Deliberazione del consiglio comunale n.ro 39 dd 22.12.2004
 
OGGETTO : D.Lgs. 30.12.1992 n.504 e s.m. Imposta comunale sugli immobili. Determinazione aliquota ICI per l’anno 2005.
 
Il relatore comunica che :
La Legge n.662 del 26.12.1996, all’art.3, commi 53 e successivi ha apportato significative modifiche alla disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (ICI).
Tra tali innovazioni rientra anche quella prevista dall’articolo 53, che sostituisce l’art.6 del decreto legislativo 30.12.1992, n.504. In particolare il comma 2 del nuovo art.6 prevede :
“L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati ; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.”
Con D.L. 11 marzo 1997, n.50, è stato altresì consentito ai Comuni di prevedere una apposita detrazione relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dai soggetti in situazione di particolare disagio economico o sociale.
Tali disposizioni ampliano le opportunità di diversificare l’aliquota, concedendo ai Comuni la facoltà di stabilire una aliquota maggiore per gli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o per gli alloggi non locati, consentendo con ciò la realizzazione di una politica fiscale che possa tenere conto il più possibile della realtà economica locale.
Ferma restando l’intenzione dell’Amministrazione comunale di non prevedere un aumento dell’aliquota sulle abitazioni  e considerata altresì la limitata possibilità di attuare una politica di diversificazione delle aliquote sugli immobili non adibiti ad abitazione principale, dovuta alle caratteristiche dell’economia locale, che si basa principalmente sulla frutticoltura, si ritiene , invece , opportuno prevedere una diversificazione dell’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili, distinguendo tra gli immobili appartenenti alla categoria D/8 (Fabbricati commerciali) e tutti gli altri immobili oggetto di imposta, in modo da poter attuare una politica fiscale che, in armonia con quanto dispone l’art.53 della Costituzione, tenga conto della capacità contributiva dei cittadini che sono chiamati a concorrere alle spese pubbliche, capacità contributiva che nel caso del Comune di Livo trova una sua evidente manifestazione nella produzione e nel conseguente commercio delle mele; si propone, quindi, di diversificare l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili, distinguendo tra gli immobili appartenenti alla categoria D/8 (Fabbricati commerciali) e tutti gli altri immobili e di fissare altresì per l’anno 2005, a carico degli immobili appartenenti alla categoria D/8, un’aliquota pari al 7 per mille.
Esaminato l’art. 1 comma 5 della L. 449/97;
Considerato opportuno incentivare con ogni mezzo il recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili anche riducendo l’aliquota ICI ;
Ritenuto pertanto opportuno ridurre ai sensi del 5° comma dell’art.1 della Legge 449/97 l’aliquota ICI all’uno per mille per le fattispecie in esso previste ;
Dato atto che la previsione di un’aliquota differenziata del 7 per mille a carico degli immobili appartenenti alla categoria catastale D/8 comporterà un’entrata aggiuntiva quantificabile presuntivamente in € 15.814,00 circa ;
Visto il Dlgs 446/97 ed in particolare l’art.52, comma 1 ) in base al quale i Comuni possono regolamentare qualsiasi aspetto dei tributi propri con la sola  eccezione della  fattispecie imponibile, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima;
Atteso che l’attività di accertamento in corso da parte degli uffici comunali dovrebbe consentire di identificare la reale consistenza del gettito d’imposta nel corso del tempo, il che permetterà una più attenta valutazione in ordine alla futura diversificazione delle categorie d’imposta e delle aliquote alle stesse applicabili ;
Tutto cio’ premesso;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione e sentiti i vari interventi susseguitisi nel corso del dibattito e per i quali si fa riferimento al verbale della seduta;
Visto il D.Lgs. 30.12.1992 n.504 e s.m.
Visto il Decreto Legislativo n. 446/97;
Vista la Legge 449/97 ;
Vista la legge 28 dicembre 2001 n. 448 ;
Sentita la proposta di mantenere inalterata la struttura tariffaria impostata per lo scorso esercizio sulla base delle considerazioni sopra espresse.
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art.56 della L.R. 04.01.1993,n.1 così come modificato dalla L.R. 23.10.1998,n.10, da parte del Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio di Ragioneria in ordine rispettivamente, alla regolarità tecnico - amministrativa e contabile;
Vista l’attestazione della copertura finanziaria della spesa, espressa ai sensi dell’art.17, comma 27, della  L.R. 23.10.1998,n.10 da parte del Responsabile del Servizio Ragioneria ;
Ritenuto di dover dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di gestione finanziaria degli enti stante la prevista approvazione del bilancio di previsione nel corso della seduta odierna.
Con voti favorevoli n .8 contrari n. 0 , astenuti n. 0 espressi dai consiglieri presenti e votanti per alzata di mano ;
 
DELIBERA
 
1.   di confermare l’aliquota ICI del 4 per mille per tutti gli immobili ad esclusione delle fattispecie citate nei punti successivi del presente dispositivo confermando nelle misure già in vigore la riduzione di imposta per gli edifici adibiti ad abitazione principale.
2.   di diversificare l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili, distinguendo tra gli immobili appartenenti alla categoria D/8 (Fabbricati commerciali) e tutti gli altri immobili e di fissare altresì per l’anno 2005, a carico degli immobili appartenenti alla categoria D/8, un’aliquota pari al 7 per mille.
3.   di prendere atto che la fissazione della misura dell’aliquota in applicazione del criterio distintivo di cui sopra comporterà un’entrata aggiuntiva quantificabile presuntivamente in € 15.814,00 circa.
4.   di fissare ai sensi del comma 5 dell’art.1 della Legge 449/1997, l’aliquota del  uno per mille per le fattispecie evidenziate nel predetto comma ;
5.   di incaricare il Segretario comunale di far pervenire comunicazione dell’aliquota stabilita per il 2005, insieme con copia del presente atto , al concessionario della riscossione ;
6.   di riservarsi gli eventuali atti derivanti dal presente provvedimento, al momento in cui gli stessi risulteranno necessari ;
7.   di dichiarare la presente deliberazione , con separata votazione avente il seguente risultato: favorevoli 8 , astenuti n.0 e contrari n.0 , immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 54 , terzo comma della L.R. 04.01.1993 , n. 1 e ss. mm. .
 
 
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In relazione al disposto di cui all’art.56 della L.R. 04.01.1993,n.1 vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del presente atto.
 
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Bonvicin Paolo
 
 
 
 
 
In relazione al disposto di cui all’art.56 della L.R. 04.01.1993,n.1 ed art.17, comma 27, della L.R. 23.10.1998,n.10, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria,  si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto e si attesta la copertura finanziaria.
 
IL RESPONSABILE
UFFICIO RAGIONERIA
Conter Martino