Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 19 del 27/03/2008

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNO 2008

 

VISTO il D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 24/12/2007, n. 244  "Finanziaria 2008” e la Legge 27/12/2006, n. 296 “Finanziaria 2007";

VISTA la propria deliberazione 26/03/1999, n. 16 di determinazione delle aliquote e delle detrazioni ICI;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale 30/12/2004, n. 264 con la quale si elevava ad Euro 258,00 la detrazione per gli immobili utilizzati come abitazione principale;

RITENUTO di riconfermare, anche per l'anno 2008, le aliquote e la detrazione per l'abitazione principale già applicate per gli anni 2005, 2006 e 2007;

SENTITI gli interventi che si allegheranno in seguito;

CON voti favorevoli 11 (Lista Civica per Origgio) e astenuti 2 (Vivere Origgio) espressi per alzata di mano;

 

DELIBERA

 

1.      Riconfermare, anche per l'anno 2008, le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili stabilite con la deliberazione del Consiglio Comunale 26/3/1999, n. 16:

·        Aliquota ordinaria 7‰ (settepermille).

·        per le unità immobiliari di proprietà direttamente adibite ad abitazioni principali (comprese le pertinenze - cantina, box, ecc. - delle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti in questo Comune, l'aliquota predetta è ridotta al 4‰ (quattropermille).

·        Sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta, ma senza riconoscimento della detrazione, quelle concesse in uso gratuito ai familiari legati da un rapporto di parentela di 1° grado (figli - genitori), a condizione che ciò risulti da un contratto di comodato registrato ovvero dalle risultanze della residenza anagrafica e/o delle utenze domestiche.

·        Sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e riconoscimento della detrazione, le abitazioni possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, in seguito a ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non sia locata o concessa in comodato, anche gratuito, a terzi non parenti di primo grado.

·        per le seconde case locate a chi le usa come prima abitazione, l'aliquota predetta è ridotta al 5‰ (cinquepermille).

·        per i fabbricati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, l'aliquota è ridotta al 3,5‰ (trevirgolacinquepermille).

·        l'aliquota è ridotta al 2‰ (dueperpermille) per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, come risultante dagli atti esistenti in Comune, nei confronti dei proprietari che eseguano:

1.      interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

2.      interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto;

3.      interventi finalizzati al recupero di immobili d'interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico;

4.      interventi diretti all'utilizzo dei sottotetti, quando costituiscono unità immobiliari autonome.

·        la detrazione per le case adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi residenti ad Origgio, è fissata, per qualsiasi categoria catastale, in € 258,00 (euroduecentocinquantotto/00).

2.      I versamenti dell'imposta ICI sono effettuati secondo le modalità previste dalla legge dando atto che è possibile continuare a versare l'imposta in oggetto sul conto corrente postale nr. 13883210 intestato al Comune di Origgio - Servizio Tesoreria ICI e/o tramite versamento diretto presso la Tesoreria Comunale.

3.      Dare atto che il Ragioniere Comunale ha espresso parere favorevole sulla proposta di questa deliberazione sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile.