Comune di Folgaria

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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 39

 

del Consiglio comunale

 

 

Oggetto: “Determinazione per l’anno 2007 delle aliquote I.C.I. e delle maggiori detrazioni per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale”.

 

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L’anno duemilasei, addì ventuno del mese di dicembre alle ore 18.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

 

Presenti i signori:

 

 

assenti

 

assenti

 

giust.

ingiust.

 

giust.

ingiust.

CAPPELLETTI Paola

X

 

 RECH Mirko

 

 

CARBONARI Ruggero

 

 

 TEZZELE Roberto

 

 

CIECH Michele

 

 

 TOLLER Maurizio

 

 

CUEL Ivano

 

 

 TRENTI Elena

 

 

LARCHER Massimiliano

 

 

 VALLE Alessandro

X

 

MARZARI Aldo

 

 

 PISCIOLI Francesco

 

 

OLIVI Alessandro

 

 

 CARBONARI Adolfo

 

 

PATERNO Leopoldo

 

 

 STRUFFI Gastone

 

 

PLOTEGHER Christian

 

 

 VENERI Paolo

 

 

PLOTEGHER Fabio

 

 

 RECH Denis

 

 

 

 

Assiste il Segretario generale signora

Defrancesco dott.ssa Emanuela

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora

Trenti dott.ssa Elena

nella sua qualità di

Presidente del Consiglio

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato, posto al n. 1 dell’ordine del giorno.


OGGETTO: Determinazione per l’anno 2007 delle aliquote I.C.I. e delle maggiori detrazioni per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Visto l’art. 4 della Legge 23 ottobre 1992 nr. 421, con il quale è stata conferita delega al Governo per il riordino della finanza degli Enti territoriali, nonché il D. Lgs. 30 dicembre 1992 nr. 504, emanato per l’attuazione della delega predetta;

 

Visto il Capo I di detto decreto legislativo che istituisce, dall’anno 1993, l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e ne disciplina l’applicazione;

 

Visto l’art. 6 del decreto legislativo 504/1992 come modificato dal comma 53 dell’art. 3 della L. 23.12.1996 nr. 662, il quale stabilisce che “L’aliquota deve essere deliberata, in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o possedute in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locali; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.”;

 

Visto l’art. 2 del D.L. 28.8.1995 nr. 354, che ha reiterato il D.L. 249/95, che stabilisce la possibilità per i Comuni di determinare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, per i fabbricati adibiti ad abitazione principale;

 

Visti gli articoli 52 e 59, comma 1, lettera e), e l’art. 59, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 446/97, riguardanti l’assimilazione ad abitazione principale, nonché l’estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali;

 

Ritenuto opportuno avvalersi della suddetta possibilità in quanto corrispondente a fini sociali di un minor aggravio fiscale per la prima casa;

 

Visto l’art. 8 del D. Lgs. 504/1992 come modificato dall’art. 3, comma 55, della L. 662/1996 il quale prevede che: “Dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,291.- rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. A decorrere dall’anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell’art. 6, l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l’importo di € 103,291.-, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a    258,228.-, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.”;

 

Considerato che l'art. 8 comma 3 del D.Lgs. 30.12.1992 nr. 504, così come modificato dall'art. 3 della Legge 09.05.1997 n. 122 ha concesso ai Comuni la facoltà di elevare la detrazione per l'abitazione principale anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale individuate con deliberazione del competente organo comunale;

 

Rilevata la possibilità, ai sensi dell'art. 58 comma 3 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, per i Comuni, di stabilire la detrazione, limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, in misura superiore a  € 258,228 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità e considerato che in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente;

 

Visto il D. Lgs. 28.12.1993 nr. 568, il quale prevede la suddivisione del Comune di Folgaria in tre zone censuarie, al posto di un’unica zona, a seguito della decisione nr. 5162 di data 20.10.1993 della Commissione Censuaria Centrale;

 

Considerato che la legge prevede per il Comune di Folgaria una tariffa d’estimo differenziata per tre zone censuarie, otto categorie e venticinque classi, per cui c’è già una notevole varietà di imposta a seconda del luogo in cui è sita l’abitazione e delle caratteristiche di essa (signorile, economica, ultrapopolare, rurale, ecc.);

 

Udita la proposta del relatore Assessore Ciech di fissare per il 2007 le aliquote dell’I.C.I. e la detrazione dell’imposta come segue:

·        € 130,000 la  detrazione per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e alle pertinenze delle abitazioni principali;

·        € 128,000 ulteriore detrazione per i soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale individuati nell’elenco fornito dal Comprensorio della Vallagarina – persone con il minimo vitale, possessori di unità immobiliari nel territorio comunale di Folgaria;

·        le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,5 per mille l’aliquota base, del 6,2 per mille l’aliquota per i gruppi catastali C/1 – C/3 -D/1 e D/2 e del 4,8 per mille l’aliquota ridotta per la prima abitazione, le loro pertinenze e per i locali assimilati ad abitazione principale;

 

Dato atto che con la determinazione di cui sopra il gettito I.C.I. pro 2007 sarà identico a quello accertato nel 2006, in considerazione dell’invarianza delle aliquote e delle detrazioni d’imposta;

 

Ritenuto pertanto di determinare per l’anno 2007 l’aliquota del 4,8 per mille per le abitazioni principali, le loro pertinenze ed i locali assimilati ad abitazione principale e di determinare invece al 6,5 per mille l’aliquota per tutte le altre unità immobiliari esistenti sul territorio comunale tranne le categorie catastali C/1 – C/3 – D/1 e D/2 la cui aliquota è fissata al 6,2 per mille;

 

Ritenuto pertanto opportuno fissare una ulteriore detrazione pari a € 128,000 con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale come sopra individuate;

 

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnico-amministrativa nonché in ordine alla regolarità contabile da parte del rag. Silvano Barbetti in qualità di, rispettivamente, funzionario responsabile della struttura competente all’istruttoria e funzionario responsabile della ragioneria, a sensi dell’art. 81 comma 1 del T.U.LL.RR.O.C. –DPReg 1.2.2005 n. 3/L;

 

Esaurita la discussione di cui al verbale di seduta nel corso della quale vengono trattati e posti in votazione non approvati n. un ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Insieme per la Comunità e n. un ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Patto per l’Altopiano;

 

Dato atto che durante la discussione è entrata in aula la Consigliere Paola Cappelletti e che al momento della votazione sono presenti n. 19 Consiglieri;

 

Sentite le dichiarazioni di voto del Consigliere Piscioli capogruppo di Insieme per la Comunità il quale annuncia voto favorevole sul punto in considerazione del fatto che, nonostante la difficile situazione finanziaria dei Comuni, non si propongono aumenti di imposta ICI;

 

Visti gli artt. 26, 78, 79 e 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg..1.2.2005 n. 3/L;

 

Con voti favorevoli n. 16, astenuti 3, contrari 0, espressi per alzata di mano dai n. 19 Consiglieri presenti e votanti;

 

 

D E L I B E R A

 

 

Di determinare, per l’anno 2007, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo Comune nelle seguenti misure:

§         aliquota base del 6,5 per mille;

§         aliquota del 6,2 per mille per le categorie catastali C/1 – C/3 – D/1 e D/2;

§         aliquota ridotta del 4,8 per mille per la prima abitazione e sue pertinenze e ai locali assimilati ad abitazione principale;

 

Di aumentare per il 2007, dando atto dell’invarianza dell’incasso rispetto al 2006 e per i motivi meglio specificati in premessa, da Euro 103,291 a Euro 130,000.- (centotrenta/000) la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ai sensi dell’art. 8, comma 3, del Decreto legislativo 504/1992 come modificato dall’art. 3 comma 55 della L. 662/1996,  e alle pertinenze delle abitazioni principali. Per quest’ultima, la detrazione spetta per la quota eventualmente non già assorbita dall’abitazione principale;

 

Di applicare l'ulteriore detrazione d'imposta di Euro 128,000 (centoventotto/000) ai soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale, individuati sulla base dell’elenco fornito dal Comprensorio della Vallagarina – persone con il minimo vitale, possessori di unità immobiliari nel territorio comunale di Folgaria;

 

Di trasmettere copia del presente atto, al concessionario della riscossione, in conformità al secondo comma dell’art. 18 del decreto legislativo richiamato in narrativa;

 

Di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione, a sensi dell'art. 79, 3° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L ;

 

Di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, da parte di ogni cittadino, ex art. 79, 5° comma T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, nonché giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lett. b) della legge 6.12.1971 n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale

 

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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

 

Il Presidente

 

Il Segretario generale

F.to dott.ssa Elena Trenti

 

F.to dott.ssa Emanuela Defrancesco

 

 

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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

 

 

Il presente verbale è stato pubblicato all’Albo comunale il 22.12.2006 per rimanervi 10 giorni consecutivi.

 

                                                                                              Il segretario generale

                                                                                   - dott.ssa Defrancesco Emanuela -

 

 

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Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

 

Lì, 22.12.2006

 

                                                                                              Il segretario generale

                                                                                   - dott.ssa Defrancesco Emanuela -

 

 

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Inviata alla Giunta Provinciale il =========== prot. n. ===========

 

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Deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta il ___________________ a’ sensi dell’art. 79, 3° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L.

 

Lì, ____________________.

 

IL SEGRETARIO GENERALE

- dott.ssa Emanuela Defrancesco -