NOVITA’ 2008:

1) dal 01.01.2008 è in vigore il nuovo Regolamento ICI adottato con del. C.C. n. 30 dd. 28.12.2007 (pubblicato sul sito www.ancicnc.it );

2) la Legge Finanziaria 2008  ha introdotto un’ulteriore detrazione per l’abitazione principale ed 1 pertinenza che va ad aggiungersi ai 103,29 euro già previsti, da determinarsi  nel seguente modo:

Detrazione Aggiuntiva = (rendita Abitazione Pr. + rendita  di 1 pertinenza ) x 105 x 1,33  : 1000 (fino ad un max di € 200,00)

Si precisa che a seguito della risoluzione del Min.Fin. D.P.F. n. 1 dd. 31.01.08, tale detrazione è da applicarsi all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta (ciò significa che non è estendibile alle abitazioni occupate da parenti ed affini di I° grado, a cui  può essere applicata solo quella di euro 103,29 );

3) aggiornati i valori aree fabbricabili per l’anno 2008;

 

Al fine di una corretta liquidazione dell’imposta ICI risulta utile prendere visione di quanto segue:

·       Aliquote ICI 2008 (C.C. n. 32 dd. 29.12.2006 - Già pubblicata lo scorso anno):

-  ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE +  n. 1 PERTINENZA: 4 per mille

-  ALIQUOTA ORDINARIA (altri fabbricati – aree edificabili): 5 per mille

·       Detrazione per abitazione principale: € 103,29 + Detrazione Aggiuntiva (si veda tra novità 2008)

·       Detrazione per abitazioni concesse in uso gratuito a parenti e affini entro il I° grado: € 103,29

·       Esenzioni particolari: //;

·       Aree fabbricabili: (Determina del Responsabile del servizio finanziario n. 1 dd. 31.01.2008)

-          aree residenziali: €/mq 63,80;

-          aree produttive:   €/mq19,47;

-          aree per attrezzature e servizi: €/mq 6,48.

 

Regolamento comunale sull’I.C.I., in vigore dal 1° gennaio 2008, in particolare prevede:

·       Aree fabbricabili (rif. art. 3 ed art. 5)

-  i valori vengono aggiornati annualmente sulla base dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall’Istat e riferito al periodo dicembre-dicembre;

-  sono state individuate le condizioni che fanno scattare l’esenzione delle aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali (mantenimento della destinazione agricola del fondo ed iscrizione del proprietario all’ex Scau ai fini dell’invalidità, vecchiaia e malattia);

·        Agevolazioni per l’abitazione principale (rif. art. 6 ed art. 7)

-  possono essere considerate pertinenze dell’abitazione principale le unità classificate o classificabili nelle categorie catastali C2 (depositi), C6 (autorimesse) e C7 (tettoie) purché appartenenti allo stesso fabbricato ovvero insistenti su fondi confinanti con il fabbricato. Alla pertinenza così intesa e per non più di una, si applica la detrazione per la quota eventualmente non già assorbita dall’abitazione principale e l’aliquota del 4 per mille;

-  la detrazione prevista per l’abitazione principale pari ad euro 103,29 è estesa alle abitazioni concesse a titolo gratuito dal proprietario ai suoi familiari, parenti in linea retta entro il 1° grado (figli e genitori), così come l’aliquota del 4 per mille;

·          Riduzioni d’imposta (rif. art. 8)

- sono state definite le caratteristiche di inagibilità e di inabitabilità del fabbricato con il conseguente abbattimento dell’imposta al 50%. Dette condizioni debbono essere accertate mediante perizia dell’Ufficio tecnico comunale – con oneri a carico del contribuente -, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva resa dallo stesso contribuente ai sensi della Legge 15/68 e ss.mm.;

·          Denuncia variazioni anno 2007 (rif. art. 9)

-  La dichiarazione ici, nei casi in cui risulti obbligatoria, deve essere presentata al Comune entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui ha avuto inizio il possesso dell’immobile oppure siano intervenute le variazioni previste e ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati.

·          Versamento (rif. art. 10)

-  si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare, nudo proprietario o titolare di un diritto reale di godimento (superficie, usufrutto, enfiteusi) anche per conto degli altri soggetti tenuti al pagamento, purché l’imposta sia interamente assolta per l’anno di riferimento;

- i versamenti d’imposta potranno essere effettuati tramite: bollettino postale n. 88759014 intestato al concessionario del servizio di riscossione, "Equitalia Nomos spa - Flavon - TN - ICI"  o modello F24  -  sezione ICI (si ricorda che il codice ente/codice Comune di Flavon è: D631)

- arrotondamento totale da versare: all’euro +/- 0,50 cent (es.: € 160,49 = € 160,00;   € 160,50 = € 161,00)

-  nessun versamento è dovuto se l’importo complessivo annuo dell’imposta non supera  i € 12,00

-  scadenze: acconto 16 giugno 2008;  saldo dall’1 al 16 dicembre 2008; unica soluzione: 16 giugno 2008.

 

NB: Riguardo al riconoscimento dei requisiti di ruralità dei fabbricati ai fini Ici, l’Ufficio Tributi comunale è disponibile a fornire delucidazioni in merito e la modulistica necessaria (attenzione: a partire dal 01/01/2007 sono stati modificati i parametri di riferimento! – pre-requisito: iscrizione C.C.I.A.A.)

 

Orari ufficio Tributi: gio 8.00-12.30/13.30-17.00 ve 8.00-12.00 – tel. 0461-652151

 

Flavon,  29 febbraio 2008                                                                                   IL RESPONSABILE DEL TRIBUTO

  - rag. Cristina Tolotti -