IL CONSIGLIO COMUNALE

 

            Richiamata la deliberazione consiliare n. 25/07, di data 19.12.2007, esecutiva, con la quale è stata determinata l’aliquota I.C.I. per l’anno 2008 nella misura unica del 4 (quattro) per mille;

 

            Rilevato che con la medesima deliberazione la detrazione per l’abitazione principale è stata stabilita nell’importo corrispondente all’imposta dovuta, come consentito dall’art. 58, comma 3, del D.Lgs. 15.12.1997, n° 446;

 

            Valutata attentamente la situazione locale, sia sotto il profilo contabile di bilancio, sia di opportunità strategica del Comune dal punto di vista della politica tributaria e tariffaria;

 

            Rilevato che gli estimi catastali di Sagron Mis, così come determinati e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, a parità di categoria e classe di immobile sono superiori a quelli di altri Comuni limitrofi del Comprensorio di Primiero (Transacqua, Fiera di Primiero, Mezzano, Imer), territori che godono di una situazione socio – economica nettamente migliore di quella di Sagron Mis, Comune riconosciuto “svantaggiato” da specifica Legge Provinciale, con evidente  sperequazione di carattere fiscale e tributario;

 

            Fatto presente che è necessario adottare, per la sopravvivenza del Comune, tutte le misure possibili per incentivare la permanenza in loco di nuclei familiari stabili;

 

            Ritenuto quindi opportuno confermare per l’anno 2009 l’aliquota I.C.I. nella misura unica del 4 (quattro) per mille e la detrazione d’imposta per le abitazioni principali in misura corrispondente all’imposta dovuta, conformemente a quanto operato per l’anno 2008;

 

            Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446;

 

            Acquisiti, ai sensi dell’art. 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa  e contabile rispettivamente dal  Segretario comunale, in relazione alle sue competenze e dal responsabile di ragioneria e dell’imposta;

 

            Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L e modificato dal DPReg. 1 febbraio 2005 n. 4/L;

 

            Visto il TULROC approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

 

            Con voti unanimi favorevoli, espressi con  l’assistenza degli scrutatori Sigg.Marcon Oriano e Pradel Antonella;

 

 

d e l i b e r a

 

 

1.   Di determinare, per l’anno 2009, nella misura unica del 4 (quattro) per mille l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) da applicare nel territorio catastale di Sagron Mis.

                                              

 2.  Di  stabilire,  per  l’anno 2009, la detrazione di cui all’art. 8, comma 3 del D.Lgs. 504/92, come sostituito dall’art. 3, comma 55 della Legge 662/96, spettante alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi, compresa una pertinenza (art. 6 del vigente Regolamento I.C.I.), nell’importo corrispondente all’imposta dovuta per dette unità.                                                                                                    

3.   Di stimare, in base alle proiezioni ricavabili dal tabulato inviato dal Concessionario della riscossione dell’imposta e relativo alla prima rata 2008 il gettito complessivo dell’imposta per l’anno 2009 in € 17.000,00.                                                                                                                   

4.   Di trasmettere copia della presente deliberazione al Concessionario della riscossione dell’imposta per gli adempimenti di competenza.

                                  

5.   Di riconoscere la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta.                                    

6.   Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31 luglio 1993, n. 13, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione  alla  Giunta  comunale  da   parte  di ogni   cittadino,   ex   art.  79, comma 5,  del  DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, durante il periodo di    pubblicazione;

            -  ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2 lett. B) della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;                                       

- ricorso straordinario  al  Presidente   della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8     del  D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.