Oggetto: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) - Determinazione aliquota anno 2006 – Determinazione detrazione per l’abitazione principale.
 
LA GIUNTA COMUNALE
 
SENTITA la relazione dell'Assessore al bilancio dottor Vincenzo Rosa;
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 51 in data 16/02/1993, esecutiva, con la quale veniva preso atto, a decorrere dall'anno 1993, dell'istituzione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 e veniva determinata nella misura del 5 per mille l'aliquota da applicarsi in questo comune;
 
CONSIDERATO che ai sensi del comma 16, dell'art. 53, della legge 23/12/2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della legge 28/12/2001, n. 448, il termine previsto per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta dei tributi locali e dei servizi, è stabilito contestualmente al termine per la approvazione del bilancio di previsione;
 
CONSIDERATO che con delibera della Giunta comunale n. 161 del 23/11/2004, l'aliquota I.C.I.  è stata determinata nella misura base del 7 per mille, ridotta al 6 per mille per l’abitazione principale;
 
VALUTATA la opportunità di confermare la stessa aliquota per l'anno 2006;
 
RITENUTO anche di confermare in euro 129,00 la detrazione per l'abitazione principale;
 
VISTO il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
 
CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;
 
D E L I B E R A
 
1)        Di determinare, per l'anno 2006, l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune nelle seguenti misure:
·        ABITAZIONE PRINCIPALE            aliquota 6 per mille,
·        TERRENI AGRICOLI                 aliquota 7 per mille,
·        AREE FABBRICABILI                aliquota 7 per mille,
·        ALTRI FABBRICATI                 aliquota 7 per mille.
 
2)        Di confermare in € 129,00 la detrazione per l'abitazione principale.
 
3)        Di rimettere copia della presente al Concessionario della riscossione delle imposte, per gli adempimenti di competenza.
 
4)        Di disporre la pubblicazione sul sito internet.