ATTO C.C. n.   11  in data 26 MARZO 2007

 

 

OGGETTO: “MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E DETERMINAZIONE DELL’ ALIQUOTA PER L’ANNO 2007”.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

 

 ...omissis

 

 

 

 

D E L I B E R A

 

... omissis

 

2.      di determinare, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni,  l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili, per l’anno 2007 da applicare in questo Comune, come segue:

 

 

 

 

ALIQUOTA ORDINARIA 7,00  PER MILLE

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ALIQUOTA RIDOTTA 4,50 PER MILLE PER LE SEGUENTI TIPOLOGIE

 

·         Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e sue pertinenze

·         Unità immobiliari  concesse in uso gratuito a titolo di abitazione principale a:

 

 

·         ascendenti e discendenti di primo grado (padre e figlio) (da certificare con apposita dichiarazione);

·         collaterali di secondo grado (fratello fratello) (da certificare con apposita dichiarazione);

·         unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

·         unità immobiliari che hanno  messo in atto interventi certificati di edilizia bioclimatica finalizzati al risparmio energetico, in analogia alla disciplina ed ai protocolli della Regione Lombardia, riferiti ad esempio a:

  impianto di riscaldamento “sostituzione di caldaie con caldaie a condensazione o altre tecnologie di risparmio energetico”;

  posa di pannelli solari termici;

  posa di pannelli fotovoltaici;

  interventi di recupero e di utilizzo dell’acqua (rete duale)

·         unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero purché la stessa non risulti locata;

·         unità immobiliari affittate  a canone concordato o concesse in locazione per il periodo di sospensione degli sfratti.

3.      di  confermare anche per l’anno 2007, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art.8 del D.Lgs. n.504/92 come sostituito dalla legge n.662/96  e successive modifiche e integrazioni,  la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale in € 104,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

4.      di dare atto, altresì, ai sensi del comma 1 del medesimo art.8 , che l’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni;