DELIBERAZIONE C.C. N. 3 DEL 1/3/2011

 

Oggetto: determinazione aliquota I.C.I. e valori di riferimento per le aree edificabili per l’anno 2011.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 13 in data 16/3/2010, esecutiva, con la quale venivano prorogate, per l’anno 2010, le aliquote, le riduzioni d’imposta nonché le detrazioni ed i valori minimi di riferimento per le aree edificabili già in vigore per l’anno 2009 ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

VISTO che, in relazione al disposto dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 1, comma 156 della legge 27.12.2006, n. 296, in vigore dal 01.01.2007, l’approvazione delle aliquote I.C.I rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

 

CONSIDERATO che il regolamento comunale dell’I.C.I. approvato con delibera n. 5 del 24/2/2001 all’art. 11 comma 3 stabilisce che, allo scopo di ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso ai sensi di quanto esposto nell’art. 59 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, contestualmente alla determinazione delle aliquote il Comune può stabilire anche il valore di riferimento delle aree fabbricabili, limitando così il potere di accertamento qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato;

 

VISTO il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la istituzione dell’«Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)»;

 

VISTO l’art. 3, commi da 48 a 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

 

VISTO l’art. 58, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

 

VISTO l’art. 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

 

VISTO l’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

 

VISTO l’art. 30, commi 11, 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

VISTO l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

 

VISTO il regolamento dell’I.C.I. approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 in data 24/02/2001;

 

PRESO ATTO che l’art. 8 comma 33 della Legge 13/12/2010 n. 220 conferma la sospensione, fino all’attuazione del federalismo fiscale, del potere di deliberare aumenti dei tributi comunali fatta eccezione per gli aumenti relativi alla Tarsu;

 

RICHIAMATA la delibera 1004/2009 della Corte dei Conti della Lombardia secondo la quale il blocco dei tributi non riguarda gli aumenti dei valori delle aree fabbricabili ai fini ICI determinati ai sensi del predetto D.Lgs. 446/1997;

 

CONSIDERATO che le spese previste per l'anno 2011 finalizzate al funzionamento dell'Ente e all'erogazione dei servizi, indicati nel Bilancio di Previsione 2011 in fase di elaborazione, devono trovare copertura nelle entrate, di cui il gettito I.C.I. costituisce parte integrante e non riducibile e che i valori commerciali presi a riferimento per le aree fabbricabili risalgono all’anno 2005;

 

VISTA la relazione di stima redatta dal geom. Carlo Comolli relativa ai valori commerciali delle aree fabbricabili con il P.R.G. vigente applicabili con riferimento all’annualità corrente;

RITENUTO pertanto che sussistano le condizioni e i presupposti per confermare nel 2011 le Aliquote I.C.I. ordinaria, quella per gli alloggi non locati nonchè la detrazione d'imposta già in vigore per l’anno 2010 e contestualmente di approvare i nuovi valori di riferimento per le aree fabbricabili con il P.R.G. vigente stimando in € 9.000.= il maggior introito derivante dall’applicazione delle stesse;

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 17/12/2010 che proroga al 31 marzo 2011 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2011;

 

Per quanto sopra esposto;

 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 del responsabile del servizio tributi;

      

 

DELIBERA

 

1.   DI CONFERMARE per l'anno 2011 le aliquote e le detrazioni I.C.I. già applicate nell’anno 2010 nella misura seguente:

·      aliquota del 5,5 per mille da applicare a tutti gli immobili, fatti salvi quelli previsti nei punti successivi;

·      aliquota del 6,5 per mille da applicare agli alloggi non locati, specificando che:

- per alloggi non locati devono intendersi gli alloggi non occupati o privi di contratto di locazione. Sono esclusi gli alloggi concessi in comodato o comunque utilizzati esclusivamente dai familiari in linea retta entro al 3° grado, che risultano ivi residenti;

- l'aliquota del 6,5 per mille va rapportata ai mesi dell'anno durante i quali l'alloggio risulta non locato ai sensi di quanto specificato nel precedente punto;

·      aliquota del 2,0 per mille da applicare agli immobili che subiscano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici oppure all’utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente agli interventi iniziati nel periodo 1/1 - 31/12/2011, per le sole unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

 

2.   DI CONSIDERARE direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in Istituti di Ricovero o Sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

3.   DI DETERMINARE, limitatamente ai casi in cui non sia applicabile l’esenzione, in € 129.= (diconsi euro centoventinove) la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalità indicate nell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992;

 

4.   DI DARE ATTO che l'imposta é ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992;

 

5.   DI PREVEDERE per l'anno 2011 l'entrata lorda di € 129.000.=, nella Risorsa 1101 - 1 “I.C.I. Imposta Comunale Immobili” del Bilancio di Previsione 2011;

 

6.   DI STABILIRE, ai fini di quanto narrato in premessa, il valore di riferimento delle aree fabbricabili residenziali e delle aree fabbricabili produttive al metro quadro, nel seguente modo:

 

B 3

€ 75,00

B 5 -    con piano esecutivo adottato

-       senza piano esecutivo

€ 75,00

€ 65,00

C 1 -    con piano esecutivo adottato

-       senza piano esecutivo

€ 50,00

€ 40,00

C 2 -    con piano esecutivo adottato

-       senza piano esecutivo

€ 80,00

€ 70,00

D 1

€ 35,00

D 2

€ 30,00

D 3

€ 30,00

 

Successivamente

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Considerato che il presente provvedimento è utile per il servizio ragioneria al fine di poter provvedere a quantificare la risorsa da stanziare per procedere alla predisposizione del Bilancio di previsione Esercizio Finanziario 2011;

 

DELIBERA

 

Rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/00.

 

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