Delibera di Giunta Comunale n. 5 del 15.01.2005

 

OGGETTO:            DETERMINAZIONE ALIQUOTA ICI ANNO 2005

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Premesso che:

-        L’art.151[R1] , comma 1, del T.U. D.Lgs.18.8.2000, n.267 prevede che gli Enti Locali, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deliberino il bilancio di previsione per l’anno successivo… omissis;

-        Con D.L. 30.12.2004 (pubblicato sulla G.U. 31.12.2004, n. 306), il suddetto termine per deliberare il bilancio di previsione 2005 è stato differito al 28.02.2005;

-        La lettera e) del comma 1 dell’art.172 del citato D.Lgs. n.267/2000 prevede che al bilancio di previsione siano allegate, fra l’altro, le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta, le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito, per i tributi locali, e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

-        Ai sensi del combinato disposto degli artt.42, comma 2, lettera f) e 48, D.Lgs.18.8.2000, n.267, la competenza per l’assunzione di tali atti è della G.C;

-        l’art.53, comma 16, della L.23.12.2000, n.388 sancisce che il termine ultimo per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'art.1, comma 3, D.Lgs.28.9.1998, n.360 è fissato entro la data di approvazione del bilancio;

-        occorre fissare l'aliquota ICI per l'anno 2005.

-        ai sensi dell'art. 3, comma 53, della legge 23.12.1996 n.662 e successive modifiche ed integrazioni, che modifica l'art.6 del D.Lgs.504/92, l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille;

 

Dato atto che, ai sensi dei combinato disposto degli artt.42, comma 2, lett. f) e 48, D.Lgs. n.267 del 18.8.2000, la competenza per la determinazione delle aliquote è attribuita alla Giunta Comunale;

 

Ravvisata l'opportunità di determinare la suddetta aliquota nella misura dei 6 (sei) per mille, dando atto che la detrazione dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è di EURO 103,2913 come per lo scorso anno;

 

Acquisito ex art.49 T.U. D.Lgs.18.8.2000, n.267  il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso dal Responsabile dei Servizio;

 

Con voti unanimi, espressi nei modi e termini di legge

 

DELIBERA

 

1)     Di determinare, in attuazione dell'art. 6 dei D.Lgs. 30.12.1992 n.504, e successive modifiche, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura dei 6 (sei) per mille per l'anno 2005;

 

2)     di dare atto che la detrazione dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetto passivo è di EURO 103,2913;

 

Successivamente, con separata unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ex art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.


 [R1] Art.151, comma 1. -  Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i princìpi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze