VISTO il D. Lgs. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

 

VISTO l’art. 1, comma 155, della Legge 23.12.2005n. 266 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge Finanziaria 2006”, pubblicato sulla G.U. del 29.12.2005, n. 302 con il quale si differivano i termini per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2006 e per l’adozione delle deliberazioni in materia di tributi locali al  31.03.2006;

 

RICHIAMATO l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388 come modificato dal comma 8 dell’art. 27 della Legge 28.12.2001, n. 448 in materia di termine di approvazione per deliberazione di aliquote e tariffe dei tributi locali;

 

RITENUTO OPPORTUNO determinare le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2006 con apposito atto entro il citato termine;

 

RITENUTO OPPORTUNO determinare per l’anno 2006 la misura dell’aliquota ordinaria (I.C.I.) del 6,3 per mille;  la misura dell’aliquota ridotta dell’ICI in ragione del 5,5 per mille per le sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed equiparate, mantenendo l’importo della detrazione di € 206,58 e la misura dell’aliquota differenziata – ai sensi della Legge 662/96 art. 3 comma 53 – in ragione del 7 per mille con riferimento agli alloggi non locati;

 

VISTO il parere di cui all’art. 49 – comma 1 – del TUEL;

 

DELIBERA

 

1)       di applicare, per l’anno 2006, l’aliquota ordinaria in materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in ragione del 6,3 per mille;

2)       di applicare, per l’anno 2006, l’aliquota ridotta in materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in ragione del 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale ai sensi del D.L. 437/1996 convertito nella Legge 556/96 ed immobili equiparati;

3)       di applicare, per l’anno 2006, l’aliquota differenziata del 7 per mille per i fabbricati (alloggi) non locati;

4)       di fissare la misura della detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale in  €. 206,58 ai sensi dell’art. 8, comma 2 e 3 del D.Lgs. 504/1992 – come modificato, per ultimo, con l’art. 3, comma 1 del D.L. 11.03.1997, n. 50, come convertito nella Legge 09.05.1997, n. 127.

 

Successivamente, con separata votazione unanime, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del TUEL.