VISTO il D. Lgs. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

 

VISTO il Decreto Legge 30.12.2004 n. 314, pubblicato sulla  G.U. n. 306 del 31.12.2004, con il quale si differivano i termini per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2005 e per l’adozione delle deliberazioni in materia di tributi locali al 28.02.2005;

 

RITENUTO OPPORTUNO determinare le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2005 con apposito atto entro il citato termine;

 

RITENUTO OPPORTUNO determinare per l’anno 2005 la misura dell’aliquota ordinaria (I.C.I.) del 6,3 per mille;  la misura dell’aliquota ridotta dell’ICI in ragione del 5,5 per mille per le sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed equiparate, mantenendo l’importo della detrazione di € 206,58 e la misura dell’aliquota differenziata – ai sensi della Legge 662/96 art. 3 comma 53 – in ragione del 7 per mille con riferimento agli alloggi non locati;

 

VISTO il parere di cui all’art. 49 – comma 1 – del TUEL;

 

DELIBERA

 

1)       di applicare, per l’anno 2005, l’aliquota ordinaria in materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in ragione del 6,3 per mille;

2)       di applicare, per l’anno 2005, l’aliquota ridotta in materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in ragione del 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale ai sensi del D.L. 437/1996 convertito nella Legge 556/96 ed immobili equiparati;

3)       di applicare, per l’anno 2005, l’aliquota differenziata del 7 per mille per i fabbricati (alloggi) non locati;

4)       di fissare la misura della detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale in  €. 206,58 ai sensi dell’art. 8, comma 2 e 3 del D.Lgs. 504/1992 – come modificato, per ultimo, con l’art. 3, comma 1 del D.L. 11.03.1997, n. 50, come convertito nella Legge 09.05.1997, n. 127.

 

Successivamente, con separata votazione unanime, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del TUEL.