La Giunta Comunale

 

 

·        Vista la Legge 23.10.1992 n. 421, contenente la delega al governo per l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili;

 

·        Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n° 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

·        Visto l’art. 4 del D.L. 08.08.1996, n° 437, convertito con modificazioni con la Legge 24.10.1996, n. 556;

 

·        Visto l’art. 1 del D.L. 26.01.1999, n° 8;

 

·        Dato inoltre atto delle seguenti disposizioni in ordine alla determinazione dell’aliquota e dell’imposta:

 

 

-         l’aliquota deve essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite; con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;

 

-         l’aliquota può essere determinata in misura ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

 

 

-         la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata dal 1997 in € 103,29;

 

-         l’importo della detrazione di € 103,29 può essere elevato  fino a € 258,23 nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; detta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale;

 

-         i comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

 

·        Ritenuta l’opportunità di stabilire per l’esercizio finanziario 2006 le seguenti aliquote:

 

1.      aliquota per l’anno 2006 6 per mille per le abitazioni principali e secondarie determinando la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale in € 103,29 come per legge;

2.      aliquota per le aree edificabili previste nel Piano Regolatore Generale comunale vigente 7 per mille;

 

 

§         Ritenuto di non avvalersi della facoltà di ridurre l’imposta per l’unità immobiliare adibita   ad abitazione principale;

 

§         Ritenuto di non avvalersi della facoltà di elevare l’importo della detrazione per    abitazione  principale;

 

§         Quantificata pertanto la previsione di entrata per l’anno 2006 in € 800.000,00;

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

 

 

      Con voti favorevoli ed unanimi

 

DELIBERA

 

 

  1. Di approvare, per l’esercizio finanziario 2006 le aliquote nel seguente modo:

 

-         6 per mille per le abitazioni principali e secondarie con detrazione per l’unita immobiliare  adibita ad abitazione principale in € 103,29 come per legge;

-         7 per mille per le aree edificabili previste nel Piano Regolatore Generale vigente;

 

  1. Di non avvalersi della facoltà di ridurre l’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

 

  1. Di non avvalersi della facoltà di elevare l’importo della detrazione per abitazione principale.