Imposta Comunale sugli Immobili - Aliquote anno 2006

 

 

- aliquota ordinaria…………………………………………    4,5 ‰

baite, tettoie, oltre la 1^pertinenza (garage), legnaie

- aliquota per aree fabbricabili……………………………..            4,5 ‰

- aliquota per abitazione principale più una pertinenza (garage…),

   riferita ai soli residenti nel Comune;……………………..      4   

- detrazione per l’abitazione principale ……………   € 105,00.=

 - aliquota per gli altri fabbricati (abitazioni possedute

   in aggiunta alla principale)……………………………….  6   

se abitata da parente di primo grado al 4‰ come abitazione principale.

 

 

QUANDO SI DEVE PAGARE

 

L’I.C.I. può essere pagata in due rate:

·        la prima entro 30 giugno 2006

·        la seconda entro 20 dicembre 2006

 

In alternativa è consentito anche il pagamento in un’unica rata entro il 30 giugno 2006.

 

 

 Il Comune di Bedollo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 di data 12.11.1998 ha approvato il Regolamento I.C.I. che disciplina l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili nel Comune di Bedollo.

 

 Si ritiene utile informare i contribuenti sulle agevolazioni introdotte dagli artt. 6 e 7 di detto regolamento, e precisamente:

  

ART. 6: Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali:

 

Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 446/97, le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti ecc. che costituiscono pertinenza dell’abitazione principale usufruiscono dell’aliquota prevista per la stessa.

Alla pertinenza si applica la detrazione solo per la quota eventualmente non gia’ assorbita dall’abitazione principale.

Sono considerate pertinenze le unita’ immobiliari (ad esempio cantine, box, posti macchina coperti e scoperti) classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, anche non appartenenti allo stesso fabbricato.

Nel caso che all’abitazione principale siano asservite piu’ pertinenze, il beneficio del presente articolo è esteso ad un’unica immobiliare pertinenza.

Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unita’ immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito dal D.Lgs. 504/92 ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.

 

ART. 7: Assimilazioni ad abitazione principale.

 

Ai sensi degli artt. 52 e 59, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 446/97, le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti in linea retta e collaterale entro il I° grado, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente.

A queste abitazioni è applicata l’aliquota prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse.

Ai sensi dell’art. 3, comma 56, della L. 662/96, sono considerate abitazioni principali le unita’ immobiliari possedute a titolo di proprieta’ o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Nei casi di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni di cui all’art.6.