DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 26/01/2007.

 

I L   C O N S I G L I O COMUNALE

 

         Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 15, in data 08/02/2006 esecutiva, con la quale venivano approvate per l’anno 2006, le aliquote, le riduzioni d’imposta nonché le detrazioni che seguono:

 

§         Abitazione principale 4 per mille;

§         Ristrutturazioni prima casa in centro storico (L. 449/97) 4 per mille;

§         Aliquota ordinaria 7 per mille;

§         Detrazione abitazione principale Euro 130,00.

         Visto che, in relazione al disposto dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 1, comma 156 della legge 27.12.2006, n. 296, in vigore dal 01.01.2007, l’approvazione delle aliquote I.C.I rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

 

         Visto il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la istituzione dell’«Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)»;

 

         Visto l’art. 3, commi da 48 a 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

 

         Visto l’art. 58, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

 

         Visto l’art. 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

 

         Visto l’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

 

         Visto l’art. 30, commi 11, 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

         Visto l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

 

         Vista la relazione del responsabile dell’ufficio tributi, redatta in conformità alle direttive impartite da questa Giunta Comunale, dalla quale si evidenzia:

      – il gettito realizzato, per detta imposta, nell’anno 2006 (anno che precede quello cui si riferiscono le tariffe determinate con la presente deliberazione);

      – le aliquote nonchè le riduzioni e le detrazioni d’imposta proposte per l’anno 2007;

        il gettito presunto, in applicazione delle aliquote, delle riduzioni e delle detrazioni d’imposta come sopra proposte;

 

         Ritenuto, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di:

      – reperire i mezzi per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d’istituto;

      – assicurare l’equilibrio del bilancio 2007;

        esercitare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, la facoltà concessa dall’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

 

         Di potere confermare, per l’anno 2007, ai sensi delle norme prima richiamate, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonchè le riduzioni e le detrazioni d’imposta così come determinate per l’anno 2006;

 

         Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437 nonchè delle norme di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

 

         Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

         «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

 

         Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

         Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

 

         Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

 

         Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

 

         Con votazione unanime e favorevole;

 

D E L I B E R A

 

1)    DI DETERMINARE per l'anno 2007 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili nel seguente modo:

 

-        ALIQUOTA ORDINARIA da applicarsi sul valore catastale di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio comunale nella misura del 7 (sette) per mille;

-        ALIQUOTA AGEVOLATA da applicarsi all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il contribuente - che possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o in qualità di locatore finanziario - dimora abitualmente e sue pertinenze, così come individuate nell’art. 10 del regolamento sopra richiamato, e per le abitazioni concesse in comodato o in uso gratuito a parenti, così come stabilito nell’art. 11 del regolamento comunale sull’ICI, nella misura del 4 (quattro) per mille;

-        ALIQUOTA AGEVOLATA a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti, nella misura del 4 (quattro) per mille. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto dell’intervento e per la durata di tre anni dalla data di inizio lavori, così come stabilito dall’art. 1 – comma 5 – della legge 449/97;

 

2)    DI STABILIRE in Euro 130,00 la detrazione da applicarsi per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze.

 

3)    DARE ATTO:

    

         a) che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinate al precedente punto 1), non sarà inferiore, all’ultimo gettito annuale realizzato;

         b) che il presente atto è stato adottato nel rispetto della norma di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;