ESTRATTO DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 99  IN DATA 15 NOVEMBRE 2007

CONFERMATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 19 DICEMBRE 2007

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI  IMMOBILI       PER L’ANNO 2008  (I.C.I. - D. LGS.  30.12.1992 N. 504 E  SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI).

 

LA  GIUNTA COMUNALE

  

d e l i b e r a

 

1. DI STABILIRE  per l’anno 2008 le aliquote vigenti dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)  nelle seguenti misure:

 

·       ALIQUOTA ORDINARIA          6,5 per mille

·       ALIQUOTA AGEVOLATA        4,0 per mille  in favore di  persone fisiche residenti nel Comune di Cuvio  per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale 

·        ALIQUOTA AGEVOLATA       2 per mille per gli immobili locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite  dall’accordo territoriale fra associazioni della proprietà edilizia e dell’inquilinato ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998, sottoscritto in data 18 novembre 1999 e recepito con delibera di Giunta Comunale n. 154 del 9 dicembre 1999, esecutiva ai sensi di legge;

 

2. DI CONFERMARE per l’anno 2008, ai sensi dell’art. 8 comma 3 del D.Lgs. n. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di € 103,29.= la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

 

3. DI DARE ATTO che agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, qualora si verifichino le condizioni specificate all’articolo 5 del regolamento Comunale dell’ICI. Inoltre sono equiparate all’abitazione principale, ai sensi dell’art. 5 comma 6 del regolamento Comunale ICI, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado;

 

4. DI DARE ATTO che  il  gettito   complessivo   si    prevede    in circa      492.479,00.=;

 

5. DI     COMUNICARE      copia      della      presente   deliberazione al  Ministero  delle  Finanze e di procedere     alla      pubblicazione     del     dispositivo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica    Italiana e sul sito ufficiale del Ministero dell’Economia e delle Finanze con le modalità impartite con la circolare 16 aprile 2003 n. 3/DPC pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 in data 29 maggio 2003;

 

6- DI DARE  ATTO   che  verranno rispettati i disposti di cui all’art. 125 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.