COMUNE DI FAGNANO OLONA

Provincia di Varese

Settore Gestione Risorse

Servizio Tributi

ISTRUZIONI IN MATERIA DI I.C.I. - ANNO 2005

ALIQUOTE

L’Amministrazione comunale per il 2005 ha confermato tutte le aliquote vigenti lo scorso anno. Le aliquote da applicare ai fini del calcolo dell’imposta dovuta sono dunque le seguenti:

  1. - ABITAZIONE PRINCIPALE 0 PER MILLE
  2. - ALIQUOTA ORDINARIA 7 PER MILLE
  3. - TERRENI AVENTI DESTINAZIONE STANDARD 0 PER MILLE
  4. - ALIQUOTA AGEVOLATA PER INTERVENTI DI

RECUPERO IMMOBILI SITUATI NEL CENTRO

STORICO PER UN PERIODO MASSIMO

DI TRE ANNI 4 PER MILLE

ABITAZIONE PRINCIPALE

Agli effetti dell’applicazione dell’aliquota dello 0 per mille si considera parte integrante dell’abitazione principale una sola pertinenza che deve obbligatoriamente rientrare fra gli immobili iscritti catastalmente come C6 o C7, ed essere destinata in maniera durevole ed in via esclusiva all’abitazione di cui ne costituisce parte integrante.

AGEVOLAZIONI

Si considerano inoltre abitazioni principali e pertanto soggette all’applicazione dell’aliquota dello zero per mille, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, sino al secondo grado di parentela, che ivi abbiano la residenza.

Per poter usufruire di detta agevolazione, entro il 31/12 deve essere presentata un’istanza sul modulo appositamente predisposto. A tale istanza dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesti di possedere i requisiti richiesti.

Chi presenta l’istanza per la prima volta usufruirà del beneficio a partire dall’anno successivo. Finché permane il diritto all’agevolazione, per poterne usufruire, è necessario ripresentare l’istanza ogni anno.

La mancata presentazione di tale istanza comporterà la decadenza dal beneficio.

COMUNICAZIONE PER VARIAZIONE DI SOGGETTIVITA’ PASSIVA

Si ricorda che il Regolamento ICI adottato da questo Comune prevede l’obbligo della presentazione di una comunicazione per la costituzione, la cessazione e la modificazione della

soggettività passiva di un immobile, da effettuarsi su appositi moduli predisposti dal Comune entro 120 giorni dalla data dell’evento. L’obbligo di effettuare la comunicazione sussiste anche nel caso in cui il contribuente non debba eseguire alcun versamento. Si rammenta che la mancata comunicazione è sanzionata con l’applicazione di un importo pari ad € 104,00 per ogni immobile.

ALIQUOTA ORDINARIA

L’aliquota ordinaria del 7 per mille si applica a tutti gli altri immobili che non hanno le caratteristiche dell’abitazione principale nonché alle aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.

TERRENI EDIFICABILI

Qualora un cittadino possieda un terreno nell’ambito del territorio comunale, è necessario che si accerti presso l’Ufficio Urbanistica della specifica zona di Piano Regolatore in cui è collocato, al fine di verificarne l’eventuale assoggettabilità all’I.C.I.

Per il 2005 sono stati modificati i valori di riferimento che hanno la funzione di limite, al di sotto del quale l’Ufficio Tributi provvede ad effettuare le dovute verifiche.

I nuovi valori approvati dal Consiglio Comunale sono quelli esposti nella tabella riportata nella sezione del sito relativa alla modulistica. Per ciò che concerne le aree destinate a Piani di lottizzazione (P.L.), Piani edilizi (P.E.) e Piani di recupero (P.R.) si segnala che si deve considerare:

  1. - il valore della zona omogenea di riferimento per l’intera area con l’applicazione della riduzione del 30% fino alla data di stipula della convenzione urbanistica;
  2. - dalla data di stipula della convenzione:
    1. o per la parte di fatto edificabile, il valore della relativa zona omogenea senza alcuna riduzione;
    2. o per le aree destinate a standard non ancora cedute, il valore fissato per tale tipologia di terreni con applicazione dell’aliquota 0 ad essi relativa. Sostanzialmente, dunque, per tali aree non deve essere effettuato alcun versamento.

VERSAMENTI

Anche per il 2005 il versamento dell’ICI può avvenire in due rate:

  1. - Entro il 30 Giugno si può versare la prima rata, che deve essere pari al 50% del versato l’anno precedente;
  2. - Entro il 20 Dicembre si deve effettuare il saldo che sarà pari all’imposta dovuta per l’intero anno detratto l’acconto versato.

Il contribuente può tuttavia pagare in un’ unica soluzione entro il 30 Giugno effettuando il calcolo dell’imposta dovuta, rapportata ai mesi di possesso dell’immobile ed applicando l’aliquota in vigore per il 2005.

Tutta la modulistica è disponibile c/o l’Ufficio Tributi del Comune o sul sito web www.fagnanoolona.org.

Marzo 2005

L’UFFICIO TRIBUTI