PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

PROSPETTO ALIQUOTE ICI 2009

a) Abitazioni principali (alloggi adibiti a dimora abituale dei contribuenti coincidente con la residenza anagrafica).

A decorrere dall’anno 2008 sono soggetti al pagamento dell’imposta solo gli immobili di categoria catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in villa) ed A/9 (castelli, palazzi di eminenti

b) Locali di pertinenza delle abitazioni principali

pregi artistici e storici) e le loro pertinenze, con aliquota del 4 per mille e detrazione di € 104 annui.

(box, cantine, locali di deposito).

Sono invece esenti dall’ICI le abitazioni principali censite in categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 ed A/11 e relative pertinenze.

c) alloggi (escluse pertinenze) concessi in comodato o in uso gratuito, a parenti in linea retta o collaterale (es. i figli legittimi, naturali ed adottivi, nipoti ex filio, i genitori, i progenitori, i fratelli e le sorelle), ai sensi dell’art.10 del regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili. Per ottenere questa agevolazione tributaria, gli interessati devono presentare apposita richiesta su modulo fornito dall’Ufficio I.C.I. del Comune entro il termine previsto dall’art. 10 -comma 3 del vigente Regolamento Comunale.

Sono esenti dal pagamento solo gli alloggi di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 ed A/11. Le pertinenze sono invece soggette al pagamento dell’imposta con aliquota del 6,5 per mille. L’esenzione non si applica agli alloggi di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, soggetti al pagamento dell’imposta con aliquota del 4 per mille e senza detrazione.

d) alloggi posseduti a titolo di proprietà o usufrutto (purché non locati a terzi) da anziani o disabili, che a seguito di degenza permanente, acquisiscano la residenza in istituti di ricovero (es. casa di riposo).

Sono esenti dal pagamento solo gli alloggi di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 ed A/11 e le relative pertinenze. L’esenzione non si applica agli alloggi di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, soggetti al pagamento dell’imposta con aliquota del 4 per mille e detrazione di € 104 annui.

e) alloggi e relative pertinenze concessi in locazione ai sensi dell’art.2, comma 3, della legge 431/98, sulla base dell’accordo sottoscritto in sede locale in data 30/07/2003, prot.036619 del 6/8/2003, tra le associazioni di inquilini e proprietari.

Aliquota del 4 per mille senza detrazione

f) alloggi locati e relative pertinenze diversi da quelli indicati alla lettera “e)”, alloggi e relative pertinenze concessi in comodato o in uso gratuito diversi da quelli di cui alla lettera “c). g) box, uffici, negozi, depositi, capannoni, terreni **, altri fabbricati.

Aliquota del 6,5 per mille

h) case non locate, ad eccezione di quelle di proprietà di persone ricoverate in luoghi di lunga degenza – vedi lettera “d), ovvero seconde case tenute a disposizione.

Aliquota del 6,5 per mille

Nuovo regime ici coniugi separati o divorziati: ai sensi dell’art.6, comma 3bis del D.lgs 504/92, “il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale e non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune dove è ubicata la casa coniugale”, usufruisce dello stesso regime fiscale previsto per l’abitazione principale. Pertanto, sussistendo le condizioni previste dalla norma sopra citata, non è più dovuta ICI per l’ex casa coniugale e le sue pertinenze. Non rientrano però nel beneficio gli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze.

MODALITA’ DI VERSAMENTO

- acconto entro il 16 giugno 2009 con le consuete modalità (50% dell’imposta dovuta per il 2008, calcolata con aliquote e detrazioni di cui

alla sopra riportata tabella);

- saldo, con eventuale conguaglio, dall’1 al 16 dicembre 2009.

Oppure, in alternativa:

- unica soluzione entro il 16 giugno 2009.

ATTENZIONE : Gli importi devono essere arrotondati all’Euro per difetto, se la frazione è inferiore o pari a quarantanove centesimi,

ovvero per eccesso se pari o superiore a 50 centesimi.

Il versamento deve essere eseguito secondo le modalità previste dall’art.10 D.Lgs.504/92, utilizzando l’allegato bollettino:

· Presso qualunque SPORTELLO/FILIALE DELLA BANCA INTESA SAN PAOLO S.p.A..

· Oppure, su ccp N°11477213 intestato a Comune di Var ese – ICI Servizio Tesoreria – Via Sacco 5 – Varese.

Per legge, è consentito il versamento attraverso l’utilizzo del MODELLO F24 (codici tributo consultabili sul sito internet comunale –

www.comune.varese.it - e sul sito www.agenziaentrate.it).

È altresì possibile eseguire i versamenti presso tutti gli sportelli dell’agente nazionale della riscossione, Equitalia ESATRI S.p.A.

(Agente della Riscossione della Provincia di Varese).

I versamenti non devono essere eseguiti quando l’imposta risulta inferiore a € 2,00.

L’ ufficio I.C.I. del Comune di Varese (Tel. 0332/255.536, fax 0332/255.538 e-mail: ici@comune.varese.it) è a disposizione dei cittadini per

effettuare, il conteggio dell’imposta da versare, relativamente agli immobili siti in Varese, nella sede di Via Foresio n°5 - nei seguenti orari di

apertura:

DAL 3 AL 16 GIUGNO : DA LUNEDI’ AL GIOVEDI’ – dalle ore 8,30 alle 12,00 dalle 14,30 alle 16,30

VENERDI’ - dalle ore 8,30 alle 12,00

SABATO 13 GIUGNO : dalle ore 8,30 alle 12,00

**N.B.: per i terreni edificabili, occorre calcolare l’imposta in base al loro valore venale in comune commercio; a tal fine è facoltà dei contribuenti avvalersi

della tabella dei valori delle aree fabbricabili approvata dalla Giunta Comunale di Varese con deliberazione n. 213 in data 4 aprile 2005, disponibile presso

l’Ufficio I.C.I. e sul sito internet comunale.

Varese, 15 Maggio 2009