il consiglio comunale

 

 

 

-          Vista la Legge 23.10.1992 n. 421, contenente la delega al governo per l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili;

 

-          Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n° 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

-          Visto l’art. 4 del D.L. 08.08.1996, n° 437, convertito con modificazioni con la Legge 24.10.1996, n. 556;

 

-          Visto l’art. 1 del D.L. 26.01.1999, n° 8;

 

 

-          Atteso che il comma 156 dello articolo unico della legge 296 del 2006, legge finanziaria per l’anno 2007, attribuisce la competenza della determinazione delle aliquote, e quindi anche delle detrazioni per il richiamo alla delibera tariffaria da parte dello articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, al Consiglio Comunale;

-          Preso atto del D.L. 27.05.2008, n. 9, che così stabilisce:

“Art. 1 – a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992”

-          Atteso che il minor gettito derivante dall’applicazione della normativa di cui sopra verrà rimborsato dallo Stato e che la relativa somma verrà annotata nell’apposito capitolo del Bilancio di Previsione  2011 e pluriennale 2011-2013 in fase di approvazione;

-          Considerato che dalla data di entrata in vigore del decreto di cui sopra, in funzione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato (art.7 D.L. 27.05.2008, n. 93);

-          Verificato l’obbligo di dover riconfermare  nell’esercizio finanziario 2011 le aliquote approvate per l’anno 2010  come segue:

 

 

 

 

1.    aliquota per l’anno 2011, 6 per mille per le abitazioni principali appartamenti alle sole categorie catastali A1, A8, A9 e secondarie, determinando la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale in € 103,29 come per legge;

 

2.    aliquota per le aree edificabili previste nel Piano Regolatore Generale comunale vigente 7 per mille;

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

-          Visto lo statuto comunale;

 

-          Visto il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;

 

-          Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile richiesti ed espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in calce al presente atto;

 

      Con voti unanimi favorevoli resi in modo palese;

 

 

DELIBERA

 

 

  1. Di approvare, per l’esercizio finanziario 2011 le aliquote nel seguente modo:

 

-          6 per mille per le abitazioni principali appartenenti alle sole categorie catastali A1, A8, A9 e secondarie con detrazione per l’unita immobiliare adibita ad abitazione principale in € 103,29 come per legge;

-          7 per mille per le aree edificabili previste nel Piano Regolatore Generale vigente;

 

  1.  di procedere alla pubblicazione del contenuto del  presente provvedimento sul sito ministeriale, incaricando ai relativi adempimenti il funzionario responsabile del tributo

 

Successivamente

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, a seguito separata votazione unanime.