Stralcio delibera C.C. Denno dd. 30.12.2005 n. 39 e di seguito valori aree fabbricabili ai fini dell'accertamento

 

OGGETTO: Determinazione per l’anno 2006, aliquote, detrazioni ed esenzioni dell’imposta comunale sugli immobili (Ici).

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Richiamate  le delibere consiliari  n. 15 e n. 16  dd. 20.05.1999, esecutive,   con cui si sollevava il problema dell’ esenzione dei fabbricati rurali dal pagamento dell’Ici e della sua generalizzazione all’interno di una realtà agricola come Denno,  e si impegnava l’Amministrazione comunale ad adottare per il futuro misure capaci di redistribuire  lo sforzo fiscale richiesto ai cittadini intervenendo “fermo restando il gettito attuale, sulla detrazione per l’abitazione principale e differenziando le aliquote ……”;

 

Osservato che l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 504/92 istitutivo dell’Ici, consente di diversificare  l’aliquota tra un minimo del 4 e il massimo del  7 per mille, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;

 

Osservato che l’art. 8, comma 3, del sopracitato Decreto permette ancora di ridurre al 50%  l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, in alternativa di innalzare la detrazione minima di legge di Lire 200.000 a Lire 500.000 nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; con il D.lgs. 15/12/1997 n. 446, art. 58 c. 3, la detrazione di Lire 500.000 può essere elevata fino alla concorrenza dell’imposta, in tal caso il Comune  non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute  a disposizione del contribuente;

 

  Considerato che ai sensi dell’art. 27, comma 8, della Legge  448/01 (legge finanziaria)  il termine per deliberare  le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali,  è stabilito in via ordinaria  entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione con la conclusione che per l’anno in corso detto termine scade il  31 dicembre 2005 e comunque prima dell’approvazione del bilancio portato nella seduta odierna;

 

Considerato che in mancanza di detta deliberazione si applicano le previsioni di  legge;

 

Sentita l’esposizione del Sindaco che,  date  le difficoltà di bilancio, il restringimento dei trasferimenti provinciali e  i vincoli di contenimento della spesa dettati dal  patto di stabilità, ritiene di confermare sostanzialmente la manovra correttiva  e perequativa attuata gli scorsi anni   a partire dall’esercizio 2000 (vd. deliberazione n. 5 dd. 22.02.2000,  n. 41 dd. 12.12.2000,  n. 02 dd. 26.02.2002,  n. 43 dd. 23.12.2003,  n. 23 dd. 29.12.2003 e n. 19 dd. 29.12.2004) che ha permesso di mantenere  il gettito storico Ici e garantire l’equilibrio del bilancio; s’impegna comunque a rivedere detta manovra nei termini precedentemente auspicati, non appena il Comune attraverso l’Ufficio Tributi  abbia acquisito una banca dati aggiornata in base alla quale poter fare proiezioni di gettito attendibili;

 

Ricordato che la manovra attuata  diversifica le aliquote  fissando  l’aliquota ordinaria al 5 per mille, innalzando l’aliquota sulla categoria A, non abitazione principale, al 6 per mille e  mantenendo  quella per l’abitazione principale al minimo del  4 per mille,  con  corrispondente  aumento della detrazione per l’abitazione principale da Lire 200.000, di legge,  a  Lire 400.000;

 

Rilevato come a partire dal 01.01.2002 tutti gli importi  sono espressi in Euro,   e pertanto la detrazione per l’abitazione principale viene espressa nella nuova moneta di conto;

 

Ritenuto di confermare anche  per l’anno corrente, la possibilità prevista dall’art. 21 del D.lgs. 460/1997 di esentare dal pagamento dell’Ici,  i fabbricati detenuti ed utilizzati dalle ONLUS per attività non lucrative a carattere assistenziale, previdenziale, sanitario, didattico, ricettive, culturali, ricreative e sportive,  con effetti peraltro modesti sul gettito globale;

 

 

 

Udita la discussione che segue come riportata per esteso a verbale,  e nell’ambito della  quale non vengono espresse obiezioni di alcun genere;

 

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Ici  approvato con delibera consiliare n. 8 dd. 23.02.1999 e successivamente  modificato;

 

Accertata  la propria competenza a deliberare in merito (art. 2 del Regolamento sopracitato);

 

Acquisiti  ai sensi dell’art. 56 della sopracitata  L.R.  1/93  come modificato dall’art. 16  della L.R.  23.10.1998 n. 10,  il parere tecnico amministrativo e il parere contabile del ragioniere comunale nonché funzionario responsabile Ici;

 

Con voti favorevoli    14, contrari  0 e astenuti  0,  espressi per alzata di mano dai 14 consiglieri presenti e votanti;

 

D E L I B E R A

 

  1.  Di  confermare le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (Ici) per l’anno d’imposta 2006   nella misura che segue:

- aliquota ordinaria:                                                                                              5 per mille

- aliquota per l’abitazione principale:                                                                     4 per mille

- aliquota abitazioni (cat. A) che non siano abitazione principale:                            6 per mille

 

  1. Di confermare per lo stesso anno la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nella misura di  Euro 206,00 da utilizzare fino a concorrenza dell’imposta.

 

  1. Di esentare dal pagamento dell’imposta in argomento per l’anno 2006, i  fabbricati detenuti ed utilizzati dalle  ONLUS  per attività non lucrative a carattere assistenziale, previdenziale, sanitario, didattico, ricettive, culturali, ricreative e sportive,   come previsto dall’art. 21 del Dlgs. 04.12.1997 n. 460.

 

4.      Di dare atto che l’applicazione delle predette aliquote, detrazioni ed esenzioni,  è tale da garantire il mantenimento del gettito attuale pari a presunti  €uro  114.200,00 (accertato 2004 ridotto  in via prudenziale).

 

5.      Di rilevare come  il presente provvedimento divenga esecutivo a pubblicazione avvenuta, dopodichè sarà trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, tramite posta elettronica (indirizzo: dpf.federalismofiscale@finanze.it) per la pubblicazione  ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 1 lettera s) del D.Lgs. 506/99.

 

6.      Di evidenziare  ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92  che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta municipale durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni singolo cittadino, ex art. 79, comma 5, del T.U. delle Leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni approvato con DpReg 01.02.2005 n. 3/L, nonché  ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R.  24.11.1971 nr. 1199, entro 120 giorni, ovvero giurisdizionale avanti al TRGA di Trento, ex art. 2 lett. B) della Legge 06.12.1971 nr. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

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Valori aree fabbricabili ai fini dell’accertamento a partire dal 01.01.2005 validi anche per il 2006:

aree residenziali (B1 B2 C1 C2)      € 71,19 al mq

aree produttive (D)                           € 24,41 al mq

aree destinate a servizi pubblici (F) €   6,10 al mq