Oggetto:     Determinazione aliquote Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) da applicare per l’anno 2005.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, che è del seguente tenore:

“1. L'aliquota è stabilita dal comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336.

2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.”;

Vista la circolare n. 10 del Servizio Enti Locali della Provincia Autonoma di Trento, datata 5.11.1998, con la quale l’Organo di vigilanza e tutela assume l’indirizzo di ritenere competenza del Consiglio Comunale la deliberazione delle aliquote d’imposta;

Ritenuto opportuno confermare l’aliquota I.C.I. al 4 per mille per tutti gli immobili, e a € 120,00 la detrazione d’imposta per l’abitazione principale del contribuente e sue pertinenze, nonchè le abitazioni ad essa assimilate ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.C.I., ossia quelle concesse in uso gratuito ai familiari e parenti entro il II° grado in linea retta o collaterale,

Vista la proposta depositata agli atti;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 28 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27.2.1995 n. 4/L;

Visti i pareri preventivi favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, resi ai sensi dell’art. 16, comma 6, della L.R. 23.10.1998, n. 10;

Vista la L.R. 04.01.1993, n. 1. e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 23.10.1998, n. 10;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1.      Di confermare per tutti i tipi di immobile l’aliquota al 4 per mille dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) da applicare nel Comune di Faedo per l’anno 2005.

2.      Di confermare in € 120,00 annui la detrazione per d’imposta per l’abitazione principale e sue pertinenze, nonchè le abitazioni ad essa assimilate ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.C.I., ossia quelle concesse in uso gratuito ai familiari e parenti entro il II° grado in linea retta o collaterale.

3.      Di stimare, in base ai dati dei versamenti relativi all’anno 2004, il gettito complessivo dell’I.C.I. per l’anno 2005 in € 53.500,00 da iscriversi all’apposito capitolo del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005.

4.      Di dare atto che la presente deliberazione, diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 54, comma II^ della L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m.

5.      Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 5 della LR 31.7.1993 n. 13 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta comunale ai sensi della LR 4.1.1993 n. 1 e successive modificazioni;

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971 n. 1199; (*)

c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034. (*)

(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.

 

Deliberazione del CC n. 37 dd. 21.12.2004