PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

 

 

 

OGGETTO :  Esercizio finanziario 2010. Tributi comunali : I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili). Disciplina ed aliquote.

 

 

 

L’Assessore alla programmazione, finanze, tributi ed e.government relaziona dettagliatamente sull’argomento.

 

 

 

LA  GIUNTA  COMUNALE

 

 

SENTITA la relazione di cui sopra ;

 

RICHIAMATO l’art 77 bis, comma 30, della Legge 133/08 che dispone testualmente “ … Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) …” ;

 

RICHIAMATA, altresì, la Legge 23.12.2009, n° 191, (Finanziaria per l’anno 2010), che non è intervenuta sul divieto imposto agli Enti Locali di deliberare, nel triennio 2009-2011, aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;

 

RICHIAMATO il D.L. 27.05.2008, n° 93 – convertito, con modificazioni, nella Legge 24.07.2008, n° 126 – con il quale, a decorrere dall’anno 2008, sono state escluse dall’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del contribuente (e le relative pertinenze quali garage, cantine e soffitte), con esclusione delle unità immobiliari che ancorchè destinate ad abitazione principale risultino accatastate nelle categorie catastali A1 (abitazioni di lusso), A8 (ville di lusso) ed A9 (castelli e simili);

 

ATTESO, altresì, che l’art. 1, comma 2, del predetto Decreto estende il beneficio della non assoggettabilità all’I.C.I. alle unità immobiliari assimilate all’abitazione principale “… dal Comune con Regolamento vigente all’entrata in vigore del presente decreto …” ;

 

PRESO ATTO della deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13.01.2009, avente ad oggetto “Esercizio finanziario 2009. Tributi comunali: ICI (Imposta Comunale sugli Immobili). Disciplina ed aliquote”;

 

VISTO il parere reso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00, dal Funzionario responsabile del Settore programmazione, finanze, tributi, e.government ;

 

AD UNANIMITA’ di voti legalmente espressi ed accertati in forma palese,

 

 

DELIBERA

 

1.      PROPORRE al Consiglio Comunale, per l’anno 2010, le aliquote già in vigore nell’anno 2009 per l’I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili), significando che, conseguentemente, per l’anno 2010, la disciplina e le aliquote del considerato tributo comunale si sintetizzano come di seguito: 

 

 

I.C.I. 2010  (imposta comunale sugli immobili)

 

a)     unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze (con esclusione unità immobiliari categoria catastale A1, A8 ed A9) : non assoggettabilità al tributo ex art. 1, comma  1, D.L. 19.05.2008, n° 93 (convertito, con modificazioni, nella Legge 24.07.2008, n° 126) ;

 

b)     unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali dal vigente Regolamento ICI del Comune di Caronno Pertusella (con esclusione unità immobiliari categoria catastale A1, A8 ed A9) : non assoggettabilità al tributo ex art. 1, comma  2, D.L. 19.05.2008, n° 93 (convertito, con modificazioni, nella Legge 24.07.2008, n° 126) ;

 

c)     unità immobiliari categoria catastale A1, A8 ed A9, adibite ad abitazione principale e loro pertinenze :

 

-         aliquota abitazione principale  :  5,00 ‰ (cinquevirgolazeropermille) ,

 

-         detrazione per abitazione principale e sue pertinenze :   103,29  (Euro centotre/29),

 

d)     altre unità immobiliari :

 

-         aliquota ordinaria  :  6,70   (seivirgolasettantapermille) ,

 

-         nessuna detrazione sull’imposta dovuta ,

 

e)     regime impositivo particolare :

 

-         per le unità immobiliari di cui alla precedente lettera c) elevazione della detrazione per abitazione principale e sue pertinenze ad € 180,76  (Euro centoottanta/76) per i nuclei familiari comprendenti anziani non autosufficienti o portatori di handicap ;

 

-         per le unità immobiliari di cui alla precedente lettera c) elevazione della detrazione per abitazione principale e sue pertinenze ad € 180,76  (Euro centoottanta/76) per i nuclei familiari composti da pensionati che oltre al reddito catastale della casa di abitazione abbiano solo il reddito della pensione al minimo INPS (intendendosi che in caso di comproprietà fra coniugi la condizione deve essere verificata per entrambi i coniugi) ;

 

-         per le unità immobiliari di cui alla precedente lettera d) riduzione dell’aliquota al 5,00 (cinquevirgolazeropermille), senza applicazione di ulteriori detrazioni, per le unità destinate ad uso abitativo locate ai sensi della Legge 09.12.1998, n° 431, art. 2, comma 3 (accordi sui canoni di locazione agevolata) ;

 

-         per le unità immobiliari di cui alla precedente lettera d) riduzione dell’aliquota al 4,00 (quattrovirgolazeropermille) senza applicazione di ulteriori detrazioni, per i proprietari che eseguono interventi volti al recupero di immobili inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili localizzati nei centri storici (l’aliquota agevolata può essere applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di tali interventi) ;

 

2.      PRECISARE che i contenuti dispositivi del presente provvedimento saranno oggetto di apposita proposta deliberativa sottoposta alle determinazioni nel Consiglio Comunale prima dell’approvazione del bilancio finanziario per l’esercizio 2010 ;

 

3.      RENDERE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/00 ed a seguito di apposita votazione unanime favorevole.


COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA

Provincia di Varese

 

 

 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA di GIUNTA COMUNALE  N.             DEL                              .

 

 

 

OGGETTO :  Esercizio finanziario 2010. Tributi comunali : I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili).  Disciplina ed aliquote.

 

 

Visto l’art 77 bis, comma 30, della Legge 133/08 ;

 

Vista la Legge 23.12.2009, n° 191 – Legge finanziaria per l’anno 2010  – ;

 

Visto l’art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 27.05.2008, n° 93 – convertito, con modificazioni, nella Legge 24.07.2008, n° 126 – ;

 

PRESO ATTO della deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13.01.2009, avente ad oggetto “Esercizio finanziario 2009. Tributi comunali: ICI (Imposta Comunale sugli Immobili). Disciplina ed aliquote”;

 

Si esprime – ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 –

 

 

parere favorevole

 

 

in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento.

 

 

 

Caronno Pertusella, lì 22.02.2010

 

 

 

 

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE

        PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO, FINANZE,                                   TRIBUTI, E- GOVERNMENT

                                                                                                                                                ( Dott. Paolo Consonni )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA (VA)

G U I D A

AL CALCOLO


 

 


DELL’IMPOSTA

COMUNALE

SUGLI

IMMOBILI

 

ANNO

2010

 

 


 

 

1 CHI PAGA

 

 

 

Paga l’I.C.I. chi possiede fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.

 

Soggetti passivi sono i proprietari e i titolari di diritti di usufrutto, uso o abitazione.

Soggetti passivi sono anche i titolari del diritto reale di enfiteusi e superficie sull’immobile e il locatario di immobili oggetto di locazione finanziaria.

 

 

 

 

FABBRICATI

Sono le unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano

 

AREE

FABBRICABILI

 


Sono le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi

TERRENI

AGRICOLI

 


Sono i terreni adibiti alla coltivazione, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e ad attività connesse

 


 

2 ALIQUOTE

 

 

L’imposta è determinata applicando al valore del fabbricato, dell’area fabbricabile o del terreno agricolo l’aliquota fissata per il 2010 dal Comune. L’ICI è dovuta in proporzione alla quota e ai mesi nei quali si è protratto il possesso, il mese durante il quale il possesso durato almeno 15 giorni vale per intero.

 

ALIQUOTE
 

 

 

 


ABITAZIONI LOCATE AI SENSI DELLA LEGGE 9.12.1998, N. 431, ART. 2. COMMA 3 (ACCORDI SUI CANONI DI LOCAZIONE AGEVOLATA)

                       5,0 PER MILLE

 

ALTRI FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI          6,7 PER MILLE

 

ALIQUOTA RIDOTTA AL 4,0 PER MILLE PER I PROPRIETARI CHE ESEGUANO INTERVENTI VOLTI AL RECUPERO DI UNITA’ IMMOBILIARI INAGIBILI O INABITABILI O INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO DI IMMOBILI LOCALIZZATI NEI CENTRI STORICI

(Tale aliquota agevolata potrà essere applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori)

 

 

VALORE AREE FABBRICABILI

 

 

 

 

 


Allo scopo di prevenire l’insorgere di contenzioso tributario si segnalano i valori minimi delle aree fabbricabili al 1° gennaio 2010 determinati dall’Ufficio Tecnico al di sopra dei quali l’Ufficio Tributi non procederà ad accertamento di valore

 

RESIDENZIALE A PERMESSO DI COSTRUIRE

DIRETTO                               mc. €.  109,00

 

RESIDENZIALE A P.L.:

· prima della firma della convenzione    mc. €.   65,00

· dopo la firma della convenzione        mc. €.  109,00

 

P.I.I. APPROVATI                          mc. €.  109,00

 

PRODUTTIVO A PERMESSO DI COSTRUIRE

DIRETTO                                  mq. €.   78,00

 

PRODUTTIVO A P.L.                         mq.  €.   58,00

 

COMMERCIALE                             mq. €.  100,00

 

P.I.P.                                   mq. €.   60,00

 

 

 

ESENZIONE ICI
PRIMA CASA
 

 

 

 


Il Decreto Legge 21/05/2008 ha escluso, a decorrere dall’anno 2008, dall’Imposta Comunale sugli Immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

Si intende per “abitazione principale” quella nella quale il contribuente ha la dimora abituale, che, salvo prova contraria, coincide con la residenza anagrafica dello stesso soggetto.

L’esenzione si estende anche alle pertinenze.

In base al Regolamento Comunale si considerano “pertinenze” le parti integranti dell’abitazione principale, anche se iscritte distintamente in catasto rispetto all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. A tal fine sono considerate pertinenze gli immobili in rapporto di complementarietà funzionale con l’abitazione principale, classificati nelle categorie C/2 – C/6 – C/7, ubicati nello stesso edificio o ad una distanza non superiore a 1Km. e limitatamente a 2 posti auto. Se l’abitazione principale è situata in cortile sono considerate pertinenze le stalle ed i fienili anche se non classificati nelle categorie di cui sopra ma aventi lo stesso utilizzo e con le stesse limitazioni.

 

 

ESENZIONE ICI
ABITAZIONE CONCESSA IN USO GRATUITO A PARENTI SINO AL TERZO GRADO CHE LA OCCUPANO  QUALE LORO ABITAZIONE PRINCIPALE
 

 

 

 

 

 


La recente nota IFEL di cui al Decreto n. 93 del 27/05/2008 ha esteso l’abolizione dell’imposta a tutte le abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito ai parenti che la occupano quale abitazione principale ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9.

Pertanto si ha diritto al rimborso dell’eventuale imposta versata per l’anno 2008.

Ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento comunale I.C.I. tale condizione deve  essere attestata, mediante autocertificazione,  presso l’Ufficio Tributi, se non già presentata nel corso degli anni precedenti.

 


 

CONIUGE NON ASSEGNATARIO
DELLA ex CASA
CONIUGALE
 

 

 

 


L’ulteriore

 

 

La Finanziaria 2008 ha esteso i benefici ICI anche al coniuge non assegnatario dell’immobile, in caso di separazione o divorzio purché non sia proprietario o titolare di altro diritto reale su un’immobile destinato ad abitazione nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale.

Il Decreto del 21/05/2008 ha previsto l’esenzione dal pagamento dell’imposta anche per tali immobili.

 

ANZIANI E DISABILI RICOVERATI IN ISTITUTO
 

 

 

 


L’ulteriore

 

 

La Giunta Comunale, con atto n. 57 del 30.03.2010, ha assimilato all’abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili ricoverati in Istituto e già adibite a loro abitazione principale prima del ricovero a condizione

·        Le unità immobiliari in questione NON devono essere concesse in locazione

·        Le unità in questione NON devono essere accatastate nelle categorie A01, A08 ed A09.

 

Con medesimo atto è stato deciso di considerare non assoggettabili alla TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI dette unità abitative purché le medesime risultino effettivamente non locate o, comunque, non utilizzate a qualsiasi titolo da altro soggetto.


·           

3 CALCOLO DELL’IMPOSTA

 

         

 

FABBRICATI
 

 

 


a)     fabbricati classificati nel gruppo catastale A (abitazioni) ad esclusione della categoria A/10 (Uffici e Studi privati) – nel gruppo catastale B (collegi, convitti, scuole, ..)e nel gruppo catastale C (autorimesse, magazzini, depositi..) ad esclusione della categoria C/1 (Negozi e botteghe):

 

 

IMPOSTA DOVUTA
                                                                             

 


rendita catastale rivalutata x 100 x aliquota

                  1000

 

 

b) fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e Studi privati) e nel gruppo catastale D (Opifici, alberghi, teatri)

 

 

IMPOSTA DOVUTA
                                                                             

 


rendita catastale rivalutata x 50 x aliquota

                                                                                                          1000

                 

 

 

c) fabbricati classificati nella categoria C/1 (Negozi e botteghe)

 

 

IMPOSTA DOVUTA
                                                                             

 


rendita catastale rivalutata x 34 x aliquota

                                                                                                          1000

 

 

N.B. A PARTIRE DAL 1997 LE RENDITE CATASTALI DEVONO ESSERE RIVALUTATE DEL 5%


 

 

AREE

FABBRICABILI

 

 

 

 

 


IMPOSTA DOVUTA
                                                                             

 


          Valore venale x aliquota 

                                                                                                          1000

 

 

 

TERRENI

AGRICOLI
 

 

 


 

 

IMPOSTA DOVUTA
                                                                             

 


 Reddito domenicale rivalutato x 75 x aliquota 

                                                                                                          1000

 

 

 N.B. A PARTIRE DAL 1997 IL REDDITO DOMENICALE DEVE ESSERE RIVALUTATO DEL 25%

 

 

 


 

 

4 COME SI PAGA

 

 

 

 

Il versamento può essere effettuato in unica soluzione, entro il 16 giugno o in due rate: la prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre:

· la prima, a titolo di acconto, pari al 50% dell’imposta dovuta con riferimento alle aliquote e detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente - ICI 2009 -;

· l’altra, a saldo dell’imposta annuale dovuta, con eventuale conguaglio sulla prima rata

Con arrotondamento dell’imposta all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Non si dà luogo a versamento per importi dovuti inferiori o uguali a €. 12,00.

 

 

 

VERSAMENTO

 

 

 

 

 

 

 


Va effettuato utilizzando i bollettini di conto corrente postale -  c/c  n. 63071369 - Comune di Caronno Pertusella – Servizio Tesoreria ICI -

I bollettini saranno trasmessi a cura del Comune all’indirizzo di ogni contribuente.

I nuovi contribuenti potranno ritirare i bollettini presso l’Ufficio Tributi.

E’ possibile effettuare il versamento tramite MODELLO F24

Codice Comune B805

Codici tributo     3901 abitazione principale

               3902 terreni agricoli

               3903 aree fabbricabili

               3904 altri fabbricati

 

E’ possibile utilizzare l’eventuale credito IRPEF risultante dalla dichiarazione dei redditi per pagare l’ICI dovuta per il 2010.

 

 


 

 

 

5 DICHIARAZIONE

 

 

Dal 18 dicembre 2007 è soppresso parzialmente l’obbligo di DICHIARAZIONE ICI per terreni e fabbricati. E’ stato infatti emanato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio che certifica l’operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i Comuni.

L’obbligo rimane solo nel caso in cui si voglia far valere il diritto ad ottenere riduzioni d’imposta – fabbricati inagibili o inabitabili -.

L’abolizione dell’obbligo non riguarda le imprese che sono tenute a dichiarare il valore dell’immobile sulla base delle scritture contabili sino all’anno di attribuzione della rendita catastale e per l’acquisto o la vendita di aree fabbricabili.

E’ obbligatoria la presentazione della DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE, su modello ministeriale, da presentarsi presso l’Ufficio Tributi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

 

Ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento comunale I.C.I. le condizioni per ottenere l’applicazione dell’aliquota agevolata devono  essere attestate, mediante autocertificazione,  presso l’Ufficio Tributi, se non già presentate nel corso degli anni precedenti.

 

 


 

 

6 ASSISTENZA E CONSULENZA

 

 

Il personale dell’Ufficio Tributi è a disposizione:

· per il calcolo dell’imposta

· per la compilazione dei bollettini di versamento

 

 

ORARI 

 

 

 

 

 


Da Lunedì a Venerdì     dalle ore  8.30 alle ore 10.45

Sabato                  dalle ore  8.30 alle ore 11,45

 

Apertura pomeridiana: Martedì dalle ore 16.00 alle ore 17.30

 

 

Per ulteriori informazioni telefonare al n. 02 96512208

e-mail: tributi@comune.caronnopertusella.va.it.

Sito internet: www.comune.caronnopertusella.va.it

accedendo al servizio TRIBUTI ON LINE:

Nella sezione sportello ICI è possibile, digitando il codice fiscale e la password, visualizzare la propria situazione I.C.I. risultante nella banca dati dell'ufficio tributi.

E’ possibile effettuare simulazioni, modificando e/o aggiungendo eventuali altri immobili e ottenere di conseguenza il riepilogo dell'imposta dovuta, ed infine stampare un fac-simile di bollettino postale o modello F24.

E’ possibile consultare le aliquote e detrazioni in vigore oltre consultare la GUIDA AL CALCOLO.

Se non hai la password è possibile richiederla presso l'Ufficio Tributi - via IV Novembre, 130 (tel.02-96512209).

Per chi ha effettuato variazioni dall'1.1.2009 (acquisti o cessioni di immobili), e quindi le banche dati non sono ancora aggiornate, è disponibile il servizio di Calcolo ICI dove, a fronte dell'inserimento dei dati relativi all'immobile, è possibile ottenere una simulazione dell'imposta dovuta.