PER L’ANNO 2011 SI CONFERMA QUANTO GIA’ DISPOSTO PER L’ANNO 2010

COMUNE DI MONVALLE

Provincia di Varese

 

OGGETTO: Determinazione tariffe imposte, tasse e servizi per il 2011.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Visto l'art. 172 comma 1 lett. E del D. Lgs. n. 267/00 il quale stabilisce che al bilancio di previsione sono allegate "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

 

Visto l’art. 151 del suddetto testo unico il quale stabilisce che il bilancio di previsione per l’anno successivo deve essere deliberato entro il 31/12;

 

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge Finanziaria 296 del 27.12.2006 il quale prevede che gli Enti Locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi entro la data di approvazione del Bilancio di previsione;

 

Visto il D. Lgs.n. 267/00;

 

Vista la legge 133 del 06.08.08;

 

Vista altresì la legge 122/10 di conversione del D.L. 78/10;

 

Ritenuto di provvedere in merito confermando e/o variando per il 2011 le tariffe in vigore;

 

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00;

 

Con voti unanimi favorevoli;

 

d e l i b e r a

 

1)     per il 2011 le tariffe imposte e tasse che di seguito vengono riportate:

 

- I.C.I.

a) -conferma l'aliquota al 5,5‰ per aree edificabili, abitazione principale e sue pertinenze, queste ultime fino ad un massimo di due di cat. C6 e una di cat. C2 collocate a qualsiasi distanza dall’abitazione principale (la condizione deve essere dichiarata entro la data di scadenza). Qualora la pertinenza sia utilizzata dal proprietario e dall’inquilino oppure sia adibita ad uso privato e per un’attività commerciale si applica l’aliquota del 6,5‰;

 

b) -detrazione €. 104,00 per abitazione principale;

 

c) – esenzione dal pagamento dell’imposta per abitazione principale e 2 pertinenze di cat. C6 e una di cat. C2 concesse in comodato gratuito ad ascendenti e discendenti  in linea retta fino al terzo grado, purchè residenti. La condizione va dichiarata con atto notorio e non ha effetto retroattivo. Se esistono le condizioni, l’esenzione vale dal semestre in corso al momento della presentazione dell’atto.

 

d) - conferma aliquota del 6,5%° per fabbricati diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze;