PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

Per l�anno 2011 sono state confermate le ALIQUOTE E DETRAZIONI in vigore nell�anno 2010:

 

         Aliquota ordinaria 7,00 per mille

         Aliquota agevolata 5,00 per mille per le ABITAZIONI PRINCIPALI di categoria A1,A8,A9.

Detrazione per l�abitazione principale: 103,29 euro

 

 

 

SI RICORDA CHE:

L�ABITAZIONE PRINCIPALE E LE PERTINENZE, AMMESSE DAL REGOLAMENTO ICI, SONO ESENTI DALL�IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, PER EFFETTO DEL DECRETO LEGGE N.  93 DEL 27 MAGGIO 2008.

SONO ESCLUSI DALL�ESENZIONE GLI IMMOBILI CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE CATASTALI A1 (ABITAZIONI SIGNORILI), A8 (ABITAZIONI IN VILLA) E A9 (CASTELLI, PALAZZI DI EMINENTE PREGIO ARTISTICO E STORICO).

 

abitazione principale:

si intende tale, ai sensi del 2� comma dell�art. 8 del D.Lgs n. 504/92, salvo prova contraria, quella nella quale il contribuente ha la residenza anagrafica.

 

pertinenze dell�abitazione principale:

sono quelle ammesse dall�articolo  3 del regolamento ici: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale � sita l�abitazione principale, a condizione che siano durevolmente ed esclusivamente asserviti alla predetta abitazione.

 

 

L�ESENZIONE � ESPRESSAMENTE ESTESA ANCHE AD ALCUNE IPOTESI DI ASSIMILAZIONE LEGALE ALL�ABITAZIONE PRINCIPALE:

 

   immobili delle cooperative edilizie a propriet� indivisa, adibiti ad abitazione principale dai soci assegnatari;

   immobili degli Iacp, regolarmente assegnati;

   ex casa coniugale assegnata al coniuge separato. L�equiparazione prevista a vantaggio del coniuge non assegnatario vale a condizione che questi non possieda un immobile destinato ad abitazione principale  nello stesso comune ove � ubicata l�ex casa coniugale,

 

L�ESENZIONE SI APPLICA ANCHE NEI CASI DI ASSIMILAZIONE STABILITI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE E RECEPITI DAL COMUNE NEL PROPRIO REGOLAMENTO, RICONDUCIBILI, secondo gli ultimi chiarimenti forniti dal ministero dell�economie e delle finanze, con risoluzione n.1/df del 04/03/2009, ESCLUSIVAMENTE:

 

1) all'unit� immobiliare posseduta, a titolo di propriet� o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

2) all�unita� immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito a parenti entro il terzo grado di parentela, a condizione che la occupino come abitazione principale e che venga stipulato un regolare contratto di abitazione o comodato;