Oggetto: imposta comunale sugli immobili: determinazione aliquote esercizio finanziario 2005.

 

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE

 

 

 

Premesso che il Comune di Palù del Fersina ha rideterminato con deliberazione del Consiglio comunale n. 04 del 28.02.2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo Comune , ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni, nei termini seguenti:

 

-   aliquota ordinaria per l’I.C.I. fissata nella misura del 4,0 per mille con una detrazione per l’abitazione principale di Euro 258,00.

 

 

Inoltre, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 27.12.02 sono state confermate sia l’aliquota ordinaria fissata nel 4,0 per mille che una detrazione per l’abitazione principale di Euro 258 per l’anno 2003.

 

 

Atteso che l'aliquota dell'imposta ai sensi dell'art. 3 della legge 26.12.1996 n. 662, può essere stabilita, in misura differenziata, all’interno dei limiti, minimo 4 per mille e massimo 7 per mille, in relazione a diverse fattispecie individuate al comma 53 del medesimo articolo.

 

 

Ritenuto opportuno confermare l’imposizione dell’ imposta comunale sugli immobili per l’ anno 2005, alla luce del fatto che negli scorsi anni si è provveduto ad un forte recupero dell’evasione, nonché ad una estensione della base imponibile mediante il controllo degli accatastamenti delle unità abitative.

 

 

Sentita la proposta della Giunta comunale, tendente a fissare, per l’anno 2005, l’aliquota  nei termini seguenti:

 

 

-  di stabilire per l’anno 2005 l’aliquota unica per l’I.C.I. nella misura del  4,0 per mille e con una detrazione per l’abitazione principale di Euro 258,00.

 

 

Visto che tale proposta consente comunque di mantenere quasi inalterato il gettito I.C.I.  rispetto agli esercizi finanziari precedenti.

 

 

Verificato che il gettito complessivo dei tributi comunali e dei proventi dei servizi vari dell'anno in corso consentono la conferma dell’imposta I.C.I. nei termini sopra descritti.

 

 

Visto che la proposta formulata dalla Giunta comunale è da considerarsi equa in quanto, da un lato alleggerisce la pressione fiscale gravante sull’ abitazione principale, e dall’ altro, non provoca alterazioni agli equilibri di bilancio.

 

 

Premesso e rilevato quanto sopra.

 

 

Viste le disposizioni vigenti in materia di I.C.I.

 

 

Visto il D. L. 2 novembre 1998 n. 376 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale”.

 

 

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 dd. 21.12.1998.

 

 

Vista la Legge 27 dicembre 1997 n. 449 ed in particolare l’art. 58.

 

 

Vista la L.R. 04 gennaio 1993 n. 1 e s.m.

 

 

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 1/93 e s.m. e art. 17, comma 27, della L.R. 10/98, espressi per la regolarità tecnica - amministrativa e contabile dal Segretario comunale.

 

 

Visto lo Statuto comunale.

 

 

Con la seguente votazione:

 

 

- unanimità

 

 

D E L I B E R A

 

 

1.   di determinare, per l'anno 2005, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune nelle seguenti misure:

 

2.   l’aliquota unica per l’I.C.I. nella misura del 4,0 per mille con una detrazione per l’abitazione principale di Euro 258,00.

 

 

3.   di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31 luglio 1993, n. 13, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

 

a)                 opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52, comma 13, della L.R. 1/93 e s.m.

 

b)                 ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, N. 1199

 

c)                  ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 lett. b) della lEGGE 06.12.1971 N. 1034.

 

 

INDI

 

 

Vista la necessità di rendere il provvedimento esecutivo entro la fine dell’esercizio, si dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 54, comma 3, della L.R. 1/93 e ss.mm. con i seguenti voti:

 

 

 

          unanimità