Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 7/3/2008

 

Oggetto: : IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) :                      DETERMINAZIONI PER L’ANNO 2008

Omissis….

 

DELIBERA

 

1)      Di stabilire che, per l’anno 2008, l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) è determinata nelle seguenti misure:

 

-         Fabbricati destinati ad abitazione principale e relative pertinenze;

 

5 per mille

-         Aree edificabili;

 

7 per mille

-         Fabbricati aventi categoria catastale A (esclusa cat. A10) destinati ad uso diverso dalle abitazioni principali o posseduti in aggiunta all’abitazione principale e relative pertinenze; unità immobiliari non utilizzate;

 

7 per mille

-         Unità immobiliari abitative concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado e per una sola unità;

 

5 per mille

-         Immobili diversi dai precedenti;

 

6 per mille

-         Immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale, con contratto stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge 431/98;

1 per mille

 

considerando, unità immobiliari non utilizzate:

-         le unità immobiliari per le quali sia stata richiesta un’esenzione dalla Tassa Rifiuti o di altre tariffe in quanto dichiarate in passato inutilizzate dai proprietari;

-         le unità immobiliare con destinazione d’ uso produttiva, commerciale nelle quali non risulti insediata attività di cui alla destinazione d’ uso;

 

2)      Di confermare anche per l’ anno 2008, che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 125,00 rapportate al periodo durante il quale si protrae tale destinazione.

Si considerano parti integranti dell’abitazione principale le relative pertinenze anche se iscritte distintamente in catasto;

 

3)      Di dare atto che, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 8 comma 2 bis del D. Lgs. 30/12/92, n. 504 – così come modificato dalla Legge 24/12/2007, n. 244 – dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo – ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 -  si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille – sino ad un massimo di Euro 200,00 – della base imponibile ICI;

 

4)      Di specificare che:

-         ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata per gli immobili concessi in locazione ai sensi della Legge 431/98, gli interessati dovranno presentare apposita istanza su modulo fornito dal comune unitamente a copia del contratto di locazione sottoscritto e debitamente registrato entro il 31/12 dell’anno di decorrenza del contratto e, per la prima annualità, entro il 31/12/2008. L’aliquota agevolata, come deliberata per gli anni di competenza,  potrà essere applicata per tutta la durata del contratto. In caso di istanza presentata tardivamente, l’agevolazione decorrerà dal 1 gennaio dell’anno successivo alla data di stipulazione del contratto e che in caso di cessazione o di risoluzione anticipata, l’interessato dovrà fornire apposita comunicazione;

-         ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti entro il primo grado , gli interessati dovranno presentare apposita istanza su modulo fornito dal comune entro il 31/12 dell’anno di decorrenza e, per la prima annualità, entro il 31/12/2008. L’aliquota agevolata, come deliberata per gli anni di competenza,  potrà essere applicata per tutta la durata del contratto. In caso di istanza presentata tardivamente, l’agevolazione decorrerà dal 1 gennaio dell’anno successivo alla data di stipulazione del contratto e che in caso di cessazione, l’interessato dovrà fornire apposita comunicazione;

 

Omissis