PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE. PER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

 

COMUNE DI COGOLETO

PROVINCIA DI GENOVA

C.A.P. 16016 - Via Rati, 66 - C.F.:80007570106 - P.I. 00845470103 - Tel. 010/91701 - Fax 010/9170225

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ALLEGATO: "A"

Deliberazione di C.C. n. 62 del 17/12/2009

 

Prospetto aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2010

in esecuzione D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992 art. 6 e successive modificazioni ed integrazioni

 

1) Aliquota I.C.I. ordinaria: 7 (sette) per mille

2) Aliquota I.C.I. ridotta: 6,5 (sei virgola cinque) per mille (solo categorie catastali A/1, A/8 e A/9)

3) Aliquota I.C.I. ridotta: 4,5 (quattro virgola cinque) per mille (solo categorie catastali A/1, A/8 e A/9)

 

Aliquota del 7 per mille – ordinaria -

quale aliquota ordinaria, ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992 e successive modificazioni;

Aliquota del 6,5 per mille – ridotta -

Aliquota del 4,5 per mille – ridotta -

per l’abitazione principale posseduta da "mutilati ed invalidi civili e di guerra con invalidità pari al 100%" (solo categorie catastali A/1, A/8 e A/9)

La detrazione per abitazione principale è stabilita in Euro 103,29 (solo categorie catastali A/1, A/8 e A/9)

L’art. 1 del D.L. n. 93 del 27/05/2008, convertito in L. 126/08, ha disposto che non sono più soggette ad Imposta Comunale sugli Immobili le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, ovvero considerate tali dal D.Lgs. n. 504/1992 nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con Regolamento Comunale dell’Imposta o con delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del citato decreto ad eccezione degli immobili adibiti ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali "A1", "A8", "A9" per le quali continua ad applicarsi la detrazione di cui all’art. 8 commi 2 e 3 del citato Decreto n. 504/1992; l'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall’art. 6, comma 3-bis, e dall’art. 8 comma 4 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e successive modificazioni.