DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 03.04.2007

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.CI.) DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONE DI IMPOSTA ANNO 2007.

 

Il Sindaco dà lettura della relazione predisposta dall’ufficio tributi (all. 1) che interessa tutti i regolamenti all’esame e approvazione del Consiglio;

 

Le modifiche riguardano adempimenti imposti dalla legge 296/2006 (Finanziaria 2007). L’assessore al bilancio conferma che trattasi di adeguamenti di legge;

 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 32 del 01.03.2006, esecutiva, con la quale venivano approvate per l’anno 2006 le aliquote e la detrazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

 

VISTO che, in relazione al disposto dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, come modificato dall’art. 1 comma 156 della legge 27.12.2006, n. 296, in vigore dal 01.01.2007, l’approvazione delle aliquote I.C.I. rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 46 del 07.03.2007 ad oggetto :”Tariffe e contributi ad entrate specificatamente destinate – anno 2007” nella quale viene dato atto della volontà di confermare le aliquote e detrazione in vigore nell’anno 2006;

 

VISTO il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, concernente l’istituzione dell’ Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

 

VISTO l’art. 3, commi da 48 a 59, della legge 23.12.1996, n. 662;

 

VISTO l’art. 58, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

 

VISTO l’art. 1, commi 5 e 6 della legge 27.12.1997, n. 449;

 

VISTO l’art. 2, comma 4, della legge 9.12.1998, n. 431;

 

VISTO l’art. 30, commi 11,12, e 13 della legge 23.12.1999, n. 488 e successive modifiche ed integrazioni;

 

VISTO l’art. 74 della legge 21.11.2000, n. 342;

 

VISTO l’art. 1 del D.M. 30.11.2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11.12.2006 , n. 287 con il quale si differivano i termini per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2007 e per l’adozione delle deliberazioni in materia di tributi locali al  31.03.2007;

 

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 4 del D.L. 08.08.1996, n. 437 nonché delle norme di cui all’art. 58 , comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296 che testualmente recita : “169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno .”;

 

RITENUTO, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di reperire i mezzi per assicurare i vari servizi d’istituto e assicurare l’equilibrio del Bilancio 2007, di poter determinare – per l’anno 2007 – le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonché la detrazione d’imposta nella misura proposta;

 

RITENUTO OPPORTUNO determinare per l’anno 2007 la misura dell’aliquota ordinaria (I.C.I.) del 6,3 per mille;  la misura dell’aliquota ridotta dell’ICI in ragione del 5,5 per mille per le sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed equiparate, mantenendo l’importo della detrazione di € 206,58 e la misura dell’aliquota differenziata – ai sensi della Legge 662/96 art. 3 comma 53 – in ragione del 7 per mille con riferimento agli alloggi non locati;

 

VISTO il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni;

 

VISTA la legge 27.12.2006, n. 296;

 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

 

VISTO il parere di cui all’art. 49 – comma 1 – del TUEL (all.2);

 

Con la seguente votazione

Votanti                       n. 14

Favorevoli             n. 14

Astenuti             n. - -

Contrari             n. - -

 

DELIBERA

 

 

1)     Di fissare per l’anno 2007, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504:

 

 

 

Misura dell’aliquota

Tipologia degli immobili

 6,3 per mille aliquota

ordinaria

Tutti gli immobili non soggetti alle successive aliquote del 5,5 per mille e del 7 per mille;

 5,5 per mille  aliquota

ridotta

Immobili adibiti ad abitazione principale ai sensi D.L. 437/96 convertito in Legge 556/96;

Immobili concessi in comodato o in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (padre o madre e figli ) ai sensi dell’art. 19/bis del vigente Regolamento Comunale;

Immobili equiparati alla abitazione principale ai sensi dell’art. 19 del vigente Regolamento Comunale;

Pertinenza dell’abitazione principale, ai sensi dell’art. 19 del vigente Regolamento Comunale.

 7 per mille

 aliquota differenziata

Fabbricati (alloggi ) non locati.

Si considerano non locati i fabbricati (abitazioni e loro pertinenze) sfitti (tenuti a disposizione) per un periodo superiore a 180 giorni per i quali non esiste un contratto regolarmente registrato.

 

 

1)     Di determinare per l’anno 2007 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale  in  €. 206,58 ai sensi dell’art. 8, comma 2 e 3 del D.Lgs. 504/1992 – come modificato, per ultimo, con l’art. 3, comma 1 del D.L. 11.03.1997, n. 50, come convertito nella Legge 09.05.1997, n. 127;

 

2)     Dare atto che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote determinate al precedente punto 1)  non sarà inferiore all’ultimo gettito realizzato;

 

3)     Dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della norma di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.