Estratto delibera di GIUNTA COMUNALE N. 111 ADOTTATA IN DATA 9 DICEMBRE 2004

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI  IMMOBILI       PER L’ANNO 2005  (I.C.I. - D. LGS.  30.12.1992 N. 504 E  SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI).

 

LA  GIUNTA COMUNALE

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni,  che, in attuazione della delega conferita in materia di finanza territoriale - art. 4 L. 23.10.1992 n. 421, istituiva l’imposta comunale sugli immobili (ICI);

 

CONSIDERATO che presupposto dell'imposta è il possesso di fab­bricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli e che la base imponibile è il valore di detti immobili;

 

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per l’I.C.I., approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 in data 26.10.1998, reso esecutivo dall’O.Re.Co di Milano il 9.11.1998 prot. n. 98/21640, entrato in vigore il 1° gennaio 1999 e adottato in attuazione agli articoli 52 e 59 -comma 1 -  del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446;

 

VISTO in particolare l’articolo 6 del sopra richiamato  D.Lgs. n. 504 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni – il quale stabilisce che l’aliquota dell’imposta deve essere deliberata dal Comune in misura non inferiore al 4 per mille (quattro per mille) e non superiore al 7 per mille (sette per mille), con possibilità di diversificazione entro tali limiti e per i casi previsti dalla norma stessa;

 

VISTO altresì l’articolo 8 del citato D.Lgs. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce, tra l’altro, che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, sino alla concorrenza del suo ammontare, € 103,29.= elevabili sino a € 258,23.= in alternativa alla riduzione dell’imposta, pure consentita, fino al 50%, facoltà esercitabile anche limitatamente a categorie di soggetti in particolari situazioni di disagio economico-sociale, individuate con delibere dal competente Organo Comunale;

 

RILEVATO che la Legge n. 431 del 9.12.1998 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” – concede (ARTICOLO 2 COMMA 4) ai Comuni la facoltà di derogare al limite stabilito dalla normativa vigente per le aliquote ICI adottando un’aliquota agevolata al di sotto del quattro per mille nel caso di immobili locali a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi territoriali fra associazioni della proprietà edilizia e dell’inquilinato;

 

RICHIAMATA la deliberazione adottata dalla Giunta Comunale in data 9.12.1999 atto n. 154 ad oggetto: “Legge 9 dicembre 1998 n. 431 – Accordo sui canoni di locazione agevolata. Presa d’atto”, esecutiva ai sensi di legge;

 

VISTA la propria deliberazione n. 99 in data 27 novembre 2003, esecutiva ai sensi di legge, con cui venivano stabilite le aliquote e la detrazione ICI per l’anno 2004;

 

RITENUTO opportuno confermare per l’anno 2005 le aliquote I.C.I. già adottate  per l’anno 2004, in quanto assicurano un gettito che consente di mantenere gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi in favore della cittadinanza, come segue:

 

·      4,5 per mille – aliquota per i residenti nel Comune di Cuvio per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

·      6,5 per mille – aliquota ordinaria;

·      2 per mille per gli immobili locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall’accordo territoriale fra associazioni della proprietà edilizia e dell’inquilinato ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998, sottoscritto in data 18 novembre 1999 e recepito con delibera di Giunta Comunale n. 154 del 9 dicembre 1999, esecutiva ai sensi di legge;

 

RITENUTO altresì opportuno confermare per l’anno 2005, ai sensi dell’art. 8 comma 3 del D.Lgs. n. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di € 103,29.= la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

 

DATO ATTO che il gettito per l’imposta in oggetto ammonta a circa € 400.000,00.=, che assicura il rispetto degli equilibri di bilancio;

 

VISTI gli articoli 42 – 48 e 117 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza in materia di aliquote e tariffe;

 

VISTO lo Statuto Comunale;

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Direttore in merito alla conformità giuridica amministrativa dell’atto, ai sensi dell’art. 97, 2° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

 

VISTO  il  parere  favorevole  espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla regolarità contabile dell’atto, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi in merito alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e termini di legge

 

d e l i b e r a

 

1. DI CONFERMARE per l’anno 2005 le aliquote vigenti dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)  nelle seguenti misure:

 

·      ALIQUOTA ORDINARIA               6,5 per mille

·      ALIQUOTA AGEVOLATA   4,5 per mille  in favore di  persone fisiche residenti nel Comune di Cuvio  per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale 

·       ALIQUOTA AGEVOLATA   2 per mille per gli immobili locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite  dall’accordo territoriale fra associazioni della proprietà edilizia e dell’inquilinato ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998, sottoscritto in data 18 novembre 1999 e recepito con delibera di Giunta Comunale n. 154 del 9 dicembre 1999, esecutiva ai sensi di legge;

 

2. DI CONFERMARE, ai sensi dell’art. 8 comma 3 del D.Lgs. n. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di € 103,29.= la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

 

3. DI DARE ATTO che agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, qualora si verifichino le condizioni specificate all’articolo 5 del regolamento Comunale dell’ICI. Inoltre sono equiparate all’abitazione principale, ai sensi dell’art. 5 comma 6 del regolamento Comunale ICI, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado;

 

4. DI DARE ATTO che  il  gettito   complessivo   si    prevede    in circa      400.000,00.=;

 

5. DI     COMUNICARE      copia      della      presente   deliberazione al  Ministero  delle  Finanze e di procedere     alla      pubblicazione     del     dispositivo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica    Italiana e sul sito ufficiale del Ministero dell’Economia e delle Finanze con le modalità impartite con la circolare 16 aprile 2003 n. 3/DPC pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 in data 29 maggio 2003;

 

6- DI DARE  ATTO   che  verranno rispettati i disposti di cui all’art. 125 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.