3)    per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti in linea retta entro il 1° grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente (risultante da comunicazione da presentare entro il 20 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si verifica la situazione sopracitata);

      

Riduzione dell’aliquota ordinaria al  6 PER MILLE:

1)    per l’unità immobiliare locata:

a)      utilizzata come abitazione principale da residenti, con contratto regolarmente registrato; l’applicazione dell’aliquota sopracitata è subordinata alla presentazione, entro il 20 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si verifica la situazione, di una comunicazione che individui l’unità abitativa, gli estremi del contratto di locazione (data, contraenti, e durata) e gli estremi di registrazione del contratto;

b)      unità immobiliari e relative pertinenze di soggetti residenti, purché locate anche solo parte dell’anno a scopo  turistico;

c)      unità immobiliari e relative pertinenze utilizzate dai residenti o dai loro familiari (risultante da comunicazione da presentare entro il 20 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si verifica la situazione sopracitata);

d)      le unità immobiliari e relative pertinenze direttamente locate a soggetti lavoratori per il periodo di effettivo utilizzo, risultante da idonea documentazione;

 

Riduzione dell’aliquota ordinaria al 5 PER MILLE:

1)    per le categorie catastali A/10 (uffici), C/1 (negozi e botteghe), C/3 (laboratori per arti e mestieri), e per tutto il gruppo D;

 

Elevazione della detrazione sull’abitazione principale ad € 350,00;

 

Valutato ora opportuno modificare le suindicate proprie precedenti determinazioni in merito all’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2008, provvedendo in particolare a variare l’aliquota relativa alle attività economiche, fissandola al 5,4 PER MILLE;

 

Rilevato che le nuove determinazioni in merito all’applicazione dell’ICI per l’anno 2008 garantiscono il rispetto degli equilibri di bilancio, come stabilito dall’art. 8 del D.Lgs. 504792, e l’invarianza del gettito complessivo di tale tributo, indispensabile per garantire l’erogazione di servizi comunali in quantità e qualità soddisfacenti;

 

Riscontrato ancora che l’art. 30, comma 12, della L. 23.12.1999 n. 488 (finanziaria 2000) dispone che fino all’anno di imposta 1999 compreso, ai fini dell’imposta comunale sugli immobili l’aliquota ridotta di cui all’articolo 4 comma 1 del decreto – legge 8 agosto 1996 n. 437 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996 n. 556, si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli qualificabili come pertinenze, ai sensi dell’art. 817 del codice civile;

 

Rilevato ancora come il medesimo articolo al comma 13 precisi che la disposizione suddetta non ha effetto nei riguardi dei Comuni che, nel periodo di cui al medesimo comma, abbiano già applicato l’aliquota ridotta anche agli immobili adibiti a pertinenze;

 

Osservato in tal senso che la disposizione contenuta nella legge finanziaria riguarda esclusivamente le riduzioni di aliquota eventualmente disposte dai Comuni e non già le detrazioni che l’art. 8 del D.Lgs. n. 504/92 consente di stabilire per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

 

Ricordato ancora che il Comune dal 1° gennaio 2000 riserva alle pertinenze lo stesso trattamento fiscale dell’abitazione principale, come chiarito dal Ministero delle Finanze con circolare n. 114/E del 25 maggio 1999 e che pertanto se l’ammontare della detrazione non trova adeguata capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, la stessa sarà computata per la parte residua sull’imposta dovuta per le pertinenze;

 

Dato atto al proposito che per effetto dell’art. 6, commi 1 e 2, del vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI, così come introdotto con precedente deliberazione consiliare n. 52/2007 dd. 05.12.2007 conformemente a quanto sopra precisato, le unità immobiliari che costituiscono pertinenza dell’abitazione principale usufruiscono dell’aliquota prevista per la stessa e che alla pertinenza medesima si applica la detrazione solo per la quota eventualmente non già assorbita dall’abitazione principale e che, ancora, nel caso che all’abitazione principale siano asservite più pertinenze il beneficio suddetto è esteso esclusivamente a due unità immobiliari di pertinenza, delle quali almeno una classificabile nelle categorie catastali C/6 o C/7 (cantine, box, posti macchina coperti e scoperti);

 

Chiarito che l’estensione della detrazione prevista per la prima casa ad un’ulteriore pertinenza classificata o classificabile nelle categorie catastali C/6 o C/7 discende dalla valutazione dell’opportunità di migliorare la vivibilità incentivando la collocazione delle automobili in idonei posti macchina, e non su suolo pubblico;

 

Rilevato che tale estensione comporterà una diminuzione del gettito ICI di stimati € 5.000,00, peraltro ampiamente compensata dall’incremento dell’imposta sulle attività economiche (+ 23.000,00 Euro ca.);

 

Ritenuto quindi, premesso tutto quanto sopra, di procedere per l’anno 2008 a modificare le aliquote in precedenza vigenti in materia di ICI, come sotto meglio indicato, e di confermare altresì in € 350,00 la detrazione prevista dall’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e ss.mm. per l’imposta dovuta per l’unità immobiliare:

a)  del soggetto passivo residente nel Comune;

b)  dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel    Comune;

c)  di persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per le abitazioni possedute a titolo di proprietà od usufrutto, a condizione che le stesse non risultino locate.

d)  e per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti in linea retta entro il 1° grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente (purché risultante da apposita dichiarazione);

 

Ritenuto quindi di stabilire per l’anno 2008 le seguenti aliquote:

 

-    ALIQUOTA ORDINARIA 7 PER MILLE per tutti gli immobili (comprese aree fabbricabili)

 

Riduzione dell’aliquota ordinaria al 4 PER MILLE:

1)    per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale:

a)  del soggetto passivo residente nel Comune;

b)  dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune;

c)  di persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per le abitazioni possedute a titolo di proprietà od usufrutto, a condizione che le stesse non risultino locate.

2)      per la pertinenza dell’abitazione principale (classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7), destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole al servizio dell’abitazione principale, anche non appartenente allo stesso fabbricato. Nel caso che all’abitazione principale siano asservite più pertinenze il beneficio del presente punto è esteso a due unità immobiliari di pertinenza, delle quali almeno una classificata o classificabile nelle categorie catastali C/6 o C/7. Tale agevolazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Tale agevolazione è concessa previa presentazione di idonea dichiarazione da presentare entro il 20 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si verifica la situazione sopra citata.

3)   per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti in linea retta entro il 1° grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente (purché risultante da apposita dichiarazione da presentarsi entro il 20 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si verifica la situazione sopra citata);

 

Riduzione dell’aliquota ordinaria al  6 PER MILLE:

1)    per l’unità immobiliare locata:

a)      utilizzata come abitazione principale da residenti, con contratto regolarmente registrato; l’applicazione dell’aliquota sopracitata è subordinata alla presentazione, entro il 20 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si verifica la situazione, di una dichiarazione che individui l’unità abitativa, gli estremi del contratto di locazione (data, contraenti, e durata) e gli estremi di registrazione del contratto;

b)      unità immobiliari e relative pertinenze di soggetti residenti, purché locate anche solo parte dell’anno a scopo  turistico;

c)      unità immobiliari e relative pertinenze utilizzate dai residenti o dai loro familiari (purché risultante da apposita dichiarazione da presentarsi entro il 20 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si verifica la situazione sopra citata);

d)      le unità immobiliari e relative pertinenze direttamente locate a soggetti lavoratori per il periodo di effettivo utilizzo, risultante da idonea documentazione;

 

Riduzione dell’aliquota ordinaria al 5,4 PER MILLE:

1)    per le categorie catastali A/10 (uffici), C/1 (negozi e botteghe), C/3 (laboratori per arti e mestieri), e per tutto il gruppo D;

 

Rilevato infine che le finalità perseguite con la manovra 2008 sono quelle di perseguire una politica fiscale maggiormente equa, garantendo nel contempo la sostanziale invarianza del gettito ICI nonché di:

-         confermare un’unica aliquota ordinaria per le unità immobiliari e per le aree fabbricabili;

-         unificare il trattamento fiscale della categorie delle abitazioni locate di soggetti residenti;

-         agevolare le abitazioni principali e relative pertinenze;

 

Ritenuto dunque di provvedere in merito;

 

Accertata la propria competenza a disporre;

 

Visto il D.Lgs 30.12.1992 n. 504 e ss.mm.;

Vista la L.P. 15.11.1993 n. 36 all’art. 9 in merito alla politica tariffaria;

Visto il DPReg. 01.02.2005 n. 3/L;

Vista la L.R. 23.10.1998 n. 10;

Vista la Circolare n. 23 dd. 11.02.2000 del Ministero delle Finanze;

 

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L:

 

- Servizi Economico-Finanziari il responsabile dell’Ufficio competente sig.ra Civettini Giovanna in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;

- responsabile dei Servizi Economico-Finanziari dott.ssa Pegoretti Elisabetta in ordine alla regolarità contabile, non comportando il presente provvedimento impegno di spesa;

 

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0 ed astenuti n. 1 (Mandelli Germano) su n. 11 presenti, espressi per alzata di mano e con l'assistenza dei due scrutatori signori Rosà Armando e Mandelli Germano

 

 

d e l i b e r a

 

-         di approvare la proposta di deliberazione relativa all’oggetto:

1)      di stabilire, per l’anno 2008 e per le ragioni esposte in premessa, l’aliquota ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili per le unità immobiliari e per le aree fabbricabili nella misura del 7 PER MILLE;

2)    di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,  a condizione che la stessa non risulti locata;

3)    di stabilire specificatamente, per l’anno 2008, la riduzione dell’aliquota di cui al punto 1) del presente dispositivo secondo i seguenti criteri:

 

ALIQUOTA 4 PER MILLE:

1.      per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale:

a)  del soggetto passivo residente nel Comune;

b)  dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune;

c)  di persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per le abitazioni possedute a titolo di proprietà od usufrutto, a condizione che le stesse non risultino locate.

2.      per la pertinenza dell’abitazione principale (classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7), destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole al servizio dell’abitazione principale, anche non appartenente allo stesso fabbricato. Nel caso che all’abitazione principale siano asservite più pertinenze il beneficio del presente punto è esteso a due unità immobiliari di pertinenza, delle quali almeno una classificata o classificabile nelle categorie catastali C/6 o C/7. Tale agevolazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Tale agevolazione è concessa previa presentazione di idonea dichiarazione da presentare entro il 20 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si verifica la situazione sopra citata.

3.      per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti in linea retta entro il 1° grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente (purché risultante da apposita dichiarazione da presentarsi entro il 20 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si verifica la situazione sopra citata);

 

ALIQUOTA 6 PER MILLE:

1.        per l’unità immobiliare locata:

a)      utilizzata come abitazione principale da residenti, con contratto regolarmente registrato; l’applicazione dell’aliquota sopracitata è subordinata alla presentazione, entro il 20 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si verifica la situazione, di una dichiarazione che individui l’unità abitativa, gli estremi del contratto di locazione (data, contraenti, e durata) e gli estremi di registrazione del contratto;

b)      unità immobiliari e relative pertinenze di soggetti residenti, purché locate anche solo parte dell’anno a scopo  turistico;

c)      unità immobiliari e relative pertinenze utilizzate dai residenti o dai loro familiari (purché risultante da apposita dichiarazione da presentarsi entro il 20 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si verifica la situazione sopra citata);

d)      le unità immobiliari e relative pertinenze direttamente locate a soggetti lavoratori per il periodo di effettivo utilizzo, risultante da idonea documentazione;

 

ALIQUOTA 5,4 PER MILLE:

1.        per le categorie catastali A/10 (uffici), C/1 (negozi e botteghe), C/3 (laboratori per arti e mestieri), e per tutto il gruppo D;

 

4)    di stabilire anche per il 2008 in € 350,00, la detrazione prevista all’art. 8, comma 2, del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504 e ss.mm., per l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale:

a)  del soggetto passivo residente nel Comune;

b)  dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel    Comune;

c)  di persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per le abitazioni possedute a titolo di proprietà od usufrutto, a condizione che le stesse non risultino locate;

d)  per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti in linea retta entro il 1° grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;

5)    di precisare che per le pertinenze dell’abitazione principale (massimo n. 2), delle quali almeno una classificata o classificabile nelle categorie catastali C/6 o C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale, anche non appartenenti allo stesso fabbricato, la detrazione di € 350,00 si applica solo per la quota eventualmente non già assorbita dall’abitazione principale;

6)    di confermare anche per il 2008 la detrazione d’imposta spettante agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari ad € 103,29 come previsto all’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/92 e ss.mm.

7)    di dare atto che la manovra di cui alla presente garantisce il rispetto degli equilibri di bilancio nonché la sostanziale invarianza del gettito ICI;

8)    di trasmettere copia della presente al Consorzio Nazionale Concessionari- ANCI ed alla Direzione delle Entrate della Provincia Autonoma di Trento;

9)    di prendere atto che a seguito dell’abrogazione del comma 4 dell’art. 58 del D.Lgs. n. 446/97 operato dal D.Lgs. 30.12.1999 n. 506 – art. 1, comma 1, lett. u le deliberazioni concernenti i Regolamenti sulle entrate tributarie, le variazioni delle aliquote e delle tariffe dei tributi saranno inviati all’Ufficio pubblicazioni leggi e decreti Via Arenula 70 Roma al fine della loro pubblicazione per estratto nella G.U., e ciò ai sensi della Circolare n. 49/E dd. 13.02.1998, richiamata da ultimo nel parere espresso al Consorzio dei Comuni trentini dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche fiscali – con nota prot.n. 6648 dd. 19 marzo 2002;

10)  di precisare infine, in attuazione della L.R. 31.07.1993 n. 13, che contro il presente provvedimento è ammesso esperire;

a)    ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 (sessanta) giorni dalla data di conoscenza dello stesso, ai sensi dell’art. 2 della Legge 06.12.1971 n. 1034;

b)   ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di conoscenza dello stesso, in alternativa alla possibilità indicata alla lettera a), ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

c)    opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione.

 

Il responsabile dei servizi Economico - Finanziari provvederà all’esecuzione del presente provvedimento.

 

EP/

 

Proposta: Dr2007-030

 


Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

 

 

   IL PRESIDENTE                                                                              IL SEGRETARIO

 Bertolini dott. Ennio                                                                                   Guella Alda

 

 

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RAGIONERIA COMUNALE

 

Ai sensi dell’art. 19, comma 1 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e dell’art. 15 del D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L si attesta la copertura finanziaria dell’impegno con imputazione/prenotazione al Tit.       - Funz.       - Serv.       - Int.      / cap.       competenza/residui del Bilancio      .

 

                                                            Il Responsabile dei Servizi Economico Finanziari

 

 

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REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 79 – 1° comma del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L)

 

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 10.12.2007 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al 20.12.2007.

 

 

                                                                                                            Il Segretario

                                                                                                            Guella Alda

 

 

 

 

iv