Ai sensi dell'art. 1, D. Lgs. n. 360/98, i comuni possono istituire un'addizionale comunale all'irpef (oggi Ire), a decorrere dal 1 gennaio 1999.
Dal 2002 le delibere che fissano le aliquote di addizionale comunale hanno validità dal momento della loro pubblicazione sul portale dell'Amministrazione finanziaria, www.finanze.gov.it, e non sono più pubblicate nella Gazzetta Ufficiale (art. 11, comma 3, legge n. 383/01).
Per istituire l'addizionale comunale IRPEF, i Comuni devono seguire le modalità indicate nel decreto interministeriale 31 maggio 2002.
Sino al 2006 l'addizionale comunale era dovuta al comune nel quale il contribuente aveva il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ovvero,relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati a medesimi redditi, al comune in cui il sostituito ha il domicilio fiscale alla data di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi.
A partire dal 2007 l'addizionale comunale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del primo gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale comunale stessa.
Per la generalità dei contribuenti l'addizionale comunale viene calcolata in sede di dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Unico persone fisiche). A partire dal 2007 oltre al saldo dovuto per l'anno precedente è dovuto anche il 30% in acconto su quanto dovuto per l'anno corrente.
Per i redditi da lavoro dipendente ed assimilati l'addizionale comunale viene calcolata e trattenuta dal datore di lavoro (sostituto di imposta) in sede di conguaglio fiscale. Gli importi dovuti a titolo di saldo vengono effettivamente trattenuti in busta paga con massimo 11 rate da gennaio a novembre dell'anno successivo, mentre gli importi dovuti a titolo di acconto sull'addizionale comunale vengono trattenuti, sempre nell'anno successivo, in massimo 9 rate da marzo sino a novembre.
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