n. 2 del 12/03/2007

 

LA GIUNTA COMUNALE,

 

Premesso:

 

-       che dalle norme introdotte dalla legge 662/96 (finanziaria 1997) e dalla legge 27.12.1997, n. 449 (finanziaria 1998) e ulteriormente con gli art. 52, 58 e 59  del D.L.vo 15.12.1997 n. 446,  la potestà dei comuni in materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) è stata notevolmente ampliata e che il Comune di Varano Borghi intende avvalersi di tale potestà, pur sempre nel rispetto delle disposizioni stabilite dal legislatore;

 

-       che ai sensi degli articoli 52 e 59 del del D.L.vo 15.12.1997 n. 446, questo Comune si è avvalso della attribuita potestà regolamentare delle proprie entrate, anche di natura tributaria come l’I.C.I., con l'adozione dell'apposito Regolamento comunale per la disciplina generale dell'imposta in oggetto;

 

-       che l’art. 27 comma 8) della legge 28.12.2001, n. 448 (finanziaria 2002) stabilisce il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

 

-       che con decreto del Ministero dell’Interno del 30.11.2006 è stato differito al 31.03.2007 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2007 da parte degli Enti Locali.

 

-       che l’art. 3 commi 48 e 51) della legge 23.12.1996 n. 662, hanno introdotto una rivalutazione nella misura del 5% delle rendite catastali urbane e del 25% per i redditi dominicali ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con effetto dal 1.1.1997 e ciò fino alla entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo;

 

Viste le esigenze di Bilancio 2007 e considerata l’esigenza di garantire un gettito adeguato alle necessità di bilancio e di incentivare i proprietari di immobili a concedere in locazione gli alloggi sfitti;

 

Visto l’art. 6 commi  2 e 4 del D.L.vo 30.12.1992 n. 504, così come sostituito dall’art. 3 comma 53 della legge 23.12.1996 n. 662 il quale prevede la possibilità per il Comune di diversificare, entro il minimo del 4 per mille e il massimo del 7 per mille, l’aliquota da applicare per l’anno 2007 ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;

 

Visto l’art. 8 del D.L.vo 30.12.1992 n. 504 così come sostituito dall’art. 3 comma 55) della legge 23.12.1996 n. 662 e tenuto conto sia degli aumenti degli estimi catastali urbani, sia della detrazione per l’abitazione principale di proprietà; nonché della volontà di stabilire un trattamento privilegiato per le abitazioni principali.

 

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 6 del 09/03/2005;

 

Richiamato l’art. 1, comma 156, della Legge 296 del 27.12.2006;

 

Ritenuto di dover stabilire per l’anno 2007 le seguenti aliquote ICI, nella medesima percentuale dell’anno 2006, ovvero:

 

-        aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille.

-        aliquota del 6 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze stabilmente e durevolmente asservite all'abitazione, ivi compresi gli alloggi locati con contratto registrato a tale titolo, nonché le abitazioni concesse in uso gratuito, a titolo di abitazione principale, a parenti in linea retta o collaterale ai sensi dell’art. 6 del vigente Regolamento Comunale ICI.

-        aliquota del 7 per mille  per gli alloggi non locati, intendendosi tali quelli vuoti per l’intero anno o tenuti a disposizione del soggetto passivo.

 

Acquisito parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Tributi e del parere contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

 

A voti unanimi favorevoli resi palesemente ai sensi di legge e del vigente statuto comunale;

 

D E L I B E R A

 

  1. Di stabilire per l’anno 2007 le seguenti aliquote ICI, nella medesima percentuale dell’anno 2006:

 

·       aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille.

·       aliquota del 6 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze stabilmente e durevolmente asservite all'abitazione, ivi compresi gli alloggi locati con contratto registrato a tale titolo, nonché le abitazioni concesse in uso gratuito, a titolo di abitazione principale, a parenti in linea retta o collaterale ai sensi dell’art. 6 del vigente Regolamento Comunale ICI.

·       aliquota del 7 per mille  per gli alloggi non locati, intendendosi tali quelli vuoti per l’intero anno o tenuti a disposizione del soggetto passivo;

 

  1. di stabilire nella misura Euro 103,29  la detrazione per le unità immobiliari di cui agli artt. 5 e 6 del vigente Regolamento Comunale ICI;

 

  1. Di confermare ogni altra disposizione vigente ed inserita nel regolamento I.C.I. approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 09.03.2005, esecutiva ai sensi di legge;

 

  1. Di dare atto dell’acquisizione dei pareri favorevoli  di regolarità tecnica e contabile espressi dal del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.