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Ultimo aggiornamento il 05/03/2019
Contributi dovuti alla Cassa Edile
Art. 18 (CCNL Edilizia Industria 18/06/2008)

ACCANTONAMENTI PRESSO LA CASSA EDILE
Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie (art. 15) e per la gratifica natalizia (art.16) è assolto dall’impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,5% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell’art. 24, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 5 e 6 effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell’art. 17.
Gli importi della percentuale di cui al presente articolo devono essere accantonati da parte delle imprese presso la Cassa Edile secondo quanto stabilito localmente dalle Organizzazioni territoriali
aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Tali importi sono accantonati al netto delle ritenute di legge secondo il criterio convenzionale
individuato nell’Allegato D al presente contratto.
Detta percentuale va computata anche sull’utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.
La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:
- l’eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;
- le quote supplementari dell’indennità di caropane non conglobate nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);
- la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;
- la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;
- le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;
- la diaria e le indennità di cui all’articolo 21;
- i premi ed emolumenti similari.
La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:
- le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette
indennità è stato tenuto conto - come già nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche dell’industria edile - dell’incidenza per i titoli di cui al presente articolo e
all’art. 18.
La percentuale complessiva va imputata per l’8,50% al trattamento economico per ferie e per il 10% alla gratifica natalizia.


Art. 22 (CCNL artigiani edili)
ACCANTONAMENTIPRESSO LA CASSA EDILE ARTIGIANA

Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie (art.19) e per la gratifica natalizia (art. 20) è assolto dall’impresa con
la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,5% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4 dell’art. 26
per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 6 e 8 effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività
di cui al punto 3 dell’art. 21.
Gli importi della percentuale di cui al presente articolo vanno accantonati da parte delle imprese presso la Cassa Edile secondo
quanto stabilito localmente dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Detta percentuale va computata anche sull’utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.
La percentuale di cui al presente articolo non va computata sul:
- eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;
- le quote supplementari dell’indennità di caropane non conglobate nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori
e boscaioli);
- la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario,sia esso diurno, notturno o festivo;
- la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;
- le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale notturno;
- la diaria e le indennità di cui all’articolo 25;
- i premi ed emolumenti similari.
La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata
su:
le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure
percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità è stato tenuto conto come già nei precedenti contratti collettivi in relazione
alle caratteristiche dell’industria edile - dell’incidenza per i titoli di cui al presente articolo e all’art. 21.
La percentuale complessiva va imputata per l’8,50% al trattamento economico per ferie e per il 10% a1la gratifica natalizia.
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