OGGETTO:      Determinazione per l’anno 2005, aliquote, detrazioni ed esenzioni dell’imposta comunale sugli immobili (Ici)   e modifica del relativo Regolamento comunale.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Richiamate  le delibere consiliari  n. 15 e n. 16  dd. 20.05.1999, esecutive,   con cui si sollevava il problema dell’ esenzione dei fabbricati rurali dal pagamento dell’Ici e della sua generalizzazione all’interno di una realtà agricola come Denno,  e si impegnava l’Amministrazione comunale ad adottare per il futuro misure capaci di redistribuire  lo sforzo fiscale richiesto ai cittadini intervenendo “fermo restando il gettito attuale, sulla detrazione per l’abitazione principale e differenziando le aliquote ……”;

 

Osservato che l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 504/92 istitutivo dell’Ici, consente di diversificare  l’aliquota tra un minimo del 4 e il massimo del  7 per mille, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;

 

Osservato che l’art. 8, comma 3, del sopracitato Decreto permette ancora di ridurre al 50%  l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, in alternativa di innalzare la detrazione minima di legge di Lire 200.000 a Lire 500.000 nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; con il D.lgs. 15/12/1997 n. 446, art. 58 c. 3, la detrazione di Lire 500.000 può essere elevata fino alla concorrenza dell’imposta, in tal caso il Comune  non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute  a disposizione del contribuente;

 

  Considerato che ai sensi dell’art. 27, comma 8, della Legge  448/01 (legge finanziaria)  il termine per deliberare  le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali,  è stabilito in via ordinaria  entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione con la conclusione che per l’anno in corso detto termine scade il  31 dicembre 2004 e comunque prima dell’approvazione del bilancio portato nella seduta odierna;

 

Considerato che in mancanza di detta deliberazione si applicano le previsioni di  legge;

 

Sentita l’esposizione del Sindaco che,   dati i risultati ottenuti e le verifiche fatte dagli Uffici,  ritiene di confermare sostanzialmente la manovra correttiva  e perequativa attuata gli scorsi anni   a partire dall’esercizio 2000 (vd. deliberazione n. 5 dd. 22.02.2000,  n. 41 dd. 12.12.2000,  n. 02 dd. 26.02.2002,  n. 43 dd. 23.12.2003 e n. 23 dd. 29.12.2003) che ha permesso di mantenere  il gettito storico Ici e garantire l’equilibrio del bilancio;

 

Ricordato che detta manovra  diversifica le aliquote portando  l’aliquota ordinaria al 5 per mille, innalzando l’aliquota sulla categoria A, non abitazione principale, al 6 per mille ed mantenendo  quella per l’abitazione principale al minimo del  4 per mille,  con  corrispondente  aumento della detrazione per l’abitazione principale da Lire 200.000, di legge,  a  Lire 400.000;

 

Rilevato come a partire dal 01.01.2002 tutti gli importi  sono espressi in Euro,   e pertanto la detrazione per l’abitazione principale viene espressa nella nuova moneta di conto;

 

Ritenuto di confermare anche  per l’anno corrente, la possibilità prevista dall’art. 21 del D.lgs. 460/1997 di esentare dal pagamento dell’Ici,  i fabbricati detenuti ed utilizzati dalle ONLUS per attività non lucrative a carattere assistenziale, previdenziale, sanitario, didattico, ricettive, culturali, ricreative e sportive,  con effetti peraltro modesti sul gettito globale;

 

Evidenziata inoltre l’opportunità come suggerito dall’apposita Commissione istituita presso la Rappresentanza unitaria dei Comuni di consentire un più agevole utilizzo dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 comma 1 lett. b) del D.lgs. 472 del 1997, ai Comuni trentini che abbiano adottato, in sostituzione della dichiarazione ICI la comunicazione (vd. art. 9 del Regolamento comunale di Denno);

 

Udita la discussione che segue come riportata per esteso a verbale,  e nell’ambito della quale la minoranza consiliare a mezzo in particolare dei  conss. Inama e  Casna ,  evidenzia come già fatto in passato,  l’assoluta iniquità del tributo in argomento che, stante la normativa nazionale, qualcuno è tenuto a pagare e altri  no (il riferimento è ai contadini ma anche ai dipendenti che abbiano almeno 3.000 mq. di campagna ed un volume d’affari derivante dall’attività agricola superiore ad ¼ del proprio reddito), per  cui  gli stessi consiglieri propongono di portare la detrazione per l’abitazione principale  al massimo di lire 500.000 perdendo un gettito che, stante i dati forniti dalla Giunta,  si può presumere si aggiri sui 6/7000 €uro, nella consapevolezza che così facendo  non si annulla l’iniquità denunciata,  ma almeno, nel limite del possibile e con uno sforzo accettabile,  la si attenua;

 

Sentita  la  replica  del ViceSindaco e del Sindaco,  che in linea di principio convengono sulle asserzioni della minoranza, ma per motivi  di gettito e di equilibrio di bilancio,  ritengono  di confermare la proposta iniziale che viene così posta in votazione;

 

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Ici  approvato con delibera consiliare n. 8 dd. 23.02.1999 e successivamente  modificato;

 

Accertata  la propria competenza a deliberare in merito (art. 2 del Regolamento sopracitato);

 

Acquisiti  ai sensi dell’art. 56 della sopracitata  L.R.  1/93  come modificato dall’art. 16  della L.R.  23.10.1998 n. 10,  il parere tecnico amministrativo e il parere contabile del ragioniere comunale nonché funzionario responsabile Ici;

 

Con voti favorevoli 7, contrari  6 (Berti, Casna, Dalpiaz Ferruccio, Inama e Weber per la minoranza e Petrolli Bruno) e astenuti  0,  espressi per alzata di mano dai 13 consiglieri presenti;

 

D E L I B E R A

 

  1. Di modificare il Regolamento per l’applicazione dell’Ici all’art. 9, sostituendo il 2^ comma  nei seguenti termini : “Il contribuente è però obbligato a comunicare al Comune ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva con la sola indicazione dell’unità immobiliare interessata alla variazione, entro il 20 dicembre dell’anno successivo a quello in cui la variazione (compravendita, successione, donazione, ecc.) è avvenuta”.

 

  1. Di  confermare le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (Ici) per l’anno d’imposta 2005  nella misura che segue:

- aliquota ordinaria:                                                                                                5 per mille

- aliquota per l’abitazione principale:                                                                         4 per mille

- aliquota abitazioni (cat. A) che non siano abitazione principale:                      6 per mille

 

  1. Di confermare per lo stesso anno la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nella misura di  Euro 206,00 da utilizzare fino a concorrenza dell’imposta.

 

  1. Di esentare dal pagamento dell’imposta in argomento per l’anno 2005, i  fabbricati detenuti ed utilizzati dalle  ONLUS  per attività non lucrative a carattere assistenziale, previdenziale, sanitario, didattico, ricettive, culturali, ricreative e sportive,   come previsto dall’art. 21 del Dlgs. 04.12.1997 n. 460.

 

5.       Di dare atto che l’applicazione delle predette aliquote, detrazioni ed esenzioni,  è tale da garantire il mantenimento del gettito attuale pari a presunti  €uro  107.000,00.

 

6.       Di rilevare come  il presente provvedimento divenga esecutivo a pubblicazione avvenuta, dopodichè sarà trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, tramite posta elettronica (indirizzo: dpf.federalismofiscale@finanze.it) per la pubblicazione  ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 1 lettera s) del D.Lgs. 506/99.

 

7.      Di evidenziare  ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993 nr. 13 che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta municipale durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni singolo cittadino, ex art. 97, comma 13, del T.U. delle Leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni approvato con Dpgr 27.02.1995 n. 4/L, nonché  ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R.  24.11.1971 nr. 1199, entro 120 giorni, ovvero giurisdizionale avanti al TRGA di Trento, ex art. 2 lett. B) della Legge 06.12.1971 nr. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

 

 

 

 

A votazione esperita, i consiglieri di minoranza dichiarano di abbandonare l’aula per protesta. Prima di farlo, alle ore 21.30, il cons. Inama dichiara che,  pur dispiaciuto di non partecipare alla discussione del bilancio, il proprio gruppo non può fare altrimenti vista l’ostinazione a perseverare,  nonostante l’asserita condivisione dell’iniquità ICI, e l’assoluta chiusura della maggioranza a fronte di  proposte alternative  nonostante la concreta disponibilità dimostrata  in apertura di seduta restando in aula e non facendo venir meno il numero legale.