COMUNE DI CIVATE

(Provincia di Lecco)

 

ESTRATTO DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 29/04/2011

OGGETTO:            ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) ANNO 2011

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D E L I B E R A

1.    di confermare per l’anno 2011, l’aliquota ordinaria dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille ed operare sulla stessa le diversificazioni e riduzioni previste dalla normativa vigente come segue:

a)    aliquota nella misura del 4,5 per mille del loro valore per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e sue pertinenze. Sono ricompresse tra le pertinenze, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (cantine, soffitte, magazzini) C/6 (autorimesse, rimesse, scuderie) e C/7 (tettoie chiuse o aperte) che siano destinate in modo durevole al servizio della casa di abitazione. A tali fabbricati si applica la detrazione prevista dalla legge per le prime abitazioni di € 130,00;

b)    aliquota nella misura del 4,5 per mille del loro valore per fabbricati concessi in uso gratuito ad ascendenti o discendenti di primo grado nonché a collaterali di secondo grado e da questi utilizzati come abitazione principale. A tali fabbricati si applica la detrazione di € 65,00. Tale detrazione è alternativa e non in aggiunta a quella prevista per l’abitazione principale e può essere utilizzata se sulla medesima unità immobiliare nessun altro comproprietario sconta la detrazione per abitazione principale di € 130,00. L’assimilazione di tali fabbricati ad abitazione principale nei casi sopra menzionati è subordinata alla presentazione, della denuncia di variazione I.C.I. (vedasi art. 2, comma 4 del Regolamento comunale).

c)    aliquota nella misura del 7 per mille per i fabbricati adibiti a civile abitazione non abitati dal proprietario e non locati;

d)    aliquota nella misura del 6 per mille del loro valore sui fabbricati appartenenti alla categoria D;

e)    aliquota agevolata nella misura del 3 per mille, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 27.12.1997, n. 449 a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti, con la precisazione che detta aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;

f)      aliquota nella misura del 6 per mille del loro valore per le aree fabbricabili;

2.    di dare atto che la presente deliberazione deve essere pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446 e con le modalità stabilite nella Circolare n. 49/E del 13.02.1998 del Ministero delle Finanze.

3.    ……….OMISSIS………..