PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

DELIBERA06 del 07/03/2011 

 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I. - APPROVAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI E DETRAZIONI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2011

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

VISTO il D.M.I. 17/12/2010, che fissa il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali e per l’approvazione dei regolamenti contestualmente alla data di approvazione del bilancio e cioè entro il 31 marzo 2011;

 

RITENUTO di determinare pertanto l’aliquota I.C.I. per l’anno 2011, nelle seguenti misure:

1)      aliquota al 7 per mille da applicarsi per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, limitatamente alle categorie A1, A8 e A9.;

2)      aliquota al 7 per mille per tutti gli altri tipi di immobili;

3)      aliquota al 7 per mille per i terreni agricoli;

4)      aliquota al 7 per mille per le aree fabbricabili, intese come aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali od attuativi e così come indicati nel Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I.;

5)      aliquota al 7 per mille per gli alloggi non locati ovvero sfitti;

6)      di determinare in € 129,11 la detrazione dell’imposta comunale sugli immobili, per l’unità immobiliare adibita o considerata abitazione principale del soggetto passivo, limitatamente alle categoria A1, A8 e A9;

DATO atto che il gettito globale si stima complessivamente in €  852.000,00;

Per tutto quanto esposto;

VISTI i pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione dal dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, 1° comma D. Lgs. n° 267/2000;

Con  9  voti  favorevoli  e n°  3 contrari  (minoranza)  espressi nei modi e forme di legge:

 

D E L I B E R A

 

a)      di stabilire, per l’anno 2011, l’aliquota I.C.I. da applicare nel Comune di Moglia, nelle seguenti misure:

b)      aliquota al 7 per mille da applicarsi per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, limitatamente alle categorie A1, A8 e A9.;

c)      aliquota al 7 per mille per tutti gli altri tipi di immobili;

d)      aliquota al 7 per mille per i terreni agricoli;

e)      aliquota al 7 per mille per le aree fabbricabili, intese come aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali od attuativi e così come indicati nel Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I.;

f)        aliquota al 7 per mille per gli alloggi non locati ovvero sfitti;

g)      di determinare in € 129,11 la detrazione dell’imposta comunale sugli immobili, per l’unità immobiliare adibita o considerata abitazione principale del soggetto passivo, limitatamente alle categoria A1, A8 e A9;

h)      di prevedere, per l’anno 2011, l’entrata lorda di euro  852.000,00;

 

i)        di disporre l’invio del presente atto entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo e  reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale, al Ministero delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/97.