DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 N. 07/2008 DEL 29/03/2008

 

 

 

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2008 (LEGGE 244/07 – FINANZIARIA 2008).

 

L’anno duemilaotto il giorno ventinove del mese di Marzo alle ore 10.00 nella Sala delle adunanze.

 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

 

All’appello risultano:

 

N. d’ord.

COGNOME E NOME

Pres.

Ass.

 

N. d’ord.

COGNOME E NOME

Pres.

Ass.

1

VANINI Sergio

Si

 

 

8

CERIOTTI Giuseppe

Si

 

2

PICCINELLI Roberto

Si

 

 

9

UGGERI Alessandro

Si

 

3

SCARAMUZZI Gianni

Si

 

 

10

PICCINELLI Carlo

Si

 

4

VAN HOFTEN Sabrina

Si

 

 

11

CIVILETTI Damiano

Si

 

5

CHIODO Antonio

Si

 

 

12

PIEROBON Valeria

Si

 

6

PICCINELLI Gabriele

Si

 

 

13

CHIODO Rosario

Si

 

7

PORTO BONACCI Eugenio

Si

 

 

Totali

13

 

 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig. CARPENZANO Dott. Rosario.

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VANINI Sergio, Sindaco, assume la presidenza e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2008 (LEGGE 244/07 – FINANZIARIA 2008).

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Richiamato il comma 156 dell’art. 1 della legge n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) che stabilisce che le aliquote dell’I.C.I. sono stabilite con atto del Consiglio Comunale;

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5/07 del 27/03/2007, esecutiva, con la quale venivano confermate le aliquote e le detrazioni dell’I.C.I. per l’anno 2007;

 

Dato atto che anche per l’anno 2008 si ritiene di confermare dette aliquote, come dai prospetti “A” e “B” allegati alla presente per farne parte integrante e sostaziale;

 

Visto l’art. 1, comma 5, della legge 244/2007 (Finanziaria 2008) che stabilisce: “Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’art. 5. l’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”;

 

Visto, altresì, l’art. 1, comma 7, che prevede: “La minore imposta che deriva dall’applicazione del comma 5 e rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato ……”;

 

Acquisito il parere favorevole reso dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/00;

 

Visto il Decreto Legislativo n. 504/92;

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/00;

 

Con voti 13 favorevoli su n. 13 presenti, espressi nei modi e termini di legge;

 

 

DELIBERA

 

 

1)     Di confermare per l’anno 2008 le aliquote e detrazioni I.C.I. come indicato nei prospetti “A” e “B” allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

 

2)     Di dare atto:

-          che ai sensi del comma 5 dell’art. 1 della legge 244/07 (Finanziaria 2008) è concessa dall’1/01/2008 una maggiore detrazione per l’abitazione principale del soggetto passivo pari all’1,33 per mille della base imponibile con un massimo di Euro 200,00, ad esclusione delle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9;

-          che il minor gettito sarà compensato con oneri a carico del bilancio dello Stato;

-          che nella redazione del Bilancio di Previsione 2008 si è tenuto debito conto di quanto stabilito nelle disposizioni sopra citate.

 

Successivamente con voti unaimi e favorevoli la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ALLEGATO “A”

delibera di C.C. n. 7 del 29/03/2008

 

PROSPETTO ALIQUOTE I.C.I. 2008

 

 

a) abitazione principale (cioè alloggio adibito a dimora abituale con regolare residenza anagrafica)

 

b)   box o cantine di pertinenze dell’abitazione principale

 

c)   abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto (non locato a terzi) da anziani o disabili, che a seguito di ricovero permanente, acquisiscano la residenza in istituti di ricovero

 

 

 

 

Aliquota 5 per mille

e detrazione annuale di

 € 103,29 (*)

 

* ai sensi dell’art. 1 comma 5 della Legge 244/07 (Finanziaria 2008) all’abitazione principale spetta un’ulteriore detrazione pari al 1,33 per mille della base imponibile fino ad un massimo di Euro 200,00 con esclusione delle cat. A/1, A/8 e A/9

 

d)  abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 3° grado o ad affini fino al 2° grado che la occupano quale loro abitazione principale

 

e)  locali affittati con contratto stipulato ai sensi legge 431\98

 

(Per usufruire di queste agevolazioni, gli interessati devono presentare annualmente apposita richiesta agli Uffici Comunali)

 

f)    terreni edificabili

 

 

 

 

 

Aliquota 5 per mille

senza detrazione

 

 

g)  case non locate ovvero le cosiddette seconde case tenute a disposizione

 

h)  locali affittati esclusi quelli citati alla lettera e)

 

i)    Uffici, negozi, depositi e altri fabbricati

 

 

 

 

 

Aliquota 6 per mille

 

 

ALLEGATO “B”

delibera di C.C. n. 7 del 29/03/2008

 

 

PROSPETTO VALORE AREE FABBRICABILI

 

A N N O    2 0 0 8

 

 

 

 

Z O N A

 

VALORE AREE FABBRICABILI AL MQ.

A

NUCLEO ANTICO

 

EURO

15,00

C

CONTENIMENTO STATO DI FATTO

 

EURO

20,00

C1

DI COMPLETAMENTO

 

EURO

50,00

C2

ESPANSIONE E NUOVO

IMPIANTO RESIDENZIALE

PL concesso

EURO

50,00

 

PL non concesso

EURO

25,00

D

ARTIGIANALE ESISTENTE

 

EURO

30,00

D1

COMMERCIALE

 

EURO

50,00

E

AGRICOLA GENERICA

 

 

ESENTE

E1

BOSCHIVA

 

 

ESENTE

F

AREE DI INTERESSE PUBBLICO

 

 

ESENTE