PROSPETTO ALIQUOTE ICI 2008

 

 

a) Abitazione principale (alloggio adibito a dimora abituale coincidente con la residenza anagrafica).

b) box o cantine di pertinenza dell’abitazione principale.

NOVITÀ

A decorrere dal 2008 sono esenti dall’ICI le abitazioni principali (censite in categoria A/2 A/3, A4, A5, A6, A7 ed A/11) e relative pertinenze

Per espressa previsione normativa, sono invece esclusi dal beneficio fiscale gli immobili di categoria catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in villa) ed A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici) e le loro pertinenze, che di conseguenza continueranno a pagare l’ICI applicando le seguenti aliquota e detrazione:

ALIQUOTA 4,00 PER MILLE

DETRAZIONE COMUNALE

€ 104,00nnue)

(a

e) alloggi (escluse pertinenze) concessi in comodato o in uso gratuito, a parenti in linea retta o collaterale (es. i figli legittimi, naturali ed adottivi, nipoti ex filio, i genitori, i progenitori, i fratelli e le sorelle), ai sensi dell’art.10 del regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili.

Per ottenere questa agevolazione tributaria, gli interessati devono presentare apposita richiesta su modulo fornito dall’Ufficio I.C.I. del Comune entro il termine previsto dall’art. 10 - comma 3 del vigente Regolamento Comunale.

NOVITÀ

A decorrere dal 2008 sono esenti dall’ICI gli immobili dati in uso gratuito le abitazioni principali (censite in categoria A/2 A/3, A4, A5, A6, A7 ed A/11)

Per espressa previsione normativa, sono invece esclusi dal beneficio fiscale gli immobili di categoria catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in villa) ed A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici) che di conseguenza continueranno a pagare l’ICI applicando le seguenti aliquota:

ALIQUOTA 4,00 PER MILLE

 

c) alloggio posseduto a titolo di proprietà o usufrutto (non locato a terzi) da anziani o disabili, che a seguito di degenza permanente, acquisiscano la residenza in istituti di ricovero (es. casa di riposo).

NOVITÀ

A decorrere dal 2008 esenti da ICI

d) alloggi e relative pertinenze concessi in locazione ai sensi dell’art.2, comma 3, della legge 431/98, sulla base dell’accordo sottoscritto in sede locale in data 30/07/2003, prot.036619 del 6/8/2003, tra le associazioni di inquilini e proprietari.

ALIQUOTA 4,00 PER MILLE

SENZA DETRAZIONE

f) alloggi locati e relative pertinenze diversi da quelli indicati alla lettera "d)", alloggi e relative pertinenze dati in comodato d’uso o in uso gratuito diversi da quelli di cui alla lettera "e)

g) box, uffici, negozi, depositi, capannoni, terreni **, altri fabbricati.

ALIQUOTA 6,50 PER MILLE

SENZA DETRAZIONE

h) case non locate, ad eccezione di quelle di proprietà di persone ricoverate in luoghi di lunga degenza – vedi lettera "c)", ovvero seconde case tenute a disposizione

NOVITÀ 2008 :nuovo regime ici coniugi separati o divorziati: per tale si intende, ai sensi dell’art.6, comma 3bis, D.lgs 504/92, "il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale e non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune dove è ubicata la casa coniugale".

L’esenzione si applica anche a questa fattispecie con la conseguenza che, esistendo le condizioni previste dalla norma citata, non è più dovuta ICI per l’ex casa coniugale e le sue pertinenze. Non rientrano nel beneficio quelle di categoria A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze.