ALIQUOTE ICI 2005

1. di aumentare, per l'anno 2005, al 6 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili per tutte le unità immobiliari, presupposto d'imposta ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 504/92;

2. di ridurre al 4 per mille l'aliquota ordinaria di cui al punto 1 del presente dispositivo all'abitazione delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa nella quale il contribuente abbia stabilito la propria residenza e vi dimori;

3. di ridurre al 2,00 per mille l'aliquota ordinaria di cui al punto 1 del presente dispositivo, ai comproprietari di fabbricati, per gli immobili diversi dalla propria dimora abituale, risultanti invece dimora abituale di parenti e affini in linea retta entro il 1° grado, nelle quali il parente o affine abbia istituito la propria residenza e vi dimori abitualmente, e relative pertinenze come previste dall'art. 6, comma 2, del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. L'aliquota ridotta di cui al presente paragrafo è concessa, a pena di decadenza, su comunicazione del beneficiario da presentarsi entro i termini di cui all’art. 9 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

4. di elevare ad € 200,00.- la detrazione, prevista all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30.12.1992 n. 504 e ss.mm., per l'imposta dovuta per l'unita immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di tale tributo nonché per l'imposta relativa alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

5. di fissare, per l'anno 2005, la detrazione d'imposta spettante agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari ad € 104,00 così come previsto all'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/92 e ss.mm.;

 

Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento: (Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali.) è possibile usufruire sia dell’aliquota agevolata del 4 per mille che della detrazione non completamente usufruita per l’abitazione principale, per le pertinenze classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, anche non appartenenti allo stesso fabbricato. Nel caso che all’abitazione principale siano asservite più pertinenze, il beneficio del presente articolo è esteso ad un’unica unità immobiliare di pertinenza per tipologia catastale. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Nulla è cambiato rispetto all’anno precedente per quanto riguarda le "Assimilazioni ad abitazione principale" previste dall'art. 7 del Regolamento. Infatti le abitazioni che già non usufruiscono dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale, concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il I° grado (figli, genitori, suoceri, nuore e generi ed eventuali figli naturali del coniuge), continuano ad essere equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente. Si precisa

che anche le pertinenze in uso a questi ultimi usufruiscono delle stesse agevolazioni previste al capo precedente.

Si ricorda che è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altri diritti reali di godimento da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Tali soggetti passivi sconteranno le agevolazioni previste per le persone residenti.

E' inoltre considerata abitazione principale di persone residenti l'abitazione posseduta da personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile purché la stessa risulti essere l'unica abitazione in proprietà e non risulti locata.

Le riduzioni d'imposta di cui sopra, per essere applicabili necessitano quindi di due caratteristiche:

1) di rientrare in quanto previsto dagli articoli sopra descritti;

2) di essere comunicate al Comune, per l'anno 2005, entro il 31/07/2006, semprechè la comunicazione non sia già

state inoltrata precedentemente.

L'agevolazione può essere concessa solo se soddisfa entrambe le condizioni richieste (si ricorda che la mancata comunicazione dell'agevolazione non è sanabile attraverso l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/97).