Delibera n. 27 del Consiglio Comunale di data 27.12.2004

 

OGGETTO:

Determinazione dell'aliquota I.C.I. e della detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2005.

 

 

il consiglio comunale

 

 

Vista e richiamata la deliberazione consiliare n. 25 di data 23.12.2003, esecutiva, con la quale veniva determinata nella misura del 4 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali e del 5 per mille per le seconde case e per i terreni edificabili da applicarsi in questo Comune per l'anno 2004, con detrazione d’imposta di legge pari a Euro 155,00.= dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni;

 

Accertata quindi la propria competenza a deliberare in materia ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 28, comma 1, lettera g) del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/L ed art. 6 D. Lgs. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55 della L. 662/1996;

 

Accertato che l'aliquota I.C.I. non può essere inferiore al 4 per mille, né può superare il 7 per mille;

 

Verificato il gettito del tributo finora incassato;

 

Dato atto che la contrazione in termini reali delle entrate derivate ed i tagli previsti dalla vigente normativa in materia di finanza locale impongono una attenta valutazione sulle possibilità di reperire disponibilità finanziarie per compensare i minori trasferimenti;

 

Constatato che le esigenze di bilancio, in relazione ai programmi amministrativi ed alla qualità dei servizi da garantire, impongono di definire l'aliquota per l'anno 2004 nella misura del 4 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali e del 5 per mille per le seconde case e per i terreni edificabili;

 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 30.12.1994, n. 504, a decorrere dall'anno d'imposta 1997, la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale, prevista in Lire 200.000. (euro 103,29) dal comma 2 del sopracitato art. 8, può essere elevata  fino a Lire 500.000 (euro 258,23)- nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

 

Considerato opportuno, peraltro, in vista di un contemperamento delle esigenze finanziarie del Comune e delle esigenze della popolazione residente in loco, stabilire in Euro 155,00.= la detrazione d'imposta a fini I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale per l'anno 2005;

 

Accertato che la detrazione, così come sopra riportata, garantisce il rispetto dell'equilibrio di bilancio, attualmente in fase di predisposizione;

 

Dopo ampia e circostanziata discussione con l’intervento del Sindaco e dei diversi Consiglieri così come meglio precisato nel verbale di seduta;

 

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi favorevolmente i pareri di cui all’art. 56 della L.R. 04.01.1993, nr. 1 così come modificata con L.R. 23.10.1998, nr. 10;

 

Vista la L.R. 04.01.1993, nr. 1, così come modificata con L.R. 23.120.1998, nr. 10;

 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti (unanimità), accertati e proclamati dal Presidente sig.ra Menghini Franca, assistito dagli scrutatori nominati ad inizio seduta,

 

delibera

 

1.                  di determinare, per le finalità di cui in premessa, per l'anno 2005, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo Comune nella misura del 4 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali e del 5 per mille per le seconde case e per i terreni edificabili;

 

2.                  di stabilire in Euro 155,00.= la detrazione d'imposta ai fini I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, pro anno 2005;

 

3.                  di stimare, in base alle proiezioni elaborate dall'ufficio preposto, il gettito complessivo dell'imposta in Euro 52.000,00.=, da iscrivere all'apposito capitolo di entrata del bilancio 2005;

 

4.                  di rimettere copia della presente deliberazione al Concessionario della riscossione delle imposte, per gli adempimenti di competenza;

 

5.                  di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 21.07.1993, n. 13, avverso il presente provvedimento sono ammessi:

-                       opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 97 del Testo Coordinato del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L  e della L.R. 10/98;

-                       ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, istituito con D.P.R. 6 aprile 1984 n. 426 e modificato con D.P.R. 17 dicembre 1987 n. 554, entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 lettera b della L. 06.12.1971, n. 1034;

-                       ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 28.11.1971 n. 1199.