Deliberazione n°07  del 29/03/2007

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2007.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PREMESSO CHE:

·        l’art. 151, comma 1 del D.Lgs. n°267/2000 stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente;

·        il D.M: del 30.11.2006 prevede la data ultima di deliberazione del bilancio e delle tariffe differita alla data del 31.03.2007;

·        l’art. 172 D.Lgs. n°267/2000, dispone che sono allegati di bilancio, tra l’altro, le deliberazioni con le quali vengono determinate le aliquote e le tariffe dei tributi locali, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione;

·        occorre procedere alla determinazione delle aliquote e detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2007;

·        l’art. 1 comma 169, della Legge Finanziaria n° 296/2006, stabilisce che le aliquote I.C.I. devono essere deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

·        l’art. 1 comma 156, della Legge Finanziaria n° 296/2006, stabilisce che la competenza ad approvare le aliquote I.C.I. è del Consiglio Comunale in deroga implicita a quanto stabilito dall’art. 42 del T.U.E.L., il D.Lgs n°267/2000;

·        l’Amministrazione Comunale si è dotata di un proprio regolamento per l’applicazione e la gestione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) con atto consiliare n° 3 del 12/03/2002 modificato con Delibera Consiglio Comunale n° 3 del 22/03/2005;

·        l’art. 59 del D.Lgs n°446/97attribuisce ai Comuni la possibilità di determinare periodicamente e per zone omogenee, sulla base di specifica previsione regolamentare, i valori venali in comune commercio delle aree edificabili al fine di limitare il potere di accertamento del Comune qualora l’imposta risulti versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di limitare al massimo l’insorgenza di contenzioso;

·        al fine di tutelare il cittadino contribuente è stato approvato lo Statuto del contribuente con la Legge 27.07.2000 n°212, che reca i principi generali dell’ordinamento tributario individuando i limiti di potere pubblico nell’esercizio dell’attività impositiva;

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale con la quale ha provveduto a determinare per l’anno 2004 il valore venale dei terreni edificabili di codesto Comune, ritenendo opportuno riconfermare gli stessi anche per le successive annualità 2005-2006-2007;

 

RILEVATO CHE:

 

·        ai sensi dell’art.3, comma 53 della Legge 23.12.1996, n°662, che modifica l’art. 6 del D.Lgs. 504/92, l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille;

·        le aliquote in vigore per il 2006 erano fissate nella misura del 6 per mille per la prima casa e del 6 per mille per gli immobili diversi dall’abitazione principale e per le aree edificabili;

RAVVISATA l’opportunità di adeguare per l’anno 2007 le suddette aliquote nella misura del 6 per mille per la prima casa, del 6 per mille per gli immobili diversi dall’abitazione principale e del 7 per mille per le aree edificabili;

RITENUTO altresì di confermare le detrazioni per la prima casa nell’importo di € 103.30;

CONSIDERATA l’opportunità di confermare anche per l’anno 2007 il valore venale dei terreni edificabili determinati nell’anno 2004 dalla Giunta Comunale

ACQUISITO il parere favorevole sulla proposta dell’atto in esame, ai sensi dell’art.49 del T.U. degli Enti Locali N°267/2000, in ordine alla regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario;

 

VISTO il regolamento comunale per la gestione dell’I.C.I.;

 

VISTA la propria competenza a deliberare ai sensi dell’art. 1, comma 156, della Legge Finanziaria n°296/2006, che stabilisce la competenza ad approvare le aliquote I.C.I. è del Consiglio Comunale in deroga implicita a quanto stabilito dall’art. 42 del T.U.E.L., il D.Lgs n°267/2000;

 

Con voti favorevoli n°9, contrari n°4 (Boltri, Motta, Pantano, Garoscio), espressi in forma palese da n°13 Consiglieri presenti e votanti;

 

 

DELIBERA

 

 

1.      Di confermare nel comune di Cadegliano Viconago, per l’anno d’imposta 2007, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili nella misura del 6 per mille per la prima casa e del 6 per mille per gli immobili diversi dall’abitazione principali e del 7 per mille per le aree edificabili;

 

2.       Di confermare la detrazione per la prima casa in € 103.30, vale a dire nella misura prevista dall’art. 8, comma 2 del D.Lgs n°504 del 30.12.1992, così come successivamente modificato e integrato, prevedendo inoltre ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs n°446/97;

 

3.      Di confermare anche per l’anno 2007 il valore venale dei terreni edificabili opportunamente determinati per zone omogenee con l’anno 2004 dalla Giunta Comunale comunicando entro giugno a tutti i proprietari lo stato di edificabilità;

 

4.      Di allegare il presente atto al bilancio di previsione per l’esercizio 2007, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs 267/2000.

 

 

SUCCESSIVAMENTE, il Consiglio Comunale, con separata votazione unanime, delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4, del T.U.E.L. del 18.08.2000, n°267.