DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DI DATA 22.12.2008 ore 20.30 –

Ass.ti giustificati:  Bott Marisa

Firma  Rosati Alessandro

OGGETTO : determinazione aliquota Imposta Comunale sugli Immobili  (I.C.I.) anno 2009.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Atteso che l’aliquota dell’imposta in oggetto, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 504 DD. 30.12.1992, è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi entro il 31 ottobre di ogni anno ora prorogato entro la data di approvazione del bilancio  , con effetto per l’anno successivo;

 

dato atto che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al quattro per mille, né superiore al sette per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi alle abitazioni o possedute in aggiunta alla abitazione principale, o per alloggi non locati;

 

rilevato che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 103,29 e e che   l’              importo anzidetto di € 103,29.- può essere elevato fino a € 258,23.-, nel rispetto dell’equilibrio di Bilancio;

 

tenuto conto che fino all’entrata in vigore delle nuove Tariffe d’estimo, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili e di ogni altra imposta;

 

visto l’art. 1 - comma 1 e 2 -  del Decreto Legge 27.05.2008 n. 93:  “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie” che prevede l’esclusione dall’Imposta Comunale sugli Immobili dell’unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del soggetto passivo ,  nonche'  di quelle  ad  essa  assimilate  dal Regolamento Comunale ivi compresa una pertinenza,  con la eccezione  delle unita’ immobiliari aventi categoria catastale A1, A8 e A9, per   le   quali   continua  ad  applicarsi  la  detrazione  prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

 

VISTO l’art. 1 comma 7 del medesimo Decreto Legge che prevede: “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita’ interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, e’ sospeso il potere delle Regioni e degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato”.

 

Visto l’art. 52 del D.Lgs n. 446/97 “Potestà regolamentare alle Province e Comuni” che dà la facoltà al Comune di disciplinare le proprie entrate tributarie, purchè non vada a modificare le fattispecie imponibili, il soggetto passivo e la aliquota massima dei singoli tributi che sono stabiliti per Legge ;

 

verificato il gettito del tributo finora incassato;

 

Appurato che nel Comune di Romeno alla data odierna non esistono unita’ immobiliari classificate in categoria catastale A1, A8 e A9;

 

 

RITENUTO pertanto di dover determinare le aliquote e le detrazioni d'imposta per l'esercizio 2009 nella stessa misura del 2008 ed in particolare:

-         nella misura del 4,5 per mille per le eventuali abitazioni principali ancora imponibili ICI relative alle unità immobiliari rientranti nelle categorie catastali A1 A8 A9 e relative pertinenze (C/6, C/2, C/7;

-         nella misura del 5,5 per mille per tutti gli altri immobili ivi comprese le aree edificabili

-         nonchè di confermare in € 103,29.- la detrazione d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale che risulti ancora imponibile come sopra specificato;

 

visto che ai sensi dell’art. 56 della L.R. 4.1.1993 ,n°1  così come modificato dall’art. 16, comma 6, della L.R. 23.10.1998,n.10 in ordine alla presente proposta di deliberazione il responsabile del servizio finanziario   ha espresso parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa nonchè in ordine alla regolarità contabile;

 

con voti favorevoli n. 14, astenuti n. zero, contrari n. zero espressi per alzata di mano dai 14 consiglieri presenti e votanti

 

DELIBERA

 

  1. di determinare l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune per l’anno 2009 nella stessa misura dell’anno 2008 e precisamente:

-         nella misura del 4,5 per mille per le eventuali abitazioni principali ancora imponibili ICI relative alle unità immobiliari rientranti nelle categorie catastali A1 A8 A9 e relative pertinenze (C/6, C/2, C/7);

-         nella misura del 5,5 per mille per tutti gli altri immobili ivi comprese le aree edificabili

-         di confermare in € 103,29.- la detrazione d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale che risulti ancora imponibile come sopra specificato;

 

  1. di dare evidenza che la presente deliberazione non è soggetta a controllo di legittimità ai sensi della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 art. 9 con la quale viene abrogato l’articolo 130 della Costituzione Italiana che prevedeva il controllo di legittimità sugli atti dei comuni da parte di un organo regionale di controllo ed esecutivo a pubblicazione avvenuta   ai sensi dell’articolo 54, comma 2, della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm..

 

3.      di precisare , ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso alla presente deliberazione sono ammessi :

Ø      opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. dd. 01.02.2005, n. 3/L;

Ø      ricorso al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2 lettera b) della Legge 06.12.1971, n. 1034 ;

Ø      ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.