DELIBERA  C.C.      2    DEL 19.02.2009

 OGGETTO: Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I) – determinazioni per l’anno 2009.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 121 del 20.12.2005 con la quale veniva determinata l’aliquota dell’imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2006, ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

RICHIAMATA la deliberazione Consiliare n. 2 del   27.03.2008 con la quale venivano riconfermate le aliquote per l’anno 2008;

 

VISTO  l’art. 1 del D.L. 27.05.2008, n°  93 con il quale vengono escluse da pagamento dell’ICI le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;

 

ATTESA ora la necessità di stabilire l’aliquota della suddetta imposta per l’anno 2009, alla luce della predetta normativa;

 

VISTO il REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, approvato con deliberazione Consiliare n. 2 del 29.03.1999 e modificato con deliberazione C.C. n. 48 del 29.11.1999, G.C. n. 2 del 09.01.2001 e C.C. n. 34 del 28.09.2006;

 

DATO ATTO che si rende necessario provvedere all'aggiornamento dei valori riportati nell'allegato "A" al predetto REGOLAMENTO con gli aumenti dell'indice ISTAT;

 

RICORDATO che la presente deliberazione viene assunta dalla Giunta in relazione all’entrata in vigore del nuovo T.U.E.L. approvato con D.Lgs.  18.8.2000 n. 267 , in base al quale alla Giunta Comunale compete la fissazione delle tariffe e delle aliquote di servizi e tributi comunali (artt. 48 e 172 del citato D.Lgs. 267/2000), mentre al Consiglio Comunale compete l’istituzione e ordinamento dei tributi “ …. Con esclusione della determinazione delle relative aliquote ..”  (art. 42 comma 2° lett. f) del sopra citato D.Lgs. 267/2000);

 

RICORDATO inoltre:

ü       che l’art.6 del citato D.Lgs. 504/92 stabilisce che la suddetta decisione venga assunta entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo;

ü       che l’art.54 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 ha stabilito che il Comune approva le tariffe di imposte e tasse contestualmente all’approvazione del Bilancio di previsione;

ü       che l’art. 53 comma 16° della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388 ha stabilito che, il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali e per l'approvazione dei regolamenti e' contestuale alla data di approvazione del bilancio;

ü       che l’art. 151 comma 1° del citato D.Lgs. 267/2000 fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno successivo;

 

VERIFICATO il gettito accertato per l’anno 2008 da tale  tributo e tenute presenti, da una parte,  l’esigenza di assicurare il necessario pareggio economico e finanziario di bilancio e dall’altra la opportunità  di garantire l’attuazione dei programmi;

 

RITENUTO, pertanto, di non dover ritoccare le aliquote e le detrazioni di imposta  dell’anno precedente e di poter quindi confermare  la misura dell’aliquota I.C.I. e delle detrazioni applicate per l’anno 2008 come segue:

 

 

 

I.         aliquota ridotta da applicare:

 

Ø        per le unità immobiliari (di categoria A1, A8 e A9)  direttamente adibite ad abitazione principale, nonchè relative pertinenze (box  C6):  

 

CINQUE per mille (5)

 

 

Ø        per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: direttamente adibita ad abitazione principale:

 

CINQUE per mille (5)

 

 

II.   aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all’abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale:

 

SETTE per mille (7)

 

III.   aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati:

 

SETTE per mille (7)

 

IV.    aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stesse posseduti nel Comune:

 

SETTE per mille (7)

 

V.    aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall’imposta reviste dall’art. 7 della Legge 30 dicembre 1992, n° 504, compresi nelle seguenti tipologie:

 

Ø        Organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n° 266, iscritte nel registro istituito dalle  Regioni:

 

CINQUE per mille (5)

 

 

 

Ø        cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n° 381, iscritte nell’albo regionale:

 

CINQUE per mille (5)

 

VI.    aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

Ø        al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili:

 

CINQUE per mille (5)

 

Ø        al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico:

 

     CINQUE per mille (5)

 

da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall’inizio lavori, così come previsto dall’art. 1, comma 5, della Legge 27 dicembre 1997, n° 449.

 

VII.               aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni:

 

SETTE per mille (7)

 

ATTESA anche l’opportunità di confermare la  detrazione ordinaria in  €.. 258,23 annue per tutti i soggetti aventi diritto;

 

VALUTATO, che così operando, per il 2008 può conseguirsi un gettito di €. 520.000,00 circa;

 

VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili dei rispettivi servizi, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 N. 267;

 

Con votazione…………… legalmente resa

 

 

D E L I B E R A

 

1.       Di confermare le seguenti misure dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) da valere per questo Comune con effetto dal 1° Gennaio 2009:

·       aliquota ordinaria  nella misura del 7.0( sette virgola zero per mille);

·       aliquota ridotta, nella misura del 5.0 (cinque virgola zero per mille) per l’immobile (ed annessa autorimessa) adibito ad abitazione principale nonché per gli altri immobili in premessa elencati.

 

2.       Di confermare altresì la detrazione ordinaria di €. 258,23 annue per tutti i soggetti aventi diritto;

 

3.       Di dare atto che restano escluse  dall’applicazione dell’ICI le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;

 

4.       Di dare atto che della predetta esclusione potranno godere anche tutti gli immobili ed i soggetti indicati negli artt. 4 – 5 e 6 del REGOLAMENTO per L’APPLICAZIONE dell’imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 29.03.1999 e modificato ed integrato con deliberazoni CC n. 48 del 29.11.1999, G.C. n. 2 del 09.01.2001 e n. 34 del 28.09.2006;

 

5.       Di aggiornare i valori contenuti nell'allegato "A" del REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, approvato con deliberazione Consiliare n. 2 del 29.03.1999 e modificato con deliberazione C.C. n. 48 del 29.11.1999, G.C. n. 2 del 09.01.2001 e C.C. n. 34 del 28.09.2006, mediante applicazione dell'aumento percentuale ISTAT (ottobre 2006 - settembre 2007/ ottobre 2007 - settembre 2008) e come da prospetto riportato in calce alla presente deliberazione

 

6.       Di stimare in €. 520.000,00 circa il gettito derivante dall’applicazione di tale imposta con le aliquote e le detrazioni di cui sopra, dando atto che tale gettito è stato iscritto - in eguale misura - nell’apposito capitolo  di entrata del bilancio di previsione 2009.

 

7.       Di demandare agli Uffici ogni successivo adempimento di legge, ivi compreso quello della pubblicazione della presente deliberazione - per estratto - sulla Gazzetta Ufficiale, così come disposto dall’art. 58 comma 4° del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446.

 

Di dichiarare - a seguito di apposita votazione dall’esito unanime -  la presente deliberazione immediatamente eseguibile,  ai sensi dell’art.134 comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

 

 

 

ALLEGATO "A"

 

Tabella valutazione aree fabbricabili

 

 

Valori per metro quadro dell'area edificabile di tipo residenziale e commerciale:

 

ZONA

Già URBANIZZATA

Oppure con concessione edilizia rilasciata

DA URBANIZZARE

UNICA

€. 105,36

€. 42,14

 

 

 

Valore per metro quadro dell'area edificabile di tipo artigianale/industriale:

 

ZONA

Già URBANIZZATA

Oppure con concessione edilizia rilasciata

DA URBANIZZARE

UNICA

€. 73,75

€. 36,88