OGGETTO : Determinazione aliquota imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.) -anno 2011.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Premesso che con deliberazione giuntale n. 12, dd. 24.02.1993 – esecutiva, è stato preso atto che a decorrere dall’anno 1993 ed in applicazione dell’art.1 del D.lgs 30.12.1992, n.504 è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili (ICI);

 

Atteso che l’aliquota dell’imposta in oggetto, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 504 DD. 30.12.1992, è stabilita con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi entro il 31 ottobre di ogni anno, termine ora prorogato entro la data di approvazione del bilancio e con effetto per l’anno successivo;

 

Dato atto che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al quattro per mille, né superiore al sette per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o possedute in aggiunta alla abitazione principale o per alloggi non locati;

 

Visto l’art. 1 - comma 1 e 2 -  del Decreto Legge 27.05.2008 n. 93:  “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie” che prevede l’esclusione dall’Imposta Comunale sugli Immobili dell’unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del soggetto passivo ,  nonche'  di quelle  ad  essa  assimilate  dal Regolamento comunale ivi compresa una pertinenza,  con la eccezione  delle unita’ immobiliari aventi categoria catastale A1, A8 e A9, per   le   quali   continua  ad  applicarsi  la  detrazione  prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

 

Rilevato che dall’imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale aventi categoria catastale A1, A8 E A9 si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 103,29 e che   l’importo stesso può essere elevato fino a € 258,23.-, nel rispetto dell’equilibrio di Bilancio;

 

VISTO l’art. 1 comma 7 del medesimo Decreto Legge che prevede: “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita’ interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, e’ sospeso il potere delle Regioni e degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato”.

 

Visto l’art. 52 del D.Lgs n. 446/97 “Potestà regolamentare alle Province e Comuni” che dà la facoltà al Comune di disciplinare le proprie entrate tributarie, purchè non vada a modificare le fattispecie imponibili, il soggetto passivo e la aliquota massima dei singoli tributi che sono stabiliti per Legge ;

 

Verificato il gettito del tributo finora incassato;

 

Esaminata la deliberazione consiliare n. 42, dd. 21.12.2009 – esecutiva, relativa alla determinazione delle aliquote, riduzioni e detrazioni ICI per l’anno 2010;

 

Considerato che con la medesima deliberazione è stato determinato il prezzo delle aree fabbricabili ai fini dell’applicazione dell’ICI;

 

Ritenuto, in relazione all’andamento dei prezzi di mercato di confermare detti prezzi;

 

Ritenuto pertanto di dover determinare le aliquote e le detrazioni d'imposta per l'esercizio 2011 nella stessa misura del 2010 ed in particolare:

a)ALIQUOTE : nella misura del 4 per mille per le eventuali abitazioni principali ancora imponibili ICI e relative alle unità immobiliari rientranti nelle categorie catastali A1 A8 A9 e relative pertinenze (C/6, C/2, C/7);

b)DETRAZIONI :   € 104,00  per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale che risulti ancora imponibile come sopra specificato;

 

VISTO che ai sensi dell’art. 56 della L.R. 4.1.1993 ,n°1  così come modificato dall’art. 16, comma 6, della L.R. 23.10.1998,n.10 in ordine alla presente proposta di deliberazione il Segretario comunale  ha espresso parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa; nonché in ordine alla regolarità contabile;

 

VISTO il TULLRROC approvato con DPReg 01.02.2005, N.3/L;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,

 

DELIBERA

 

1)      Di determinare per l’anno 2011 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), da applicare nell’ambito del Comune di Brez, nella misura minima del 4 per mille.

 

2)      Di prendere atto dei disposti di cui all’art.1 – commi 1 e 2 del D.L. 27.05.2008, N.93, che prevedono l’esclusione dall’Imposta Comunale sugli Immobili le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo; nonchè di quelle ad esse assimilate dal regolamento comunale, ivi compresa una pertinenza, con l’eccezione delle unità immobiliari aventi categoria catastale A1-A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art.8 – commi 2  e 3, del decreto n.504/1992.

 

3)      Di determinare altresì per il medesimo anno in € 104,00 la detrazione per l’abitazione principale che risulti essere ancora soggetta all’imposta e meglio specificata al precedente punto 2.

 

4)      Di incaricare il “Responsabile del Servizio Tributi”  del Comune di Brez, di far pervenire comunicazione dell’aliquota per l’anno 2011, con copia del presente atto, al concessionario della riscossione, in conformità al secondo comma dell’art.18 del D.Lgs. richiamato in narrativa.

 

5)      Di riservarsi gli altri eventuali provvedimenti previsti dal predetto art.18, al momento in cui gli stessi risulteranno necessari.

 

6)      Di stimare, in base alle previsioni elaborate dal Responsabile del Servizio Tributi, il gettito complessivo dell’imposta in € 85.000,00, da iscriversi nel Bilancio di Previsione dell’anno 2011.

 

7)      Di determinare per l’anno 2011 il prezzo delle aree fabbricabili ai fini ICI, negli importi indicati nel prospetto parte integrante e sostanziale del presente atto.

 

8)      Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.

 

9)      Di disporre che l’Ufficio Tributi del Comune attui tutte le iniziative per la più ampia conoscenza delle aliquote e delle agevolazioni deliberate.

 

10)   Di dare evidenza, ai sensi dell’art.4 della L.P. 30.11.1992, N.23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

a)      opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi  della L.R. 04.01.1993, N.1  e s.m.;

b)      ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse  entro 60 gg.ai sensi  della Legge 06.12.1971, n.1034.

c)      in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art.8 del DPR 24.11.1971, N.1199.

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CC – 2011-011


COMUNE DI BREZ

Provincia di Trento

 

PREZZO AREE FABBRICABILI AI FINI DELL’APPLICAZIONE

DELL’I.C.I. – ANNO 2011

 

 

- RESIDENZIALI DI ESPANSIONI (C) ……………………………………………… € 100,00

 

- RESIDENZIALI ESISTENTI: il prezzo non è riferito all’area, ma bensì all’edificio costruito sulla stessa;

 

- CENTRO STORICO (pagano solamente le aree degli edifici demoliti ed in via di ristrutturazione) ………………………………………………………………………… € 100,00

 

- ARTIGIANALI …………………….…………………………………………………... €   60,00

- PRODUTTIVE SERVIZIO AGRICOLTURA ……………………………………….. €   75,00

- PRODUTTIVE ZOOTECNICHE ……………………………………………………. €   40,00

- ATTREZZATURE SERVIZI PUBBLICI (FI) ……………………………………….. €   60,00

- VERDE ATTREZZATO (FI) …………………………………………………………. €   60,00

- IMPIANTI SPORTIVI (F3) …………………………………………………………… €   50,00

- AREE RESIDENZIALI SOGGETTE A LOTTIZZAZIONI

e PIANI ATTUATTIVI (fuori del Centro Storico) ...………………………………..… €   75,00

 

A)    Per le aree che non raggiungono il lotto minimo fissato dal P.R.G. o che per configurazione fisica non permettono l’utilizzo immediato del terreno ai fini edificatori pur essendo in zone edificabili, verrà applicata una riduzione del 70% dei valori sopraindicati.

 

B)    I valori sopraindicati sono da considerare minimi sotto i quali scatta la procedura di accertamento, tenendo in considerazione che dovrà comunque essere rispettato il valore del terreno soggetto a verifica ed iscritto nei contratti di compravendita se maggiore a quanto fissato dal Comune.

  

C)   Per gli anni 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 i valori delle aree fabbricabili saranno desunti dagli accertamenti e dagli importi indicati dall’Ufficio del Registro competente, qualora negli anni di riferimento si siano registrate compravendite e operazioni in genere di trasferimento della proprietà.

 

Allegato alla deliberazione consiliare n. 11, dd. 24.03.2011

 

         IL SEGRETARIO                                                              IL SINDACO

- FONDRIEST dr. Marco -                                                    - TUNINETTI Ezio -

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P.zza Municipio, 12 – C.A.P. 38021 – Tel. 0463/874123 – Fax 0463/874255

www.comune.brez.tn.it – mail: c.brez@comuni.infotn.it