n° 40 dd. 30.12.2004

 

OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili. Fissazione per l’anno 2005 detrazione per la I^ casa di abitazione.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

            Vista e richiamata la propria precedente deliberazione n° 33 dd. 26.11.1998, esecutiva, come successivamente modificata, con la quale, ai sensi dell’art. 59 del D.Leg.vo 15.12.1997 n° 446 e s.m., si è provveduto ad approvare, con effetto dal 1° gennaio 1999, il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

Visto l’art. 8, 2° e 3° comma, del D.Leg.vo 30.12.1992 n° 504, come sostituito dall’art. 3, 55° comma, della Legge 23.12.1996 n° 662 (finanziaria 1997) s.m., il quale dispone che “2. Dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Lire 200.000 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; 3. A decorrere dall’anno di imposta 1997, con la deliberazione  di cui al  1° comma dell’art. 6, l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%; in alternativa, l’importo di Lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato fino al Lire 500.000, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale”;

Visto pure l’art. 58, 3° comma, della citata Legge n° 446/97, in base al quale “Limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di cui all’articolo 8, 3° comma, del decreto legislativo 30.12.1992 n° 504, - come sostituito dall’articolo 3, 55° comma, della legge 23 dicembre 1996, n° 662 -, può essere stabilita in misura superiore a lire 500.000  e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente”;

Ricordato che in base alla normativa in materia vigente il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvazione i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è quello stabilito per la deliberazione del bilancio di previsione;

Vista la proposta della Giunta comunale di stabilire per l’anno 2005 una detrazione per la prima casa di abitazione di esatti Euro 125,00; detrazione che non pregiudica l’equilibrio di bilancio;

Uditi gli interventi dei singoli consiglieri;

Dopo breve discussione;

Vista la normativa in materia vigente, sopra richiamata;

            Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 n° 4/L come successivamente modificato con L.R. 23.10.1998 n° 10;

            Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale in merito alla regolarità tecnico – amministrativa, nonché quello del responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità contabile, del presente provvedimento;

            Con n. 12 voti favorevoli; n. 0 contrari, n. 01 astenuto, su n. 13 consiglieri presenti e votanti, legalmente espressi, accertati dal Presidente con l’ausilio degli scrutatori previamente nominati,

 

 

 

DELIBERA

 

 

1.      Di fissare, per quanto premesso in narrativa, per l’anno 2005, a’ sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dall’art. 8, 2°, 3° e 4° comma, della Legge 30.12.1992 n° 504 e s.m., la detrazione spettante per il pagamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, in Euro 125,00 o comunque, se inferiore, fino a concorrenza del suo ammontare.