PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Vista l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: “CONFERMA DELLE ALIQUOTE  E DELLA DETRAZIONE ICI PER L’ANNO 2011”

 

Il Sindaco Sig. Besana Guido comunica che tariffe e detrazione vengono confermati.

 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile resa dal Responsabile dell'Area Amministrativa/Affari Generali/Economico Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U. 267/2000;

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica resa dal Responsabile dell'Area Amministrativa/Affari Generali/Economico Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U. 267/2000;

 

Con voti 10 favorevoli e nessuno contrario, resi nei modi e nelle forme di legge, essendo 10 i presenti dei quali 10 votanti e nessun astenuto 

 

DELIBERA

 

  1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, nel testo che segue, si da costituirne parte integrante e sostanziale.

 

  1. Di confermare per l'anno 2011 le aliquote e la detrazione dell’imposta comunale sugli immobili stabilite per l'anno d’ imposta 2010 con la deliberazione di C.C. n. 2 del 17.02.2010, compatibilmente con le novità introdotte dalla Legge n.126 del 24.07.2008, come segue:

 

a)      Nella misura del 5 per mille per le abitazioni e per tutti i locali adibiti a box o a posti auto

b)     Nella misura del 7 per mille per il rimanente patrimonio immobiliare diverso dalle abitazioni

c)      Detrazione per abitazione principale nella misura minima stabilita dall’art. 8, comma 2, del Dlgs 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni, pari ad € 105,00

 

Successivamente, con voti 10 favorevoli e nessuno contrario, resi nei modi e nelle forme di legge, essendo 10 i presenti dei quali 10 votanti e nessun astenuto, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. n. 267/2000.

 


 

 

IL SINDACO - PRESIDENTE

 

di concerto con il Responsabile dell’Area Amministrativa/Affari Generali/Economico Finanziaria porta all’approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto:  CONFERMA DELLE ALIQUOTE  E DELLA DETRAZIONE ICI PER L’ANNO 2011” nel testo che segue:

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

-          Visto l'art. 163, comma 3, del Dlgs 267/2000 che dispone: "ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato fino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato”;

 

-          Visto il comma 16 dell'art.53 della Legge 388/2000, che ha disposto in via definitiva e permanente che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta, tasse e tributi e le variazioni dei regolamenti riguardanti le entrate tributarie è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dall'01/01 dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;

 

-          Visto il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27/12/06, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), ai sensi del quale, con decorrenza dall’anno 2007, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si  intendono prorogate di in anno in anno;

 

-          Visto l’art.1, comma 7, del Decreto Legge 27.05.2008 n.93, convertito nella Legge n.126 del 24.07.2008, che così recita: “….è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato”;

 

-          Visto l’art.77 bis, comma 30, della Legge n.133 del 06.08.2008 di conversione del Decreto Legge 112 del 25.06.2008 che stabilisce la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti di tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con la legge dello Stato, di cui all’art.1, comma 7, del decreto-legge 27.05.2008, n.93, per il triennio 2009/2011, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa rifiuti solidi urbani (TARSU);

 

-          Visto l’art.1, comma 1, del Decreto Legge del 27.05.2008 n.93, convertito nella Legge n.126 del 24.07.2008, che prevede l’esclusione dell’ICI sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo ad esclusione delle categorie A1, A8 e A9 per le quali si continua ad applicare la detrazione;

 

-          Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 17.12.2010, con il quale viene differito al 31.03.2011 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2011;

 

-          Visto il comma 156 dell’art. 1 della Legge 296/2006, ai sensi del quale le aliquote ICI, con decorrenza dall’anno di imposta 2007, vengono stabilite dal Consiglio Comunale; 

 

-          Visto il Dlgs n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

-          Visto l’art. 17 ad oggetto “Diversificazione tariffaria” del vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 21.12.1998 – atto n. 54 e, a seguito di sospensione da parte dell’O.Re.Co. con ordinanza istruttoria n. 281 del 4.01.1999, rettificato con deliberazione n. 3 in data 25.01.1999, entrambe esecutive con atto dell’O.Re.Co. n. 36 dell’8.02.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del quale l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;

 

-          Vista la deliberazione n. 2 del 17.02.2010, con la quale il Consiglio Comunale ha  stabilito le aliquote e la detrazione ICI per l’anno 2010, come segue:

 

  1. Nella misura del 5 per mille per le abitazioni e per tutti i locali adibiti a box o a posti auto
  2. Nella misura del 7 per mille per il rimanente patrimonio immobiliare diverso dalle abitazioni
  3. Detrazione per abitazione principale nella misura minima stabilita dall’art. 8, comma 2, del Dlgs 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni, pari ad € 105,00

 

-          Atteso che l’Amministrazione Comunale intende confermare le aliquote e la detrazione di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 17.02.2010 anche per l’anno 2011 compatibilmente con le novità introdotte dalla Legge n.126 del 24.07.2008;

 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, reso dal Responsabile dell'Area Amministrativa/Affari Generali/Economico Finanziaria, ai sensi dell’art.49, comma 1, T.U.267/2000;

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile dell'Area Amministrativa/Affari Generali/Economico Finanziaria, ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.267/2000;

 

Con voti           favorevoli e     contrari           resi nelle forme di legge dai presenti e votanti, essendo     i presenti dei quali     votanti e          astenuti

 

DELIBERA

 

·         Le premesse alla presente deliberazione formano parte integrante e sostanziale e vengono qui integralmente richiamate;

 

·         Di confermare per l'anno 2011 le aliquote e la detrazione dell’imposta comunale sugli immobili stabilite per l'anno d’ imposta 2010 con la deliberazione di C.C. n. 2 del 17.02.2010 compatibilmente con le novità introdotte dalla Legge n.126 del 24.07.2008, come segue:

 

  1. Nella misura del 5 per mille per le abitazioni e per tutti i locali adibiti a box o a posti auto
  2. Nella misura del 7 per mille per il rimanente patrimonio immobiliare diverso dalle abitazioni
  3. Detrazione per abitazione principale nella misura minima stabilita dall’art. 8, comma 2, del Dlgs 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni, pari ad € 105,00

 

 

·         Di dare atto che, ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della Legge 296/2006, le aliquote e la detrazione ICI di cui sopra hanno effetto retroattivo all’01/01/2011;

 

·         Di trasmettere a cura dell'ufficio ragioneria, dopo l'esecutività, copia autentica della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

Successivamente, con voti   favorevoli e   contrario, resi nei modi e nelle forme di legge, essendo    i presenti dei quali   votanti e   astenuto, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. n. 267/2000.