1. di confermare per l'anno 2011 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura ordinaria al 4 per mille da applicare a tutte le unità immobiliari;

  2. di prendere atto che, ai sensi della normativa citata in premessa, è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nonché quelle ad esse assimilate dal Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili vigente all'entrata in vigore del decreto richiamato, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dal punto successivo e l'aliquota ordinaria di cui al punto precedente;

  3. di confermare, per l'anno 2011 in euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale per i casi in cui risulta ancora applicabile;

  4. di confermare per l'anno 2011 l'aliquota al 5 per mille per le aree residenziali, e del 4 per mille per le aree artigianali e di pubblico servizio;

  5. di stabilire il valore delle aree edificabili in 50,00 €/m2 ,il valore delle aree artigianali in 25,00 €/m2 e il valore delle aree per servizi pubblici in 17,50 €/m2;

  6. con separata e palese votazione per alzata di mano ed in particolare con voti favorevoli 15, astenuti 0 e contrari 0 su n. 15 Consiglieri presenti e votanti di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

  7. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono alternativamente ammessi:

a) opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, dello stesso TU, avvertendo che nelle more di adozione del regolamento dovrà essere presentato secondo le previgenti previsioni di legge, e pertanto in forma scritta entro il decimo giorno dalla pubblicazione della deliberazione, se contestualmente comunicata al capigruppo, per i membri di consiglio, altrimenti nel termine di 10 giorni dalla pubblicazione;

b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.