DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 22/03/2011
Oggetto:
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RICONFERMA ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2011
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DELIBERA

1. di confermare l’aliquota agevolata ICI per l’anno 2011 nella misura del 5,25 per mille per

l’abitazione principale e le sue pertinenze, qualora le unità immobiliari adibite ad abitazione

principale appartengano alle categorie catastali A1 – A8 e A9, dando atto che le unità

immobiliari adibite ad abitazione principale che appartengono alle categorie catastali A2 – A3 –

A4 – A5 – A6 e A7 sono esenti dal pagamento dell’imposta;

2. di confermare l’esenzione dal pagamento dell’imposta relativamente alle unità immobiliari che

il regolamento dell’imposta comunale sugli immobili ha potuto assimilare alle abitazioni

principali: unità immobiliari date in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori

figli), e primo grado linea collaterale (fratelli e sorelle);

3. di confermare l’aliquota agevolata nella misura del 5,25 per mille per le abitazioni possedute in

Italia da cittadini non residenti ed iscritti all’AIRE purché le stesse non risultino locate;

4. di confermare l’aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille per tutti gli altri immobili, con le

seguenti esclusioni:

 unità immobiliari inagibili o inabitabili per le quali sono iniziati interventi di recupero ex art.

31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificato dall’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001,

n. 380 e dalla Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, escluso gli interventi di cui alle lettere

a) e b): aliquota stabilita nella misura dell’1 per mille, per la durata di tre anni dall’inizio dei

lavori, ai sensi dell’art.1, comma 5, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;

 interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, ovvero

volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di

sottotetti: aliquota stabilita nella misura del 4 per mille, per la durata di tre anni dall’inizio

dei lavori, ai sensi dell’art.1, comma 5, della legge 27.12.1997, n. 449;

5. di confermare per l’anno 2011 la detrazione di € 103,30 per l’abitazione principale e le

abitazioni possedute in Italia da cittadini non residenti ed iscritti all’AIRE purché le stesse non

risultino locate;

 

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