ICI  2008

 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 di data 20 Dicembre 2007 è stata determinata per l’anno 2008 la seguente aliquota:

 

ALIQUOTA UNICA 4 PER MILLE (Aliquota ridotta)

 

da applicarsi sugli immobili ( qualsiasi sia la loro destinazione di utilizzo) e sulle aree fabbricabili.

 

 

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE: € 103,29

 

 

All’ulteriore detrazione per abitazione principale stabilita dal comune si aggiunge  quella stabilita dalla legge finanziaria 2008 (l. n. 244/2007) E PRECISAMENTE:

a)    la maggiore detrazione è pari all’1,33 per mille della base imponibile e cioè della rendita catastale del fabbricato adibito ad abitazione principale aumentata del 5% e moltiplicata per il coeff. 100;

b)     l’importo determinato secondo le modalità di cui alla lettera A) non può in ogni caso essere superiore ad €. 200,00; importi superiori vanno ridotti ad €. 200,00;

c)    la nuova detrazione si somma alla detrazione stabilita dal Comune e può essere applicata al massimo fino alla piena concorrenza dell’imposta dovuta; l’eventuale eccedenza di detrazione calcolata come sopra illustrato può essere portata in detrazione per i fabbricati che costituiscono pertinenza dell’abitazione principale (nel numero fissato dal Regolamento);

d)    la maggiore detrazione non si applica alle abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti, né alle abitazione di persone ricoverate in casa di riposo;

e)     la nuova detrazione si applica alle abitazioni di proprietà di cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’A.I.R.E.

f)     dalla nuova detrazione sono esclusi i fabbricati iscritti nelle categorie catastali A1 , A8 e A9.

 

agevolazioni sulle pertinenze delle abitazioni principali:

Il beneficio dell’aliquota e detrazione previste per l’abitazione principale sono estese inoltre alle seguenti relative pertinenze ancorché distintamente iscritte in Catasto:

a) una (a scelta del contribuente) tra le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (ad esempio cantine, box, posti macchina coperti e scoperti) destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale.

 

Assimilazioni ad abitazione principale:

Le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi parenti in linea retta entro il primo grado, nonché fratelli e sorelle, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente. A queste abitazioni è applicata l’aliquota prevista per le abitazioni principali e la sola detrazione di Euro 103,29.

 

 

 

PAGAMENTO I.C.I. :

Il Regolamento I.C.I. del Comune di Cis  prevede che l’imposta si paga in una o due rate. Chi intende pagare in un’unica rata deve farlo entro giugno 2008, barrando nell’apposito modello di versamento le caselle acconto e saldo. 

- Modalità di pagamento tramite bollettino postale intestato a Equitalia Nomos S.p.a. in due soluzioni ovvero tramite F24:

-         entro  giugno 2008 (acconto)

-         entro dicembre 2008 (saldo) 

-         oppure in alternativa in una unica soluzione entro il mese di giugno 2008 

 

DICHIARAZIONE:

La dichiarazione I.C.I., nei casi in cui risulti obbligatoria, deve essere presentata al Comune entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui ha auto inizio il possesso dell’immobile oppure siano intervenute le variazioni previste e ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati. 

 

 

                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                              Rossi dott. Silvio