DELIBERA N. 28 DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DATA 27.12.2005 PUBBLICATA ALL'ALBO IN DATA 29.12.2005

 

 

OGGETTO:I.C.I Imposta comunale sugli immobili. Determinazione aliquota e detrazione dall'imposta riconosciuta per unità immobiliari direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo per l'anno 2006.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

visto l'art. 8 commi 2 e 3 del D. Lgs 30.12.1992 n. 504 e ss. mm. secondo il quale: “dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare~ L. 200.000· rapportare al periodo durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principaie si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

A decorrere dall'anno di. imposta 1997,. con la deliberazione di cui al comma 1 dell'art. 6 l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto' passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa l'importo di L. 200.000 di cui al comma 2 del presente articolo può essere elevato fino a L. 500.000 nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economicosociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale. Limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione può essere stabilita in misura superiore a lire 500.000 e fino a concorrenza .dell'imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente ";

 

rilevato che il territorio comunale di Dorsino è caratterizzato dal fatto di essere costituito in zona censuaria unica, Zona territoriale F, ed essere stato classificato tra le zone svantaggiate ai sensi della L.P. 27.06.1983 n. 22;

 

precisato che le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane del Comune non sono correlate al valore medio di mercato degli immobili;

 

accertata la disparità di trattamento rispetto ai comuni vicini, sulla base del raffronto tra le tariffe di estimo applicate a territori comunali finitimi dotati di infrastrutture o caratterizzati da un notevole sviluppo di attività produttive e di servizi, nonché tenuto conto dei costi medi degli immobili nei vari territori comunali;

 

dato atto che il Comune di Dorsino non è dotato di alcuna infrastruttura turitica e che nelle stesso non esistono strutture alberghiere, né servizi quali scuole, asili, impianti sportivi o farmacie e che la crisi occupazionale, soprattutto nella fascia giovanile, induce la popolazione ad abbandonare il Comune per stabilirsi definitivamente nei luoghi di lavoro;

 

tenuto conto del progressivo degrado degli edifici posti nel centro storico, ~ causato dall'abbandono del medesimo da parte della popolazione residente, anche in consideraziÒne del fatto che le vie di penetrazione risultano inadeguate per servire in modo idoneo il centro, caratterizzato da unastruttura chiusa;' '

 

ritenuto pertanto 'opportuno mantenere inalterate le previsioni effettuate per gli anni passati, confermando l'aliquota I.C.I. nel minimo previsto, pari al 4 per mille, e la detrazione per la prima casa in euro 130,00;

 

dato atto che l'art. 30 comma, 14 detla L, 23.12.1999 n. 488 ha fissato al 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo, il termine entro il quale è possibile deliberare l'aliquota I.C.I. ela relativa detrazione d'imposta;

 

Visto il TUOC approvato con DPReg 01.01.2005 n. 3/L;

 

acquisito il' solo parere favorevole reso per quanto di competenza dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 81 comma 1 del DPReg 01.02.2005 n. 3/L, in ordine alla regolarità tecnico ~ amministrativa e dato atto che non necessita del parere di regolarità-contabile attestante. la copertura fina':!ziaria, in quanto il presente provvedimento non' comporta impegno di spesa, e depositato agli atti;

 

con voti favorevolin. 12, contrari O, astenuti O su n. -12 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano

 

DELIBERA

 

1. di fissare, per l'anno 2006, per le ragioni esposte in premessa, l'aliquota unica I.C.I. nella misura minima del 4 per mille;

 

2. di fissare altresì per l'anno 2006 la detrazione dell'imposta dovuta per unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo ICI di cui all'art. 8 comma 3 del D. Lgs 504/1992 e ss. mm. in Euro 130,00;

 

3. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 5 della loR. 31.07.1993 n. 13 avverso la presente deliberazione è ammesso:

- opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ex art. 12 comma 13 loR. 28.10.1998 n. 10;

- ricorso straordinario al Presidente della repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni; ,

- ricorso giurisdizionale ex art. 2 lett. B) della Legge 06.12.1971 n. 1034 entro 60 giorni.