COMUNE DI VARANO BORGHI

Provincia di Varese

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO

DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI

IMMOBILI

 

I N D I C E

 
 
Art. - Oggetto
Pag.
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
4
Art. 2 - DICHIARAZIONE O DENUNCIA E COMUNICAZIONE
4
Art. 3 - VERSAMENTI
4
Art. 4 - VALORE DELLE AREE FABBRICABILI
5
Art. 5 - ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
6
Art. 6 - ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO O IN USO
            GRATUITO A PARENTI
6
Art. 7 - OPERAZIONI DI CONTROLLO
7
Art. 8 - ACCERTAMENTO
7
Art. 9 - RISCOSSIONE COATTIVA
7
Art. 10 - RIMBORSI
8
Art. 11 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE
8
Art.12 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
8
Art.13 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E RAPPORTI CON IL
              CONTRIBUENTE
8
Art.14 - COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA’
9
Art.15 - ENTRATA IN VIGORE
9
Art.16 - NORMA TRANSITORIA
10
TABELLA: “RIEPILOGO VALORE PER ZONE OMOGENEE”
11
 

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
 
1.      Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell’art. 52 e dell’ art. 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
 
2.      Per tutto ciò che non viene espressamente previsto, è applicabile la normativa istitutiva del tributo (D. Lgs.  504/92 e successive modifiche e integrazioni).
 
Art. 2
DICHIARAZIONE O DENUNCIA E COMUNICAZIONE
 
1.      E’ eliminato l’obbligo di presentazione della dichiarazione e della denuncia di dichiarazione, di cui all’art. 10, comma 4, del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504. Conseguentemente sono eliminate:
a)      Le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione di accertamento in rettifica per infedeltà, incompletezza od inesattezza della dichiarazione, di accertamento d’ufficio per omessa presentazione della dichiarazione, di cui all’art. 11, commi 1e2, del predetto D. Lgs. n. 504/92.
b)      Le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della dichiarazione, di cui all’art. 14, commi 1e 2, del D. Lgs. n. 504/92 come sostituito dall’art. 14 del D. Lgs. 18/12/1997 n. 473.
 
2.      E’ introdotto l’obbligo del contribuente di comunicare al Comune gli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, intervenuti nel corso dell’anno, entro i termini per l’invio telematico della dichiarazione annuale dei redditi.
 
3.      Le comunicazioni possono essere inviate al Comune a mezzo del servizio postale o consegnate direttamente all’Ufficio Tributi che rilascerà apposita ricevuta.
 
4.      Le comunicazioni sono rese su modelli predisposti dall’ufficio Tributi anche con procedura informatica; sono ammesse anche comunicazioni rese su modelli generici ministeriali.
 
5.      La comunicazione non assume valore di dichiarazione ed ha la mera funzione di supporto, unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del Comune, per l’esercizio dell’attività di accertamento sostanziale; essa deve contenere la sola individuazione dell’unità immobiliare individuata, con l’indicazione della causa che ha determinato i predetti mutamenti di soggettività passiva. Per la sua mancata o tardiva trasmissione si applica la sanzione amministrativa pari al 100% del tributo dovuto con un minimo di € 55,00, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 473/97.
 
Art. 3
VERSAMENTI
 
1.      I versamenti si effettuano su conto corrente postale n. 19266212 intestato a ”Comune di Varano Borghi – Servizio Tesoreria I.C.I. 21020 Varano Borghi”.
 
2.      I versamenti effettuati con modalità diversa da quella precedentemente stabilita sono soggetti a sanzione per infrazione di carattere formale prevista dall’art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/92 come sostituito dall’art. 14 del D.Lgs. n. 473/97.
 
3.      I versamenti devono essere effettuati in autoliquidazione alle seguenti scadenze di legge:
a)                  30 giugno: acconto;
b)                 20 dicembre: saldo.
 
4.      I predetti termini si intendono prorogati al primo giorno utile successivo in caso di scadenza nelle giornate di sabato o domenica.
 
5.      Il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro, comunque, il primo termine di scadenza.
 
6.      Ai sensi dell’art. 59, primo comma, lettera 1), del D. Lgs. 446/97, i versamenti eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri, sono ritenuti regolari, purché l’ammontare pagato corrisponda al totale dell’imposta dovuta.
 
7.      In tal caso, il soggetto che ha eseguito il versamento complessivo dell’imposta, non ha diritto di chiedere il rimborso delle quote dovute dagli altri contribuenti.
 
Art. 4
VALORE DELLE AREE FABBRICABILI
 
1.      Il Consiglio comunale con propria deliberazione, determina, periodicamente i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.
 
2.      Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell’art. 6 del Decreto legislativo n. 504/1992, non si fa luogo all’accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l’imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base dei valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento.
 
3.      Al contribuente che abbia dichiarato il valore delle aree in misura superiore a quella che risulterebbe dall’applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, non compete alcun rimborso di imposta versata a tale titolo.
 
4.      In caso di comunicazione di valore inferiore (con differenza superiore al 30%) a quanto dichiarato ai fini fiscali il Comune procede all’accertamento della maggiore imposta dovuta.
 
5.      Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria di cui all’art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo n. 504/1992.
 

 
Art. 5
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
 
1.      Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel Comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente in conformità alle risultanze anagrafiche, e si verifica nei seguenti casi:
a)      abitazione di proprietà del soggetto passivo;
b)      abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
c)      alloggio regolarmente assegnato dall’Istituto autonomo per le case popolari;
d)      abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione stessa non sia locata;
e)      abitazione possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero regolarmente iscritti all’A.I.R.E., a condizione che non risultino locate.
 
2.      Ai sensi dell’art. 59, primo comma, lettera d) del D. Lgs. 446/97, ai fini dell’applicazione dell’imposta, si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto, purché durevolmente ed effettivamente poste al servizio dell’abitazione principale stessa, di cui agli artt. 817 e 818 del C.C..
 
3.      Per effetto dell’assimilazione disposta al comma 2 del presente regolamento, l’imposta sulle pertinenze si applica con la stessa aliquota stabilita per l’abitazione principale. L’importo della detrazione di cui all’art. 8 - comma 2 - del D. Lgs. 504/92, determinata dal Comune, viene applicata all’imposta dovuta per l’abitazione principale ed in via residuale alle sue pertinenze.
 
4.      Ad ogni effetto stabilito dalla legge, l’abitazione principale e le pertinenze si considerano unità immobiliari separate e distinte.
 
Art. 6

ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO O IN USO GRATUITO A PARENTI

 
1.      Alle unità immobiliari ad uso abitativo, ivi comprese le pertinenze, concesse in comodato o in uso gratuito, a parenti in linea retta o collaterale, per tali intendendosi i figli legittimi, naturali ed adottivi, i genitori, i progenitori, i fratelli e le sorelle, a condizione che il concessionario vi risieda stabilmente e per tutto il periodo di residenza anagrafica si applica l’imposta agevolata applicata per l’abitazione principale.
 
2.      Per ottenere l’agevolazione tributaria disposta dal comma precedente, gli interessati devono presentare apposita istanza su modulo  fornito dal Comune, contenente autocertificazione circa la sussistenza dei presupposti, redatti ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modifiche. In caso di contitolarità l’istanza può essere presentata da uno solo di essi a valere per tutti gli altri comproprietari. L’istanza predetta deve essere presentata entro 30 giorni dalla cessione in comodato o uso gratuito dell’immobile e si intende valida fino a nuova comunicazione.
 
3.      La detrazione spettante, per analogia al trattamento impositivo sull’abitazione principale, è attribuita e computata ai singoli proprietari in ragione della percentuale di possesso.
 
Art. 7
OPERAZIONI DI CONTROLLO
 
1.      Spetta alla Giunta comunale il compito di decidere particolari e mirate azioni di controllo, compatibilmente con le risorse finanziarie appositamente stanziate nel bilancio di previsione e con le risorse tecniche ed umane a disposizione dell’Ufficio preposto.
 
2.      L’ufficio competente pone in essere le azioni di controllo stabilite dalla Giunta con onere di riferire, a consuntivo, i risultati conseguiti, nonché di proporre eventuali iniziative in merito alle verifiche da condurre in futuro.
 

Art. 8

ACCERTAMENTO

 
1.      Il Comune, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l’imposizione, fatte comunque salve le deroghe previste dalla legge, notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, motivato avviso di accertamento per omesso parziale o tardivo versamento con la liquidazione della maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
 
2.      Ai fini dell’esercizio dell’attività di liquidazione e accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e/o documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti con esenzione di spese e diritti. I dati e le notizie di cui sopra dovranno essere forniti entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
 
3.      Il Comune provvede altresì alla rettifica delle dichiarazione e delle comunicazioni in caso di infedeltà incompletezza ed inesattezza, ovvero provvede all’accertamento d’ufficio in caso di omessa presentazione.
 
4.      Le spese di notifica degli avvisi di liquidazione ed accertamento sono poste a carico destinatari e sono addebitate nell’avviso di liquidazione e/o accertamento.
 
Art. 9
RISCOSSIONE COATTIVA
 
1.      Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dal comma 3 dell'articolo 10, entro il termine di 90 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante decreto ingiuntivo di cui al regio Decreto n.639/1910, qualora tale procedimento sia ritenuto più opportuno. 
 
 

Art. 10

RIMBORSI

 
1.      Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui, a seguito di procedimento contenzioso, è intervenuta decisione definitiva. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata nel comma 5 dell'articolo 16. Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell' area e comunque, per un periodo non eccedente cinque anni; a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni; in tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.
 
2.      Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1 del presente articolo possono, su richiesta del contribuente da inviare al Comune medesimo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.
 
3.      Non si fa luogo a rimborso quando l'importo è inferiore a  € 10,33.
 
Art. 11
ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE
 
1.    Per la definizione dei provvedimenti di accertamento emessi a seguito dell’attività di controllo posta in essere dal Comune si applicano, in quanto compatibili, le norme relative all’Istituto di accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 16/9/1997, n. 218 e dal regolamento comunale adottato a norma dell’art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449.
 
Art. 12

FUNZIONARIO RESPONSABILE

 
1.      Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.
 
Art. 13

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE

 
1.      I rapporti tra Amministrazione e contribuente sono basati sui principi di collaborazione e buona fede. L'Amministrazione è orientata al controllo sostanziale degli adempimenti posti a carico del contribuente e tutela la buona fede ai sensi dell'art. 10 dello Statuto del Contribuente.
 
2.      Deve essere garantita la chiarezza e la conoscenza degli atti. Questi ultimi sono soggetti a riesame, anche su istanza del contribuente, per l'esercizio del potere di autotutela. E' inoltre recepito il diritto di interpello, pertanto ciascun contribuente ha facoltà di richiedere chiarimenti o pareri così come previsto dalla legge 27 luglio 2000 n. 212.
 
3.      Al fine di ridurre al minimo i casi di contenzioso per errata interpretazione o applicazione della legge, il Comune organizza servizi di assistenza e consulenza ai cittadini utilizzando anche strumenti informatici innovativi.
 
Art. 14
COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA’
 
1.      Ai fini del potenziamento e del corretto svolgimento dell’attività di controllo e verifica, ai sensi dell’art. 3 - comma 57 - della legge 23 dicembre 1996 n. 662, così come modificata dall’art. 59 - comma 5 - lettera p) del D. Lgs. 446/97, a tutto il personale addetto di ruolo che partecipa alla predetta attività è attribuito un compenso incentivante la produttività, in misura pari al 5% delle somme effettivamente riscosse solo a seguito di attività di controllo, accertamento e/o liquidazione.
 
2.      Il fondo di cui al presente articolo si intende aggiuntivo rispetto al fondo incentivante previsto dal C.C.N.L. dei dipendenti degli enti locali; le disponibilità del fondo, sia in conto competenza sia in conto residui, non possono essere utilizzate per altri scopi, né rappresentare economie di bilancio
 
3.      Viene altresì previsto un budget massimo dello 0,50% delle riscossioni dell’esercizio per corsi di aggiornamento per il personale addetto al servizio tributi ovvero a titolo di compenso per il miglioramento qualitativo del servizio reso ai cittadini da parte dello stesso personale.
 
4.      Le somme di cui al comma 1 e 2  vengono assegnate al Responsabile del Servizio Finanziario per i relativi adempimenti. L’effettiva ripartizione tra i dipendenti avviene con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario e previa valutazione del responsabile stesso. Il compenso è liquidato trimestralmente a consuntivo dell’attività di controllo e comunque entro il 31 Dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stata posta in essere la predetta attività.
 
5.      Si da atto inoltre di quanto previsto dall’art. 11 del D. Lgs. 472/97 in materia di responsabilità per le sanzioni amministrative.
 
Art. 15
ENTRATA IN VIGORE
 
1.      Il presente regolamento entra in vigore dal 1°gennaio 2005 ed ha effetto con riferimento agli anni d’imposta successivi a quello in corso alla data di adozione, ai sensi dell’art. 53 della legge n. 388/2000.
 
 
 
Art. 16
NORMA TRANSITORIA
 
1.      Il Regolamento, una volta approvato, entrerà in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione di approvazione. Successive modificazioni saranno aggiunte seconde le vigenti disposizioni legislative.
 
2.      Con l’entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
 
3.      Per quanto non espressamente indicato si rinvia alle norme legislative vigenti.
 

 
Riepilogo valore per zone omogenee
(Tabella di cui all’art. 4 del presente regolamento)
 
 
 
ZONA
INDICE DI EDIFICABILITA’ FONDIARIA
VALORE X MQ.
Residenziale “B1”
1,0 mc / mq.
€. 59,39 / mq
Residenziale “B2” - “B3”
0,8 mc /mq.
€. 49,06 / mq
Residenziale “C1”
PREFISSATA
€. 49,06 / mq
Produttive “D”
PREFISSATA
€. 43,90 / mq
 
 
 
SITUAZIONE URBANISTICA
COEFFICIENTE DI RIDUZIONE
Licenza singola o piano attuativo già approvato
1,00
Piano attuativo NON approvato - Unico proprietario
0,80
Piano attuativo NON approvato - Più proprietari
0,55
Proprietà (non singoli mappali) che a causa della loro  conformazione, forma geometrica e vincoli di rispetto non consentano la possibilità di costruzioni volumetriche.
0,00